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Con il messaggio n. 1443 del 30 aprile 2026, l’INPS ha comunicato la messa a disposizione del certificato delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l’anno 2026, noto come modello ObisM.

Si tratta di un documento fondamentale per i pensionati e per i beneficiari di prestazioni, in quanto riassume in modo dettagliato gli importi e le caratteristiche del trattamento economico percepito.NSM   è  ANCHE  SU   WHATSAPP  E  SU  TELEGRAM

Cos’è il modello ObisM

Il modello ObisM è un certificato annuale che contiene tutte le principali informazioni relative alle prestazioni erogate dall’INPS.

Nel dettaglio, il documento riporta:

  • gli importi mensili lordi della pensione;
  • le ritenute fiscali applicate;
  • le detrazioni riconosciute;
  • le informazioni sulla perequazione automatica (adeguamento all’inflazione);
  • eventuali quote associative trattenute.

Il certificato è aggiornato al momento della richiesta e rappresenta quindi una fotografia precisa della situazione previdenziale del beneficiario.

Come consultarlo

Il modello è disponibile online attraverso i servizi digitali dell’INPS.

Per accedervi è necessario autenticarsi tramite:

  • SPID
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Una volta effettuato l’accesso, il documento può essere consultato nella propria area personale MyINPS seguendo questo percorso: “Pensione e Previdenza” > “Cedolino della pensione” > “Utilizza il servizio” > “Certificato di pensione: Modello Obis/M”.

È inoltre possibile visualizzare anche le versioni storiche dei certificati degli ultimi cinque anni.

Prestazioni escluse

Il messaggio INPS chiarisce che il modello ObisM non viene predisposto per alcune prestazioni che non hanno natura pensionistica, tra cui:

  • APE Sociale
  • assegni straordinari
  • isopensioni

Queste misure, infatti, non sono soggette a rivalutazione annuale e mantengono lo stesso importo per tutta la loro durata.

Fa eccezione l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, che è invece rivalutato e quindi incluso nel sistema di certificazione.

A cosa serve

Il modello ObisM ha una funzione informativa ma anche pratica. Serve infatti a:

  • verificare l’importo della pensione e le sue componenti;
  • controllare le trattenute fiscali applicate;
  • avere un documento ufficiale utile per pratiche amministrative e fiscali;
  • monitorare eventuali variazioni nel tempo.

Il messaggio n. 1443/2026 conferma il processo di digitalizzazione dei servizi INPS e offre ai cittadini uno strumento aggiornato e facilmente accessibile per consultare i propri dati previdenziali.

Il modello ObisM si conferma quindi un documento essenziale per garantire trasparenza e controllo sulle prestazioni ricevute, permettendo ai beneficiari di avere una visione chiara e completa della propria posizione.

Messaggio numero 1443 del 30-04-2026

Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)

 Con il presente messaggio si comunica che è a disposizione dei beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali il relativo certificato per l’anno 2026 (c.d. mod. ObisM).

Il certificato è consultabile utilizzando i servizi online al cittadino, accedendo alla sezione MyINPS del sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Cedolino della pensione” > “Utilizza il servizio” > “Certificato di pensione: Modello Obis/M”, tramite una delle seguenti credenziali:

 

  • SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE di livello 3 (Carta di Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
  • eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

 

  1. 1.   Il certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali

Il certificato relativo alle prestazioni previdenziali e assistenzialiviene aggiornato alla data della richiesta da parte dell’interessato ed è disponibile anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno.

Il certificato riporta le seguenti informazioni:

  • l’aumento calcolato all’inizio di ogni anno (perequazione automatica);
  • gli importi mensili lordi delle rate da gennaio e l’eventuale importo della tredicesima mensilità, aggiornati al momento della richiesta del certificato;
  • le ritenute erariali e le eventuali addizionali regionali e comunali;
  • le eventuali detrazioni di imposta applicate;
  • le eventuali quote associative.

Si ricorda, inoltre, che nel certificato:

  • nei casi previsti dalla legge, viene riportato l’importo della trattenuta giornaliera che il titolare della prestazione è tenuto a comunicare al datore di lavoro;
  • per i titolari di pensioni anticipate, di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, viene ricordato il peculiare regime di incumulabilità, che comporta l’obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro;
  • per i soggetti dichiarati irreperibili, si ricorda l’obbligo di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento o all’estero, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l’art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
  • in caso di erogazione per l’anno corrente della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), viene riportata l’apposita informazione;
  • per i titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), viene evidenziata la scadenza triennale di validità dello stesso.

Infine, per i certificati emessi negli ultimi cinque anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

2. Categorie di percettori esclusi dalla pubblicazione del certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali

Il certificato in argomento non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni” ai sensi dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

Pertanto, la pubblicazione del certificato non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione:

  • 027-VOCRED;
  • 028-VOCOOP;
  • 029-VOESO;
  • 143-APESOCIAL;
  • 127-CRED27;
  • 128-COOP28;
  • 129-VESO29;
  • 196-ESOAMB;
  • 197-ESOTRA;
  • 198-VESO33;
  • 199-VESO92;
  • 200–ESPA.

L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e, conseguentemente, oggetto di rivalutazione.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato contiene solo le informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.

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