Legittima la sanzione disciplinare di corpo della “consegna” di sette giorni irrogata ad un militare per aver aderito ad una associazione sindacale non autorizzata

La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2018, n. 120, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». 

In particolare, come già rilevato dalla Sezione, la Corte costituzionale: 

a) ha ribadito che la costituzione di associazioni fra militari è subordinata al previo assenso ministeriale, come stabilito dall’art. 1475, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010:

si tratta di una condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza”;

b) ha evidenziato che il carattere democratico di tali associazioni e la relativa neutralità rivestono importanza “fondamentale”, alla luce dei principi desumibili dagli articoli 39, 52, 97 e 98 Cost.;

c) ha precisato che il preventivo scrutinio ministeriale “comporta, in particolare, l’esame dell’apparato organizzativo, delle sue modalità di costituzione e di funzionamento” e che, nell’ambito di tale scrutinio, “spiccano per la loro rilevanza il sistema di finanziamento e la sua assoluta trasparenza”;

d) ha ribadito il “divieto di esercizio di sciopero”, giustificato “dalla necessità di garantire l’esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti”;

e) ha precisato che, benché sia indispensabile, “con riguardo agli ulteriori limiti, … una specifica disciplina legislativa, … tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati”. 

La Corte costituzionale, come già rilevato dalla Sezione, ha quindi ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 1475, comma 2, del Codice militare nella parte in cui vieta ai militari l’adesione ad associazioni sindacali costituite al di fuori dell’organizzazione militare, con un ragionevole bilanciamento tra le esigenze istituzionali delle Forze Armate e quelle di tutela sindacale dei militari. 

Il Ministero della difesa, per dare tempestiva attuazione alla citata sentenza della Consulta, ha emanato la circolare 21 settembre 2018 (“Sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale”), con la quale, in coerenza con le indicazioni della Corte, ha tra l’altro previsto che tali associazioni dovranno necessariamente avere l’assenso del Ministro della difesa ai sensi dell’art. 1475, comma 1, del codice di ordinamento militare. 

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