https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PUGLIA/SENTENZA/207/2020

INPS: Fondo di Garanzia per anticipo TFR/TFS

Con la circolare n° 119 del 25-10-2022 ha emanato disposizioni circa il Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. anticipo TFS/TFR). Istruzioni operative

1. Premessa e quadro normativo

L’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio, comunque denominate, nel limite massimo di 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, indicate al comma 1 dello stesso articolo, nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR).

Con la circolare n. 130/2020 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative in ordine alle modalità per l’accesso a detto anticipo delle liquidazioni del TFS/TFR da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Il comma 3 del citato articolo 23 ha inoltre previsto l’istituzione del Fondo di garanzia a copertura del rischio di credito connesso a detti anticipi finanziari del TFS/TFR (di seguito, “Fondo di garanzia” o “Fondo”) e il successivo comma 8 ha disposto che la gestione di tale Fondo sia affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione, stipulata il 28 ottobre 2020 fra l’Istituto, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la Pubblica amministrazione (di seguito, Convenzione).

L’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51 (di seguito, “Regolamento”), stabilisce che l’Isituto predisponga le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso agli interventi del Fondo, ivi incluse le modalità di comunicazione ai fini dell’ammissione alla garanzia.

Al riguardo, con la circolare n. 131/2020 l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per il rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei trattamenti in questione.

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le ulteriori istruzioni relative al funzionamento e all’attivazione della richiesta di garanzia, nonché alle modalità di comunicazione con le banche. Così come indicato nella citata circolare n. 131/2020, anche ai fini delle indicazioni contenute nella presente circolare si fa riferimento alle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento.

2. Modalità di funzionamento del Fondo di garanzia

I predetti finanziamenti che vengono concessi sono assistiti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 in esame, da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento da garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.

La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.

L’articolo 9, comma 5, del Regolamento, prevede che la concessione della garanzia del Fondo sia subordinata all’avvenuto pagamento della menzionata commissione di accesso da parte della banca.

Con riferimento a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS, come stabilito con la circolare n. 131/2020, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:

1) versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile;

2) comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.

Nello specifico, l’Istituto procede alla verifica dell’avvenuto versamento trimestrale, sul conto specifico di Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) intestato al Fondo di garanzia, degli importi corrispondenti alle commissioni di accesso alla garanzia e dell’avvenuta comunicazione via PEC da parte della banca delle informazioni necessarie ad abbinare il versamento cumulativo alla singola garanzia rilasciata come identificata dall’apposita codifica risultante dall’attestazione di garanzia.

Ne deriva che, a seguito del rilascio dell’attestazione di garanzia, qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta relativamente a ciascun soggetto richiedente nei termini previsti, la garanzia non è efficace e, pertanto, non potrà essere attivata per lo specifico finanziamento anticipo TFS/TFR nel caso in cui si verifichi il mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore.

Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni che consentano di abbinare univocamente il versamento delle commissioni all’attestazione di garanzia rilasciata per il singolo nominativo del soggetto richiedente correlata allo specifico contratto di finanziamento.

Si richiama, infine, quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, del Regolamento, secondo cui la garanzia è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, laddove rilevanti ai fini dell’ammissibilità dell’intervento del Fondo di garanzia e a condizione che la non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni fosse nota alla banca.

Ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo 12, l’Istituto, rilevata la circostanza che potrebbe dare luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza, entro 30 giorni comunica mediante PEC alla banca l’avvio del procedimento finalizzato all’accertamento dell’inefficacia della garanzia, assegnando un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Esaminate le risultanze istruttorie l’INPS, con provvedimento motivato, comunica alla banca interessata l’inefficacia della garanzia entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

3. Procedimento di attivazione della garanzia e intervento del Fondo

La garanzia ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla stessa l’importo dell’anticipo TFS/TFR.

Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR[1], nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.

Al fine di accertare detto mancato rimborso, successivamente alla scadenza del termine di pagamento, la banca dovrà rivolgere, rispettivamente all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Istituto (all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it), apposita richiesta di rimborso a valere sul trattamento TFS/TFR spettante al soggetto richiedente, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell’inadempimento totale o parziale, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.

L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.

Ricevuta la richiesta di intervento, entro i termini per la verifica dei presupposti, l’INPS procede a comunicare via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro trenta giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga di cui all’articolo 11 del Regolamento.

Come disposto dal comma 3 del citato articolo 10 del Regolamento, entro sessanta giorni dalla notifica dell’istanza di intervento, l’INPS – se accerta l’esistenza di tutti i presupposti per l’intervento, in particolare, sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi informatici presenti nell’applicativo dedicato al Fondo di garanzia TFS/TFR e secondo i requisiti di efficacia e perfezionamento della garanzia indicati al precedente paragrafo 2 – provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.

