Innovazioni normative montante individuale contributivo

L’articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, ha modificato l’articolo  comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, estendendo al personale delle Forze Armate la possibilità, già prevista per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale dei contributi (c.d. “moltiplicatore”) ai fini del computo della pensione e del conseguente collocamento nella riserva.

Con la circolare a seguito a., sono state dettate disposizioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze intese ad esercitare il citato diritto di opzione da parte del personale
militare interessato, previa valutazione della propria posizione.
Successivamente, questa Direzione Generale ha prorogato, nei confronti del personale individuato al para. 3, lett. a. e b. della medesima, il termine per la presentazione delle citate istanze, prima al 30 novembre e, poi, all’11 dicembre uu.ss..

In conformità a dette indicazioni, sono pervenute a questa Direzione Generale istanze prodotte da Ufficiali e Sottufficiali, tese all’esercizio della suddetta facoltà di opzione.
3. Senonché, a seguito di specifici quesiti posti dai Centri Pensionistici di F.A. nonché dal personale militare amministrato, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, al fine di una più compiuta tutela degli amministrati, ha formulato richiesta di parere all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) in merito alle modalità di calcolo del citato incremento del montante pensionistico.
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4. Ciò premesso, – in via del tutto eccezionale considerata la portata innovativa della previsione normativa;
– nelle more dei chiarimenti da parte del citato Istituto previdenziale e delle conseguenti
disposizioni tecnico/applicative a cura della Direzione Generale della Previdenza Militare e
della Leva, si forniscono, nei confronti del personale destinatario dell’estensione normativa di cui
all’articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, le indicazioni che
seguono:
a. Personale militare già in ausiliaria (dal 7 luglio 2017) e quello nei cui confronti sia stato
adottato il provvedimento di cessazione dal servizio, ma non sia decorsa la data di
cessazione.
Le istanze, presentate dagli aventi titolo secondo le disposizioni di cui alla circolare a seguito a., tese all’esercizio del diritto di opzione in alternativa al collocamento in ausiliaria sono da considerare “sospese”, fatte salve le precisazioni di cui al para. 5. In sintesi, per questa tipologia di personale rimarrà attivo il provvedimento di collocamento in ausiliaria già adottato.
b. Personale militare nei cui confronti non è stato ancora adottato il provvedimento di
cessazione dal servizio. L’istanza di opzione già prodotta, a modifica della dichiarazione di disponibilità tesa al collocamento in ausiliaria, sarà considerata anch’essa sospesa e il personale, in via
provvisoria, sarà collocato in congedo nella posizione dell’ausiliaria.
5. A fattor comune per entrambi i casi di cui agli alinea a. e b. del precedente para. 4:
– una volta acquisiti i chiarimenti pensionistici richiesti all’I.N.P.S. ed emanate le successive direttive  applicative, le opzioni già prodotte potranno essere riesaminate su istanza degli interessati. Ovviamente, è fatta salva la decisione finale dell’ente pensionistico sull’accoglibilità delle istanze stesse;
– rimane impregiudicata, comunque, la possibilità di cessare dal servizio permanente con l’esercizio del diritto di opzione e collocamento nella riserva. In questo caso, tale intendimento dovrà essere comunicato con immediatezza –in considerazione della data di decorrenza della cessazione dal servizio– a questa Direzione Generale, a cura del Comando/Ente di appartenenza, con le modalità indicate nella circolare a seguito a, tramite gli indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o
persomil@persomil.difesa.it. Per scaricare la circolare integrale, clicca QUI

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