LEGGE DI BILANCIO 2023, LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI DAL MESE DI GENNAIO 2023.

20 gennaio 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Il governo Meloni ha deciso di fare cassa con le pensioni, con un effetto punitivo per i pensionati sopra i 2.500 euro lordi, reintroducendo, per gli anni 2023 e 2024, la perequazione per fasce, pertanto l’adeguamento all’inflazione si applica in modo uguale su tutto il valore dell’importo, mentre lo scorso anno ha operato in modo decrescente sull’importo del singolo assegno all’interno delle fasce.

L’adeguamento per fasce prevede un meccanismo di garanzia poco conosciuto che permette di fruire di un adeguamento oltre le percentuali previste nelle singole fasce che assicura un minimo garantito. Il meccanismo prevede che per le pensioni superiori alle predette soglie, ma inferiori alle stesse aumentate dell’inflazione, l’incremento è in misura piena fino a concorrenza delle soglie rivalutate.

Per esempio, chi nel 2022 percepiva una pensione lorda di 2.100 euro avrà un aumento del 7,30% pari a 153 euro, mentre chi percepiva 2.102, avrà un aumento del 6,205% pari a 131. Nel primo caso la pensione dal 2023 è di 2.253 euro e nel secondo caso di 2.233 che è inferiore a 2.253. Per tutelare il pensionato penalizzato entra in gioco il meccanismo di garanzia, assicurando allo stesso il minimo garantito e, quindi, una pensione di 2.253.

Con la circolare n. 135/2022, l’Inps ha spiegato che, visto che al momento dell’adeguamento delle pensioni per l’anno in corso la legge di Bilancio 2023 non era stata ancora approvata, per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione da gennaio è stata attribuita solo ai pensionati il cui importo di pensione è compreso nel limite di quattro volte il trattamento (pari a 2.101,52 euro). La rivalutazione delle pensioni superiori a tali importi sarà attribuita sulla prima rata utile, potenzialmente da febbraio, al massimo da marzo.

Infine, è opportuno precisare che l’indice del 7,3% sarà, come la legge sulla perequazione prevede, provvisorio fino alla nuova rilevazione dell’inflazione reale del 2022 che viene statuita con decreto a novembre dell’anno in corso e conguagliato in caso di variazione, in via definitiva, nel mese di gennaio 2024.

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