Decreti Dirigenziali x formazione aliquote avanzamento 31.12.17 Marescialli e Sergenti

Decreti Dirigenziali nn. M_D GMIL REG2017 0659425, 0659426 del 12 dicembre
2017 e 0634202 del 24 novembre 2017, concernenti, tra le varie, la formazione delle aliquote di avanzamento riferite al 31 dicembre 2017 per il personale dell’Aeronautica.

1. Con i Decreti Dirigenziali indicati in oggetto, tra le varie, sono state formate le aliquote di valutazione riferite al 31 dicembre 2017 ai fini dell’avanzamento al grado superiore del personale del ruolo Marescialli e Sergenti dell’Aeronautica.
Relativamente al personale del ruolo Marescialli, nell’aliquota di valutazione di c he trattasi sarà compreso il sottonotato personale:
a) Primi Marescialli:
 con anzianità di grado 2009 che, nel periodo compreso tra l’8 luglio 2017 e il 31 dicembre
2017, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (8 anni) per la
valutazione a scelta al grado di Luogotenente, così come disposto dall’articolo 1278, comma
1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
b) Marescialli Capo e gradi corrispondenti:
– con anzianità di grado 2009 che, alla data del 31 dicembre 2017, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (8 anni) per la valutazione a scelta al grado di Primo Maresciallo, così come disposto dall’articolo 1278, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010;c) Marescialli

Ordinari e gradi corrispondenti:
– con anzianità di grado 2010 che, alla data del 31 dicembre 2017, abbiano maturato il periodo
minimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di
Maresciallo Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 1278, comma 3,
lettera b) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
d) Marescialli e gradi corrispondenti:
 con anzianità di grado 2015 che, alla data del 31 dicembre 2017, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (2 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 1278, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010.

In detta aliquota sarà, inoltre, compreso il personale:
– già valutato con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2016, giudicato non idoneo per la prima volta, ovvero, già non idoneo per le aliquote 2012 e 2013 o per le aliquote 2009 e 2013;
– escluso da precedenti aliquote, in quanto sprovvisto del requisito previsto dagli articoli 1274 e 1281, del Decreto Legislativo n. 66/2010, il quale, alla data del 31 dicembre 2017, abbia maturato il predetto requisito;

