Civili Difesa e Lavoro Agile: Nuove disposizioni relative ai “Lavoratori Fragili”

Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29.09.2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi per i lavoratori “fragili”.

Nelle more della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della legge di conversione del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29.09.2023 ed entrato in vigore il 30 settembre 2023 – il quale prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per tutti i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 306, legge n. 197/2022 recante Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità – si invitano gli Enti dell’A. D. in indirizzo ad assicurare ai lavoratori di cui al citato decreto interministeriale, sino al 31 dicembre 2023, l’attività lavorativa in modalità agile in misura anche continuativa, in ragione della natura invalidante delle patologie e delle condizioni ivi elencate.

A tal riguardo, si precisa che non è necessario che il datore di lavoro richieda ex-novo al lavoratore, ove già acquisita, l’attestazione rilasciata dal medico di medicina generale in ordine all’accertamento del suo stato di fragilità di cui al sopracitato decreto interministeriale.

Atteso che l’assicurazione all’attività lavorativa in modalità agile si configura soltanto nei confronti dei lavoratori e lavoratrici affetti dalle condizioni di cui al sopracitato Decreto Interministeriale, si ribadisce che, ricorrendo solo alcune delle gravi condizioni ivi elencate, il datore di lavoro – secondo il suo prudente apprezzamento delle circostanze del caso concreto ed avvalendosi, se del caso, del parere conforme del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. h del D. leg.vo n. 81/2008 – potrà, comunque, agevolare modalità di lavoro agile più favorevoli rispetto a quelle degli altri lavoratori, mediante la rimodulazione di accordi individuali.

CIRCOLARE

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento