Stop ai dinieghi generici: l’Amministrazione militare deve ritenersi soggetta agli stessi obblighi motivazionali che gravano sul datore di lavoro privato e i suoi provvedimenti di riscontro delle richieste di trasferimento devono, pertanto, indicare puntualmente le concrete esigenze di servizio che giustificano il diniego, essendo sindacabili sotto il profilo della correttezza e buona fede ex articolo 1375 del Codice civile.
Con sentenza 21/07/17 n. 710 il TAR Reggio Calabria pone un freno significativo ai dinieghi di trasferimento sempre più spesso motivati dall’Amministrazione militare sulla base di generiche esigenze di servizio ed assoggetta il Ministero agli stringenti obblighi motivazionali già gravanti sul datore di lavoro privato.
Secondo i Giudici calabresi, infatti, il diritto del lavoratore pubblico a usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 33 Legge n. 104/92 è finalizzato a garantire il diritto dei disabili di beneficiare di misure che ne tutelino l’autonomia ed esige, pertanto, che ogni provvedimento che ne limiti il godimento sia giustificato da una attenta comparazione costituzionalmente orientata tra le esigenze del datore di lavoro e quelle di assistenza della persona disabile, di cui l’Amministrazione deve dar conto nella motivazione del proprio provvedimento.
Nella fattispecie, un Poliziotto salentino in servizio in Provincia di Reggio Calabria ha chiesto di essere trasferito in Provincia di Lecce ex articolo 33 Legge n. 104/92, per assistere il gemello portatore di handicap grave.
Il Ministero ha rigettato il trasferimento richiesto, opponendo alla richiesta delle generiche esigenze di servizio, giustificate anche attraverso il richiamo all’elevato tasso di criminalità del contesto geografico.
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