– escluso da precedenti aliquote, per il quale, alla data del 31 dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– sospeso dalle valutazioni o cancellato dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell’articolo 1051, comma 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010, per il quale, alla data del 31 dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo 1051.
Sarà, invece, escluso da detta aliquota il personale che alla data del 31 dicembre 2017:
– sia sprovvisto del requisito previsto degli articoli 1274 e 1281 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n.
66/2010, ad eccezione delle assenze per patologie gravi che richiedano terapie salvavita (art.
13 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171);
– sia stato collocato in aspettativa per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’articolo 930 del Decreto Legislativo n. 66/2010 e del Decreto Ministeriale 18 aprile 2002.
Relativamente al personale appartenente al ruolo Sergenti, nell’aliquota di valutazione sarà compreso il sottonotato personale:
a) Sergenti Maggiori e gradi corrispondenti:
– con anzianità di grado riferita all’anno 2010, per la valutazione, a scelta, al grado di Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2011, per la valutazione, a scelta, al grado di Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 2,
lettera b) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2012 per la valutazione, a scelta, al grado di Sergente
Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 2,
lettera c) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2013 per la valutazione, a scelta, al grado di Sergente
Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 2,
lettera d) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– già valutati per il Q.A. 2016, giudicati non idonei all’avanzamento al grado superiore, per la prima volta, ovvero, già non idonei per le aliquote 2012 e 2013 o per le aliquote 2009 e 2013;
– esclusi da precedenti aliquote in quanto sprovvisti del requisito previsto degli articoli 1274 e 1288, del Decreto Legislativo n. 66/2010, i quali, alla data del 31 dicembre 2017, abbiano maturato il predetto requisito;
– esclusi da precedenti aliquote, per i quali, alla data del 31 dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell’articolo 1051, comma 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010, per i quali, a lla data del 31  dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo 1051.
b) Sergenti:
– con anzianità di grado riferita all’anno 2010, per la valutazione, ad anzianità, al grado di Sergente Maggiore e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma
4, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2011, per la valutazione, ad anzianità, al grado di Sergente Maggiore e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma
4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2012, per la valutazione, ad anzianità, al grado di Sergente Maggiore e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma
4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– già valutati per il Q.A. 2016, giudicati non idonei per la prima volta, ovvero, già non idonei per le aliquote 2012 e 2013 o per le aliquote 2009 e 2013;
– esclusi da precedenti aliquote in quanto sprovvisti del requisito previsto dagli articoli 1274 e 1288, del Decreto Legislativo n. 66/2010, i quali, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano maturato il predetto requisito;
– esclusi da precedenti aliquote, per i quali, alla data del 31 dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell’articolo 1051, comma 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010, per i quali, alla data del 31 dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo 1051.
Sarà escluso da detta aliquota, il personale che al 31 dicembre 2017:
– sia sprovvisto del requisito degli articoli 1274 e 1288, del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n.
66/2010, ad eccezione delle assenze per patologie gravi che richiedano terapie salvavita (art. 13 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171);
– sia stato collocato in aspettativa per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’articolo 930 del Decreto Legislativo n. 66/2010 e del Decreto Ministeriale 18 aprile 2002.
Relativamente, infine, al personale appartenente al ruolo “musicisti” dell’Aeronautica, nell’aliquota di valutazione in parola, sarà incluso il seguente personale:
1^ Parte “A”
Primo Maresciallo GUARINO Matteo 21/06/1983
Primo Maresciallo COZZA Vincenzo Carmine 01/09/1974
2^ Parte “A”
Primo Maresciallo MARGUTTA Paolo 10/06/1970
Primo Maresciallo BIONDI Andrea 15/04/1970
Primo Maresciallo RICCI Adelaide 12/05/1971
2^ Parte “A”
Maresciallo 1^
Classe PETTI Alessandro 01/03/1971
2^ Parte “B”
Primo Maresciallo MATERA Maurizio 29/12/1976
3^ Parte “A”
Primo Maresciallo D’ALESSANDRO Ennio 09/03/1966
Primo Maresciallo BUONOMO Paolo 22/12/1970
Primo Maresciallo GRAZIUSO Massimiliano 17/02/1968
Primo Maresciallo D’ORAZIO Valerio 25/10/1970
Primo Maresciallo AUSILI Pierluigi 09/04/1970
3^ Parte “B”
Primo Maresciallo BOCCARDELLI Pierluigi 21/07/1971
Primo Maresciallo LENZA Pantaleone Giovanni 23/06/1968
Primo Maresciallo CAMILLI Andrea 07/10/1969
Primo Maresciallo LEONARDI Luigino 15/12/1975
3^ Parte “B”
Maresciallo 1^ Classe CATANIA Francesco 25/07/1974.
2. Tutte le disposizioni concernenti la chiusura e l’inoltro della documentazione caratteristica e matricolare, le modalità di presa visione da parte degli interessati, la dichiarazione di completezza da far sottoscrivere, la comunicazione di eventuali variazioni matricolari omesse e di rilevanza per la  valutazione ed i contrassegni da apporre, saranno rese note con successiva circolare che sarà diramata a cura della collaterale 12^ Divisione – V Reparto di questa D.G.P.M.. Successivamente, inoltre, la stessa 12^ Divisione avrà cura di:
