GUARDIA DI FINANZA: ASSENZE DAL SERVIZIO CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVI D-19.

IL SAF RENDE NOTO IL SEGUITO DELLA CIRCOLARE  N.  319272/105,  EMESSA IN  DATA  11  DICEMBRE 2020  E  PREGRESSA CORRISPONDENZA.

1.  PER EFFETTO DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183 E DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2020, E’ PROROGATA FINO ALLA DATA:

A.    DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 MARZO P.V.:

(1) LA VIGENZA DEGLI ISTITUTI  RELATIVI ALLA “DISPENSA  TEMPORANEA DAL SERVIZIO” (CFR. PUNTO 2.E. DELLA CIRCOLARE N. 84531 DEL 24 MARZO 2020) E DELLA “LICENZA STRAORDINARIA PER RICOVERO OSPEDALIERO” {CFR. PUNTO 2.G, DELLA MENZIONATA CIRCOLARE N. 84531/2020);

(2)  LA POSSIBILITÀ PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI ORGANIZZARE IL LAVORO DEL PROPRIO PERSONALE ATTRAVERSO MODALITÀ “A DISTANZA” (CFR. CIRCOLARE N. 76565 IN DATA 13 MARZO 2020 DELL’UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE E AFFARI GENERALI);

B.    DEL 31 GENNAIO 2021, L’ “ASSENZA PER ACCERTAMENTI SANITARI COVID-19″ (CFR. SUB 2.B. DELLA CIRCOLARE N. 319272 IN DATA 11 DICEMBRE 2020).

2.  SI RICHIAMA QUANTO INDICATO AL* PUNTO 3. DELLA CIRCOLARE N. 276364 DEL 29 OTTOBRE 2020, IN TEMA DI LAVORO “A DISTANZA” E FORME DI FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI SERVIZIO.

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