I sindacati militari secondo la Lega. Ecco il disegno di legge datato 9 gennaio 2020

La lega presenta il proprio disegno di legge sui sindacati militari, definendoli, come gli altri partiti:  “associazioni militari a carattere sindacale”.

Di seguito elenchiamo i punti salienti della proposta normativa, lasciando dedurre ai lettori quale sia l’intenzione espressa dai parlamentari leghisti circa l’istituzione dei sindacati in Forza Armata.

Il disegno di legge prevede:



L’esclusione del personale della riserva e in congedo. I militari possono aderire ad una sola associazione .

Non possono aderire alle associazioni gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa.

Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l’assenso è rilasciato dal Ministro  dell’economia e delle finanze.

Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale.

La rappresentanza di una singola categoria all’interno di un’associazione
professionale a carattere sindacale tra militari non può superare il limite del
75 per cento dei suoi iscritti o assumere una denominazione che
richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;

assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione;

promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non possono trattare le materie di seguito elencate,in quanto strettamente connesse all’efficienza e all’operatività dello strumento militare nazionale:
a) l’ordinamento;
b) l’addestramento;
c) le operazioni;
d) il settore logistico-operativo;
e) il rapporto gerarchico-funzionale;
f) l’impiego del personale.

ma possono trattare, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, comprendendovi, in ogni caso, le seguenti materie:
condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica dell’applicazione degli accordi contrattuali.

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo.

Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari  predispongono annualmente il bilancio di esercizio, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell’anno successivo;

Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all’associazione stessa.

Il militare è eleggibile purché in possesso dei seguenti requisiti:

non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere o sottoposto agli arresti domiciliari; non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa; non essere nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando.

Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

La durata delle cariche è di tre anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi.

Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive
di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di quattro volte.

I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell’orario di servizio, ad eccezione degli incontri autorizzati dai comandanti delle unità o dei reparti interessati e delle riunioni di cui al comma 2 dell’articolo 10, e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.




(Diritto di assemblea)
Per l’esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell’orario di servizio,possono tenere riunioni:
a) anche in uniforme, in locali dell’amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d’uso;
b) in luoghi aperti al pubblico, senza l’uso dell’uniforme.
2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno vertente su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l’orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

(Rappresentatività)

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza
effettiva complessiva delle Forze armate o dei corpi di polizia ad ordinamento militare rappresentati e al 2 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente a quello
in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime

(Tutela e diritti)

I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:
a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un’altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l’avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

non possono essere impiegati in territorio estero;

possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare;

possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
 

possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con
i comandanti competenti.




Solo ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Le controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.


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Proposta-di-Legge-A.S.-2330-Associazione-sindacali-militari

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