FFOO e FFAA – NO ad Aspettativa per Motivi Privati per esercizio professione o attività

Il Consiglio di Stato – Sezione IV — con sentenza n. 01317/2017 del 23 marzo 2017 ha accolto l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza di 1° grado emessa dal TAR Puglia – sede Bari – n.111/2016 con la quale era stato accolto un ricorso avverso il diniego di collocamento di un militare in aspettativa per un anno, ai fini dell’avviamento di attività commerciale.

Nell’accogliere l’appello, il Consiglio di Stato, nell’evidenziare che la controversia verteva sulla questione dell’ applicabilità al personale militare in regime di diritto politico degli istituti della dispensa dal servizio e del collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’attività di servizio in ipotesi di avviamento di un’ attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale al fine di esercitarne il mestiere, il commercio o l’industria, ha in particolare precisato che:

l’art.3 del D.lvo n. 165/2001 pone il principio generale secondo cui determinate categorie di pubblici dipendenti, tra cui il personale militare, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;

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