Ricorso SIAF, stragiudiziale e giudiziale, sull’indennità di compensazione art. 54 DPR 164/2002
La scrivente Organizzazione Sindacale, alla luce della massiva partecipazione del personale del Corpo, al ricorso inerente alla mancata corresponsione dell’indennità di compensazione di cui all’art. 54 comma 3 del dpr 164/2002, con il presente avviso intende comunicare a tutti i ricorrenti gli sviluppi dell’iniziativa.
Come è noto, la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5810/2025, ha dato la possibilità di muovere istanza di ricorso per ottenere la corresponsione dell’indennità di compensazione non attribuita.
Al riguardo, la scrivente O.S., ha ricevuto, elaborato e inoltrato allo studio Legale Mandolesi e Associati, i dati e le istanze di partecipazione all’iniziativa stragiudiziale in prima istanza e, successivamente, in base all’evoluzione alla successiva di tipo giudiziale, da parte di appartenenti al Corpo che rientrerebbero nel diritto in parola e che hanno aderito e inviato al SIAF la documentazione necessaria ed attinente a dimostrare la mancata corresponsione.
Giova rappresentare che ad ogni istanza nominativa, è stato attribuito a cura di questa Organizzazione Sindacale, un numero identificativo anonimizzato, nel rispetto della privacy, al fine di individuare i ricorrenti. Tale numero personale, tra l’altro, è già stato comunicato nei mesi scorsi ad ogni ricorrente, attraverso la casella dedicata SIAF documentiricorso@siafinanzieri.it all’indirizzo mail fornitoci da ogni singolo aderente.
Si comunica che, nelle prossime settimane, l’Avvocato Mandolesi invierà al Comando Generale – in nome e per conto della scrivente Organizzazione Sindacale SIAF e dei ricorrenti – una diffida stragiudiziale ad adempiere al pagamento delle indennità spettanti, con conseguente messa in mora e interruzione dei termini prescrittivi, chiedendo, nel contempo, la riforma della circolare interna al Corpo, che disciplina la corresponsione della citata indennità, attualizzata alla luce dell’orientamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 5810/2025, dando così avvio all’azione legale necessaria all’eventuale riconoscimento e corresponsione dell’indennità di compensazione.
Ogni ulteriore comunicazione ed aggiornamento inerente le fasi del ricorso, verrà fornita all’occorrenza direttamente ed esclusivamente in mail e con comunicazioni collettive anonimizzate sul nostro sito www.siafinanzieri.it.
Si rammenta, come al nuovo orientamento giurisprudenziale, che emerge dalla citata sentenza del CDS, si contrappongano altre sentenze dello stesso Organo di Giustizia, nonché di Tribunali Amministrativi Regionali che hanno sancito un orientamento diametralmente opposto e in linea con le interpretazioni applicative emanate dall’Amministrazione.
In sintesi, cosi come esplicitamente partecipato in più occasioni ai ricorrenti, il SIAF è perfettamente consapevole del divieto dell’estensione del giudicato amministrativo, dell’esistenza di una giurisprudenza, al riguardo, contrastante e non univoca, nonché delle difficoltà che si incontreranno nel cercare di ottenere, giudizialmente, una rinnovata interpretazione in linea con la recente sentenza del CDS, ovviamente più favorevole al personale, proprio a causa di una contrastante giurisprudenza.
In ogni caso, senz’altro una strada che è valsa la pena percorrere, anche nella considerazione che le spese del ricorso verranno sostenute esclusivamente dal SIAF.
I ricorrenti, per opportune ragioni organizzative, sono pregati di non contattare direttamente l’Avvocato Mandolesi, ma di segnalare eventuali criticità o esigenze alternativamente a Michele Fiorino (Segretario Nazionale Organizzativo) al num. 3284277663, o a Saverio Samuele Puzio (Consigliere del Direttivo Nazionale) al num. 3288871368.