– accludere al libretto caratteristico del personale in valutazione il primo originale del foglio matricolare (le variazioni matricolari dovranno riferirsi esclusivamente ad eventi o infrazioni disciplinari verificatisi a tutto il 31 dicembre 2017);
– trasmettere la documentazione in parola alle competenti Commissioni Permanenti di Avanzamento dell’Aeronautica Militare, secondo termini e modalità stabilite da quest’ultime.
Si specifica che, giusta quanto disposto all’art. 2251-bis, comma 7, le condizioni di cui all’articolo 1274, comma 1-bis non si applicano fino al conferimento delle promozioni dell’anno 2026.
3. Non dovrà essere redatta alcuna documentazione relativamente al personale che, alla data del 31
dicembre 2017, risulti in una delle seguenti posizioni ostative all’avanzamento, così come disposto dall’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata, alla data del 31 dicembre 2017, non inferiore a sessanta giorni continuativi e non cumulativi di più periodi maturati durante l’anno (aspettativa senza soluzione di continuità almeno dal 2 novembre 2017 al 31 dicembre 2017) ad eccezione delle assenze per patologie gravi che richiedano terapie sa lvavita (articolo 13 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171);
Tale personale dovrà essere segnalato alla scrivente ai fini dell’esclusione dall’aliquota specificandone il motivo e avendo cura di trasmettere i seguenti atti documentali:
 per quanto concerne i motivi ostativi riguardanti i procedimenti penali, copia del Decreto di citazione (davanti al Tribunale Ordinario in composizione monocratica o al Giudice di Pace) /decreto di rinvio a giudizio/richiesta di decreto penale di condanna/provvedimenti scaturenti dai procedimenti speciali di cui al libro VI del codice di procedura penale, limitatamente ai delitti non colposi, richiedendola preventivamente alla competente Autorità Giudiziaria, qualora non già ricevuta;
 con riferimento agli impedimenti relativi a procedimenti disciplinari di stato da cui possa derivare una sanzione di stato, copia dell’atto con il quale è stata disposta l’apertura di una inchiesta formale da parte di una delle Autorità Militari indicate all’articolo 1378 del Codice dell’Ordinamento Militare;
 per quanto attiene all’aspettativa, copia dell’atto dispositivo, ovvero, qualora non emesso, un
prospetto delle licenze straordinarie e delle aspettative fruite dall’interessato nell’anno 2017;
 in relazione al mancato assolvimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche, un prospetto dei periodi espletati in incarichi della categoria di appartenenza; tale prospetto dovrà, altresì, essere trasmesso a cura dei Comandi di Corpo per informazione all’Ufficio Personale del rispettivo alto Comando, nonché al IV Ufficio della Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica.
Il provvedimento di esclusione dalla valutazione sarà partecipato agli interessati dalla scrivente
nelle forme di rito.
Al venir meno delle sopracitate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, i Comandi/Enti/Reparti in questione avranno cura di darne tempestiva comunicazione ai fini dell’inclusione degli interessati nella prima aliquota utile di valutazione, ai sensi dell’articolo 1051, comma 7 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Inoltre dovrà essere segnalato, sempre a questa Divisione, allegando la relativa documentazione probatoria, il personale che venga a trovarsi in una delle posizioni menzionate alle lettere a),
b), c) e d) durante i lavori della competente Commissione e, comunque, prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di pubblicazione del citato quadro di avanzamento, ai sensi dell’articolo 1051, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il provvedimento di sospensione dalla valutazione o di annullamento della valutazione sarà partecipato agli interessati dalla scrivente nelle forme di rito.
4. Si invita all’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 748 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, affinché i militari interessati alla procedura di avanzamento, all’atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza della documentazione caratteristica, rilascino apposita dichiarazione, in un unico esemplare, vistata dal Comandante di Corpo e custodita presso il Comando di appartenenza, attestante che l’interessato non si trova in nessuna delle condizioni riportate al precedente paragrafo 3. E’ necessario che la stessa venga completata con la dichiarazione di consapevolezza che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo, si richiama l’attenzione dei Comandi/Enti/Reparti interessati sulla necessità di fornire aggiornamenti, anche alla scrivente, in merito alla conclusione dei procedimenti penali relativi al personale dipendente interessato alla valutazione in oggetto, aventi riflessi sulla progressione di carriera.
5. Nel sensibilizzare tutti i Comandi/Enti/Reparti interessati alle varie fasi del procedimento in argomento sulla assoluta necessità del celere disbrigo degli adempimenti di competenza, si fa presente che eventuali ritardi nel pianificato svolgimento della procedura di avanzamento a seguito  dell’inosservanza di quanto disposto con la presente circolare comporteranno l’avvio delle opportune azioni di accertamento delle responsabilità. Per visualizzare e/o scaricare la Circolare, clicca QUI

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