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Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato anche dal comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

di Gabriele CarlottiPatronato Inac 

Il cumulo dei periodi assicurativi al fine di acquisire il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia può essere utilizzato anche dai soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare), chiaramente in alternativa ad una ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi ai sensi della legge 29/79. 

Le delucidazioni del messaggio Inps 2053/2020 riguardano, in particolare, il nuovo istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, come noto, consente dal 1.2.2017 ai lavoratori con carriere lavorative miste di ottenere la liquidazione di una unica pensione sommando la contribuzione non coincidente temporalmente presente nelle gestioni della previdenza pubblica obbligatoria (Inps, Ex Inpdap, ed Ex-Enpals) con le forme privatizzate della stessa (professionisti iscritti ad ordini e collegi).



Il cumulo può essere utilizzato ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia (67 anni unitamente a 20 anni di contributi) oppure della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, gli uomini, 41 anni e 10 mesi le donne, 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci) unitamente (dal 2019) ad una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Il cumulo può essere esercitato anche dai soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico c.d. personale militare od equiparato (forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare) ma solo al raggiungimento dei requisiti anagrafici e/o contributivi appena citati (non quindi di quelli più favorevoli previsti dalla normativa speciale per il comparto militare).

Il messaggio Inps chiarisce che il cumulo può essere esercitato anche dai soggetti titolari di una pensione privilegiata “tabellare” con funzione “risarcitoria” (Art 67, co. 5 del DPR 1092/1973) ma non dai titolari di una pensione privilegiata “reddituale” (cioè calcolata sulla base della retribuzione pensionabile percepita).

In mancanza di elementi certi, titolato a dichiarare la natura “risarcitoria” o “reddituale” della pensione privilegiata in pagamento è l’amministrazione che ha provveduto all’emanazione del decreto di concessione della pensione privilegiata.

Ai fini del raggiungimento dei 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 (e quindi ai fini di mantenere il calcolo retributivo sino al 31.12.2011) l’Inps precisa che non rileva la contribuzione accreditata presso le c.d. Casse professionali entro il 31.12.1995 nè la contribuzione accreditata nella Gestione Separata entro il 31.12.1995 a seguito del riscatto dei periodi di collaborazione – entro un massimo di cinque anni – , ai sensi dell’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Viene pure chiarito che il cumulo non può essere esercitato in caso di totale coincidenza temporale dei periodi contributivi in tutte le gestioni interessate dal cumulo senza, cioè, che residui nemmeno un contributo non coincidente (ad esempio un soggetto con 21 anni nel FPLD nel periodo 2000-2020 con 21 anni di contribuzione nella gestione separata dell’Inps esattamente nel medesimo periodo 2000-2020).

Il documento ribadisce inoltre, che un soggetto pensionato dalla gestione Ex-Inpdap non può utilizzare il cumulo con riferimento alle attività lavorative svolte dopo il pensionamento ancorché la relativa contribuzione riferita a tali attività risulti accreditata in gestioni diverse da quella a carico della quale è stata liquidata la pensione.

Si chiarisce, inoltre, che i contributi da LSU/SDS (lavori socialmente utili) successivi al 31.7.1995 possono essere computati ai fini del diritto a pensione in cumulo solo se siano stati in tutto o in parte riscattati con istanza al FPLD oppure se sia presente altra contribuzione versata ad altro titolo nel medesimo FPLD.

Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo l’Inps spiega che il cumulo è utilizzabile in alternativa alla convenzione di cui al DPR 1420/1971 che consente a tali assicurati di utilizzare la contribuzione INPS ai fini della liquidazione della pensione.

In tal caso, tuttavia, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire i trattamenti pensionistici in cumulo, non trova applicazione il meccanismo del c.d. “surplus contributivo” ex-Enpals.

Tale meccanismo, infatti, è utilizzabile ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni ex-Enpals, da porre ad esclusivo carico della gestione medesima, secondo i peculiari requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, sanciti dalla speciale normativa del settore.

Per quanto riguarda l’accertamento del diritto alla pensione indiretta in favore dei superstiti, ove cioè il dante causa deceda prima del pensionamento, la disciplina del cumulo prevede che la prestazione si consegua in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Stante la differenza di regolamentazione tra Casse Professionali ed Inps può accadere che la Cassa professionale di ultima iscrizione non riconosca ad un soggetto la qualifica di familiare superstite.

In questi casi il superstite non ha diritto ad alcuna quota di pensione, ancorché le gestioni diverse da quella di ultima iscrizione riconoscano allo stesso la qualifica di familiare superstite.

Il documento chiarisce infine che:

  • a) il cumulo può essere esercitato anche dopo la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 29/79 (e della legge 45/90?) con riferimento ai periodi contributivi maturati successivamente alla ricongiunzione (e chiaramente prima del pensionamento);
  • b) ai sensi dell’articolo 1, co. 197 della legge 232/2016 è possibile interrompere in qualsiasi momento (anche successivamente al 1° gennaio 2018) il pagamento delle rate di onere di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 ottenendo il ripristino delle posizioni assicurative originarie e, quindi, esercitare il cumulo dei periodi assicurativi. Il recesso dalla ricongiunzione resta precluso in caso di versamento integrale dell’onere o nel caso la stessa abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione;
  • c) se il dipendente pubblico (o l’iscritto all’ex Fondo FS o al fondo quiescenza poste) è cessato dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato il requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia (di regola 20 anni di contribuzione) resta in vigore il principio dell’obbligatoria costituzione della posizione assicurativa nell’Inps ai sensi della legge 322/1958 (non si potrà cioè, in questi casi, attivare il cumulo dei periodi assicurativi);
  • d) sulle pensioni in cumulo non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti (che devono dunque essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione); si possono, invece, trattenere gli oneri derivanti dalle ricongiunzioni operate ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e dell’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 secondo l’originario piano di ammortamento.


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