L’ Amministrazione non dimentica : rimozione dal grado dopo la convalescenza

Nel maggio 2016 un sottufficiale dell’Arma dei carabinieri venne sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre era in possesso di sostanza stupefacente. Dopo le indagini di rito,  venne deferito alla apposita commissione disciplinare per l’irrogazione della sanzione di stato della destituzione.

Il militare venne sospeso a titolo precauzionale dal servizio e nel giugno 2016 ottenne la sospensione del procedimento disciplinare , per comprovati problemi di salute .



Nel marzo del 2017, la CMO dichiarò il militare permanentemente non idoneo al servizio, ma impiegabile nell’amministrazione civile, con esclusione dell’utilizzo delle armi. Il militare , convinto di averla fatta franca, nel marzo 2017  presentò istanza di transito nei ruoli civili.

Nel maggio dello  stesso  anno però, l’Arma dispose il riavvio dell’azione disciplinare perché, in base alla circolare ministeriale n. 347/17 -11-2005 del 14 novembre 2011, il carabiniere aveva riacquistato la idoneità psico-fisica, tramite la domanda di transito nei ruoli civili.

Nello stesso mese,  l’amministrazione della Difesa segnalò che non poteva da corso alla istanza di transito perché l’ uomo risultava precauzionalmente sospeso dall’impiego.La Commissione di disciplina, il  successivo agosto 2017, giudicò il sottufficiale non meritevole di conservare il grado, disponendo la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

Inutile il ricorso del carabiniere al TAR Lazio. I giudici, con la sentenza N. 06959/2019  del 31 maggio 2019,  hanno sottolineato che l’originario procedimento era stato, non già annullato, bensì sospeso, con conseguente interposizione di un lasso temporale non utile al computo della scansione cronologica del procedimento, che riattivatosi, ha comportato una efficacia ex tunc dell’intera procedura.

In altri termini, avendo la p.a. ripreso il provvedimento nel maggio 2017 ed avendo concluso il procedimento il giorno 11 settembre 2017, ossia dopo 132 giorni dopo il 6 giugno 2016 ( data di sospensione del procedimento), non ha incorso in alcuna violazione dei termini.↓



E’ appena il caso di rilevare — sostengono i giudici – che il dato fattuale dell’acquisto di sostanza stupefacente risulta oggettivamente provato, per cui le ulteriori considerazioni avanzate dal ricorrente non potevano modificare il comportamento posto in essere dal militare, il quale, pur essendo deputato istituzionalmente al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, invero, ne ha alimentato il mercato, anche se con quantitativo modico: aspetto questo che, comunque, non sminuisce la gravità dell’azione in relazione al giuramento prestato.

Il transito nelle amministrazioni civili – concludono i giudici – è riservato ai militari in servizio permanente.Ne consegue che non può essere condivisa la tesi del militare secondo cui è sufficiente, per il passaggio nei ruoli civili, la sola inidoneità fisica, così come certificata dalla CMO. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.




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