Qualora non risulti completa la documentazione richiesta, il termine di 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto alla banca è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all’INPS entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta di integrazione della documentazione mancante.

All’esito dell’accertato mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore, della predetta comunicazione all’Ente erogatore e della positiva verifica dei presupposti, l’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca nei limiti dell’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.

L’INPS comunica semestralmente ai Ministeri vigilanti gli importi erogati dal Fondo di garanzia in adempimento delle richieste di intervento, nonché dati, elaborati e analisi sull’operatività e sull’efficacia del Fondo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera n), della Convenzione tra l’INPS, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la Pubblica amministrazione.

4. Estinzione del finanziamento

Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento, il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.

La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.

Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo, tuttavia, non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo in difetto di estinzione anticipata.

L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.

Nell’ipotesi in cui il soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del finanziamento i cui importi complessivi risultino essere inferiori rispetto all’importo dovuto, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.

L’articolo 14, comma 3, del Regolamento prevede che, contestualmente al perfezionamento dell’operazione di estinzione dell’anticipo TFS/TFR con il pagamento dell’importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca ne dia comunicazione all’Ente erogatore e, al fine di adeguare automaticamente la relativa garanzia, anche all’INPS in qualità di gestore del Fondo.

In particolare, a seguito di tale comunicazione, se l’operazione riguarda l’estinzione anticipata totale dell’anticipo TFS/TFR, la garanzia cessa di avere efficacia. Qualora, invece, si tratti di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l’INPS provvederà all’adeguamento della garanzia al nuovo importo risultante dall’operazione di estinzione anticipata.

Analogamente, l’Ente erogatore provvede a comunicare periodicamente l’avvenuto rimborso a favore della banca cessionaria dell’unica rata e delle diverse rate, secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento, a estinzione totale o parziale del finanziamento, con conseguente adeguamento della garanzia da parte dell’INPS.

In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.

Le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale dovranno essere trasmesse da parte delle banche all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV78”, denominato “Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento – anticipo TFS/TFR”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.

Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS – Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV79”, denominato “Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento”reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.

5. Modalità di comunicazione al Fondo di garanzia

Nelle more degli adeguamenti dei sistemi informativi, diretti a consentire la diretta acquisizione delle informazioni da parte delle banche in ordine al versamento delle commissioni unitarie e all’estinzione del finanziamento, le comunicazioni tra l’Istituto e le banche avvengono attraverso i rispettivi indirizzi PEC, ossia, per quest’ultime, gli indirizzi risultanti dagli elenchi delle banche aderenti all’Accordo quadro pubblicato sul portale lavoropubblico.gov.it, e per l’INPS – Gestione Fondo di garanzia l’indirizzo anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it.

6. Surroga del Fondo di garanzia

La surroga del Fondo è disciplinata all’articolo 11 del Regolamento. In particolare, in relazione agli interventi effettuati, il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l’importo pagato, nonché nel privilegio di cui all’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.

Per riscuotere i crediti derivanti dall’intervento, l’INPS – Gestione Fondo di garanzia, si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca, nonché di ogni altro strumento previsto dall’ordinamento giuridico per la riscossione coattiva dei crediti rimasti insoluti, ivi compreso l’avviso di addebito con titolo esecutivo (art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le somme recuperate, versate sul menzionato conto di Tesoreria statale n. 6167, confluiscono nel Fondo di garanzia.

7. Operatività della garanzia dello Stato

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, la garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, può essere attivata dalla banca in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni da questo assunti a titolo di garante.

Trascorsi 60 giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, e all’Istituto, nella sua qualità di gestore del Fondo.

L’Istituto effettua l’istruttoria delle richieste di cui sopra, verificando la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della garanzia nonché il rispetto dei termini e delle procedure così come disciplinati dall’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 e dal Regolamento.

All’esito dell’istruttoria, l’Istituto redige parere motivato che dia conto dell’avvenuto espletamento delle verifiche istruttorie di cui sopra. Tale parere è trasmesso al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, unitamente alla documentazione relativa alla stessa, al fine di consentire a quest’ultimo la verifica del rispetto dei criteri, modalità e procedure che regolano gli interventi del Fondo e l’escussione della garanzia dello Stato. Il Ministero dell’Economia e finanze, all’esito di tale vaglio, provvede al pagamento alla banca dell’importo garantito.

In caso di inadempimento parziale del Fondo, l’importo dovuto a titolo di garanzia dello Stato è ridotto dei pagamenti già effettuati dal Fondo, quantificati dall’Istituto ai sensi della normativa vigente.


[1] Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR ovvero entro 30 giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima.

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