LA PROSECUZIONE VOLONTARIA PER IL MILITARE CHE CESSA DAL SERVIZIO SENZA AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE

 17 aprile 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Pubblico Soccorso che cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, come tutti i lavoratori dipendenti, può accedere al versamento volontario dei contributi per perfezionare i requisiti previsti al fine di acquisire il diritto al trattamento di quiescenza.

Si ritiene in tal caso che il militare non possa più beneficiare delle norme pensionistiche che, in virtù del particolare “status”, sono più favorevoli rispetto a quelle degli altri lavoratori e, pertanto, i requisiti di riferimento saranno quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Tale possibilità è prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 184/97 che ha esteso le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria, così come disciplinate dal D.P.R. n. 1432/71 e dalla Legge n. 47/83 e successive modificazioni ed integrazioni, agli iscritti dell’ex Inpdap. In passato le varie riforme pensionistiche organiche hanno previsto norne di tutela per coloro che aveva già ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, nel senso che i requisiti previsti all’atto della domanda non erano soggetti all’applicazione di regole di pensionamento peggiorative.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali ovvero per il tramite di enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. L’importo da versare si determina moltiplicando l’aliquota di finanziamento prevista nella gestione obbligatoria in cui si chiede la prosecuzione per la retribuzione imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda di autorizzazione.

Per tutti i lavoratori dipendenti l’aliquota di finanziamento è pari al 33%, dunque per calcolare l’importo da versare all’Inps sarà sufficiente individuare la retribuzione previdenziale (imponibile pensionistico rigo 18 – sezione 2 – dati previdenziali e assistenziali della certificazione unica) dell’ultimo anno di lavoro e moltiplicare tale importo per il 33%.

Per i dipendenti statali occorre considerare l’intero ammontare delle voci retributive delle ultime 360 giornate di contribuzione obbligatoria, sommando la retribuzione definita ai sensi dell’art. 15 della legge n.177/1976, la tredicesima mensilità, le competenze accessorie (se eccedenti la maggiorazione del 18%) e l’indennità integrativa speciale.

I versamenti sono trimestrali con scadenza entro il trimestre successivo a quello di riferimento e l’onere rientra tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo per l’intero importo. La norma vigente, inoltre, permette, in caso di prima applicazione, il versamento anche per i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda se non coperti già da contribuzione obbligatoria.

Passiamo ad un esempio per determinare il periodo necessario di contribuzione volontaria e il relativo onere in ipotesi di cessazione dal 1 gennaio 2026

Infine, è opportuno precisare che in caso di prosecuzione volontaria le maggiorazioni di servizio (max 5 anni) sono valutabili, mentre non sono riconosciute in caso di costituzione della posizione assicurativa per le cessazioni senza diritto a pensione avvenute prima del 31 luglio 2010 e in caso di domanda di ricongiunzione, totalizzazione e computo per quelli cessati dopo il 31 luglio 2010 (sentenza n. 39/2018 della Corte Costituzionale.

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