Con la circolare M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 erano state fornite iniziali disposizioni applicative, tra l’altro, in materia di lavoro agile.
Allo scopo di chiarire ulteriormente il contesto applicativo dell’istituto in argomento, sentito anche lo Stato Maggiore della Difesa, Persomil comunica, ad integrazione del para. 3 della suddetta circolare, quanto di seguito.
a. Il militare in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante nei suoi confronti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi incluso il militare in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, potrà continuare a svolgere, di norma, la prestazione di servizio in modalità agile emergenziale, fino al 31 dicembre 2021, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. b.
Fuori dai casi di cui al precedente para a., i Comandanti/Direttori di Unità/Enti/Reparti, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali connesse allo svolgimento dei compiti assegnati, potranno autorizzare, al fine di porre in essere/completare l’adozione di tutte le misure organizzative volte a dare attuazione al DPCM 23 settembre 2021 e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021, il ricorso al lavoro in modalità agile emergenziale, non oltre il 30 ottobre p.v..
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