Con l’adozione del Decreto n. 71 in data 3 settembre 2026 a firma del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Antonio Conserva, l’Arma Azzurra ha rinnovato il quadro regolamentare relativo ai criteri e alle modalità per la richiesta della “deroga particolare” alla durata della concessione dell’alloggio di servizio connesso all’incarico (ASI).
Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 320, comma 10, del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (DPR n. 90/2010), si inserisce in un momento storico caratterizzato da profonde trasformazioni geostrategiche e da una continua riorganizzazione dello strumento militare. Contestualmente, l’articolo 4 del nuovo decreto sancisce l’abrogazione e la sostituzione del precedente Decreto Dirigenziale n. 47 del 12 agosto 2024.
Ma qual è il bilancio normativo? È rimasto tutto invariato o ci sono effettivamente dei cambiamenti? L’analisi puntuale del testo rivela un perfetto equilibrio tra continuità e innovazione strategica.
2. Cosa è rimasto invariato
Dall’esame comparativo emerge chiaramente che la struttura portante della disciplina è stata integralmente confermata. Lo Stato Maggiore ha scelto di blindare l’architettura procedurale e i requisiti già collaudati con il provvedimento del 2024. In particolare, rimangono del tutto immutati:
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I termini perentori: L’obbligo tassativo per il personale di presentare sia la domanda di alloggio ASI nella nuova sede sia l’istanza di temporaneo mantenimento alla circoscrizione di provenienza entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento.
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Le fattispecie di deroga:
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Il trasferimento d’autorità o in posizione di comando presso altri dicasteri della Pubblica Amministrazione (deroga di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12).
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I trasferimenti a tempo determinato, per periodi non superiori a un anno o a un anno accademico (deroga di 12 mesi non prorogabile).
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La posizione dei Comandanti di Corpo e degli Ufficiali Superiori in riallineamento alla programmazione d’impiego per incarichi di particolare rilevanza.
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La speciale flessibilità riconosciuta agli Ufficiali Generali trasferiti d’autorità per incarichi legati all’operatività della Forza Armata, con una deroga concessa in un’unica soluzione fino a un massimo di 30 mesi.
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Le cause di decadenza automatica: Restano rigorose e invariate (perdita del titolo nella nuova sede, assegnazione di un alloggio ASI nella circoscrizione di destinazione, o emersione di domande inevase nella circoscrizione di provenienza che possano essere soddisfatte con l’unità in deroga).
3. Sotto i Riflettori: La Novità Assoluta del Decreto 2026
Sebbene la continuità rappresenti il tratto dominante del provvedimento, il Decreto n. 71/2026 introduce una novità mirata e di forte impatto ordinativo all’interno dell’articolo 1:
L’inserimento della fattispecie relativa alla Divisione Addestramento al Volo di Bari (Art. 1, comma 3): Il personale militare dell’Aeronautica Militare, concessionario in titolo di alloggio ASI e trasferito d’autorità presso la neo-costituita Divisione Addestramento al Volo di Bari nel periodo compreso tra il 16 settembre 2026 e il 15 settembre 2027, è autorizzato a chiedere il temporaneo mantenimento della concessione abitativa originaria.
Perché questa novità?
Analogamente a quanto previsto dal precedente decreto per la rilocazione geografica del Comando Squadra Aerea / 1ª Regione Aerea a Milano (confermata anche nel nuovo testo all’art. 1, comma 2), l’Aeronautica Militare ha avvertito la necessità di accompagnare la costituzione del nuovo Ente addestrativo a Bari con una tutela temporanea degli alloggi per il personale movimentato d’autorità.
La deroga per Bari viene concessa per un arco temporale pari a 12 mesi (anche in presenza di domande inevase nella circoscrizione di provenienza) ed è prorogabile per un ulteriore anno (fino a un massimo complessivo di 24 mesi), subordinatamente all’assenza di alloggi disponibili nella circoscrizione di Bari e al permanere della titolarità ASI.
4.Impatto Pratico
Rispondendo al quesito di partenza: non è rimasto tutto invariato, ma la continuità ha prevalso sull’innovazione radicale dell’architettura generale.
Il Capo di Stato Maggiore ha inteso preservare la certezza del diritto e la stabilità delle procedure già rodate nel 2024, inserendo al contempo un tassello chirurgico e indispensabile — la tutela per il personale destinato al polo di Bari — per rispondere alle reali esigenze di flessibilità e transizione dello strumento aerospaziale. Per il personale interessato, l’imperativo resta quello di rispettare rigorosamente i termini decadenziali dei 60 giorni e di interfacciarsi puntualmente con il COMSEV e le Circoscrizioni Alloggiative competenti.