14 aprile 2025 a cura del 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Domanda
Buongiorno, sono un 1° Lgt EI in ausiliaria dal 2021, volevo sapere dal 1° Lgt in pensione Antonio Pistillo, quanto mi spetta da questo contratto, essendo in ausiliaria. Grazie.
Risposta
Durante la permanenza in ausiliaria, il personale ha diritto, oltre alla liquidazione della pensione normale maturata sulla base dell’anzianità di servizio e degli assegni pensionabili al momento della cessazione dal servizio, alla corresponsione dell’indennità di ausiliaria.
Tale indennità è pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza e il trattamento economico spettante al pari grado in servizio dello stesso ruolo e di anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria.
L’indennità di ausiliaria viene aggiornata ogni volta in cui, per effetto di leggi o contratti, le voci retributive vengono incrementate/rideterminate per il pari grado in servizio. È corrisposta per tredici mensilità ed è riversibile nel caso di decesso avvenuto in tale posizione. Pertanto, al chiedente, collocato in ausiliaria nel 2021, sarà adeguata l’indennità di ausiliaria come indicato nello specchio a seguire.
Non avendo il nuovo contratto previsto per il 2022 e 2023 aumenti o meglio solo incrementi pari all’indennità di vacanza contrattuale, ci sarà un piccolo adeguamento dell’indennità di ausiliaria dal 01/01/2022 (circa 3 euro netti) e nessuna rivalutazione per il 2023. Con decorrenza dal 01/01/2024, invece, l’indennità sarà aggiornata e comporterà un aumento della pensione di circa 59,71 euro netti mensili.
L’arretrato lordo scaturirà dalla moltiplicazione di 91,86 euro per i numeri dei mesi trascorsi dal 1 gennaio dell’anno scorso fino al rateo precedente la rivalutazione.
È sufficiente sostituire l’Irpef stimata con la tassazione separata indicata sul proprio cedolino di pensione per avere una simulazione più precisa, in quanto il lordo è uguale per tutto il personale con la qualifica di 1° Luogotenente e col grado di Luogotenente.
In considerazione del fatto che nonostante i vari articoli ed esempi, continuano a pervenire richieste di chiarimenti, si ritiene utile riassumere, negli specchi a seguire, gli effetti del nuovo contratto sui trattamenti di quiescenza del personale cessato antecedentemente alla sua approvazione.
(*) adeguamento irrisorio in quanto al pari grado in servizio riconosciuto solo l’indennità di vacanza contrattuale pari a 11,29 euro lordi mensili per l’anno 2022 (**) di fatto non c’è aggiornamento in quanto per il 2023 il nuovo contratto non ha previsto aumenti, ma ha confermato esclusivamente la vacanza contrattuale attribuita nel 2022 pari a 11,29 euro
(**)di fatto non c’è aggiornamento in quanto per l’anno 2022 l’aumento previsto dal nuovo contratto è stato pari a 11,29 già percepito alla cessazione a titolo di indennità di vacanza contrattuale e per l’anno 2023 è stato pari a zero.
(**)di fatto non c’è aggiornamento in quanto per l’anno 2022 l’aumento previsto dal nuovo contratto è stato pari a 11,29 già percepito alla cessazione a titolo di indennità di vacanza contrattuale e per l’anno 2023 è stato pari a zero.
(***) esclusivamente per effetto dell’aumento previsto dal 1 gennaio 2024 dal nuovo contratto, infatti il periodo trascorso in ausiliaria non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio. Riliquidazione prevista, invece, se richiamati dall’ausiliaria,senza soluzione di continuità, per almeno un anno (Inps circolare n. 159 del 28 ottobre 2021).