Il GIP del Tribunale di Cosenza ha interpellato la Corte di Cassazione circa il conflitto di giurisdizione nei confronti del Tribunale Militare di Napoli c
.A seguito della denuncia presentata ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen. dal difensore di fiducia di NOVELLO Fabio, che rappresentava come il militare, nonchè suo assistito, fosse indagato per i medesimi fatti di peculato sia dalla Procura ordinaria presso il Tribunale di Cosenza , sia dalla Procura militare di Napoli , il G.I.P. del Tribunale cosentino sollevava, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., conflitto di giurisdizione, rimettendo gli atti alla Corte di cassazione.
Secondo i giudici di Cassazione, è’ opportuno ricordare, in premessa, che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene, appunto, alla giurisdizione e non alla competenza, in conformità al dettato costituzionale (art. 103, comma 3, Cost.) ed alla connessa disciplina codistica di cui all’art. 620, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in forza della quale (disciplina) la corte di legittimità pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
La regolamentazione della fattispecie è, pertanto, affidata alla disciplina generale di cui all’art. 20 cod. proc. pen. – il quale statuisce che il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo , ed alla individuazione del reato più grave tra quelli da giudicare, l’uno rientrante nella giurisdizione militare e l’altro in quella ordinaria (art. 13, comma 2, cod. proc. pen.).
In base alla disposizione da ultimo citata, in caso di connessione di reati, la “potestas iudicandi” spetta al giudice ordinario anche per il reato militare alla unica condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all’art. 16, comma 3, cod. proc. pen..
Negli altri casi – continuano i giudici – le sfere dì giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, sicché al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni.
Applicando í suesposti principi al caso in esame – concludono i giudici – deve osservarsi che il reato comune di peculato, punito dall’art. 314 cod. pen. con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, è più grave del reato di peculato militare aggravato, punito dagli artt. 215 e 47 (aggravante comune, non influente sulla pena) cod. pen. mil . pace con la pena della reclusione militare da due a dieci anni.
Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale ordinario di Cosenza), cui devono essere trasmessi gli atti.