Guardia di Finanza. Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile.

SAF: L’Amministrazione riconosce il diritto al riposo settimanale. Per questo ne garantisce la sua fruizione entro le quattro settimane.

Può essere impedito il diritto al recupero del riposo settimanale?  No perché è un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione. Ecco come l’espressione di una forma di garanzia  viene interpretata quale  limitazione del diritto del militare al riposo.

Di seguito la nota per il Comando Generale.

Prot. 06/2021/SG                                                                         Roma, 27 gennaio 2021

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma

tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

OGGETTO: Riposo settimanale. Diritto inalienabile. Art. 36 comma 3 Carta Costituzionale.

Questa Organizzazione Sindacale, ha ricevuto numerose segnalazioni, da parte di propri associati, riguardanti le criticità attinenti alla mancata concessione di recuperi del riposo settimanale oltre il termine delle quattro settimane.

In particolare, tale situazione si è accentuata in seguito alle modifiche intervenute, nell’applicativo IP1Web, dal 19 gennaio 2021.

In dettaglio è stata introdotta la funzione di inserimento della data di effettuazione della prestazione lavorativa, cui si riferisce il recupero del riposo settimanale RRS e il recupero del riposo infrasettimanale RRI, che non ne consente la rendicontazione oltre le quattro settimane.

Il presupposto, per cui il riposo settimanale vada recuperato entro tale periodo, non appare espressamente delineato in alcuna fonte normativa.

Le stesse disposizioni contenute nel “Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato (edizione 2014)”, non appaiono del tutto allineate alla normativa di riferimento.

Se da un lato riconoscono la sussistenza di un diritto soggettivo alla fruizione del riposo settimanale, dall’altro pongono limiti inderogabili alla fruizione nel termine stabilito in quattro settimane.

Và detto che la funzione di tale disposizione è espressione di una forma di garanzia del diritto del militare al riposo e non certo una limitazione del dirittoalla sua stessa fruizione.

Eppure sembrerebbe emergere, soprattutto in numerosi reparti territoriali, che tale disposizione sia interpretata quale demarcazione all’esercizio del diritto soggettivo del riposo settimanale.

Militari impiegati in turni consecutivi, senza tra l’altro il rispetto di altre disposizioni quali la fruizione di almeno una domenica ogni due mesi e il riposo di undici ore, sarebbero privati di tale diritto.

La stessa circolare di riferimento stabilisce: Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito, qualificato dalla duplice necessità di consentire il recupero delle energie psicofisiche e di favorire la serena partecipazione del militare alle comuni forme di vita familiare e sociale senza vincoli particolari.

D’altronde non potrebbe essere diversamente in considerazione dell’articolo 36 della Costituzione: Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Al riguardo appare opportuno un richiamo alla normativa di riferimento.

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, prevede:

(4.) Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,

l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

(5.) Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive”.

Tale norma, pur non essendo stata ancora recepita dalla circolare del Comando Generale, è dello stesso tenore delle disposizioni normative richiamate (art. 54 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, art. 28 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, art. 38 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51).

Senza entrare nel merito dell’indennità spettante, la norma è suddivisibile in due distinte disposizioni:

  • una riguardante il diritto al recupero del giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale (senza alcun limite);
  • un’alta circoscritta al personale impiegato in turni continuativi, per i quali nel caso il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Solo in quest’ultimo caso il limite per la fruizione è posto entro le 4 settimane.

Altra norma di riferimento, richiamata nel “TESTO COORDINATO SULLE PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE” del 2001, è l’art. 63 della Legge n. 121/81, la quale prevede:

Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell’arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.”

Si tratta di norma riferita al personale della pubblica sicurezza, espressamente indicato nell’art. 23 della stessa Legge, in cui la Guardia di Finanza è richiamata nell’art. 16, quale forza di polizia che concorre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

In considerazione di quanto rappresentato, tenuto conto dell’interpretazione restrittiva di taluni Comandanti di Reparto tendente alla mancata concessione dei riposi settimanali, è evidente come si comprima un diritto soggettivo di natura costituzionale.

Appare, pertanto, necessario un intervento dell’Autorità di Vertice, atto a chiarire l’inalienabilità del diritto al riposo settimanale, il quale non si prescrive e né può essere sottoposto a decadenza.

Al contempo occorre disporre la modifica dell’applicativo IP1Web, nella misura in cui sia da rimuovere il blocco di processione dei dati, che non consente di rendicontare il recupero RRS o RRI oltre le quattro settimane.

Confidiamo in una solerte decisione dell’Autorità di Vertice.                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO                                                                                        f.to Fabio Perrotta


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