Nulla da fare per un Caporal Maggiore accusato di aver falsificato 3 certificati medici . La sentenza del Consiglio di Stato conferma l’espulsione dall’ Esercito Italiano
Inutile il ricorso di un Caporal maggiore al Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Commissione di disciplina . Secondo l’accusa, Il Caporal maggiore dell’ Esercito, nel maggio 2011 aveva falsificato timbro e firma di un dottore presentando tre certificati medici attestanti patologie che ne impedivano il rientro in servizio .
Rinviato a giudizio, veniva processato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che nel 2015 lo condannava alla pena di 9 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di falsità materiale commesso da privato in certificato amministrativo ex art. 482 c.p. con esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena “avendo già usufruito in relazione al precedente penale da cui risulta gravato”.
In seguito al verdetto, il Comandante Logistico disponeva un’inchiesta formale al termine della quale il Caporal Maggiore veniva deferito innanzi alla commissione di disciplina.
A procedimento concluso, la citata commissione giudicava l’incolpato “non meritevole di conservare il grado” decretando la “perdita del grado per rimozione” e conseguente cessazione dal servizio permanente.
Il militare 44enne , ha quindi tentato la via del ricorso al Presidente della Repubblica cercando di essere riammesso tra le fila dell’ Esercito Italiano. Nell’ articolato ricorso redatto dal legale del militare, si contestava una erronea ed incompleta valutazione dei fatti oggetto dell’incolpazione, l’ omessa e carente motivazione, oltre alla violazione del diritto di difesa.
Motivazioni infondate secondo il Consiglio di Stato.Con la sentenza 00427/2019, i giudici hanno richiamato il verdetto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, gli atti dell’inchiesta formale , la relazione finale dell’ufficiale inquirente, il giudizio espresso dalla commissione di disciplina ,le giustificazioni addotte per iscritto dal graduato e dal difensore, il rendimento in servizio ed il quadro disciplinare del graduato, con particolare riferimento alla pregressa sospensione disciplinare dal servizio per mesi due e la condotta del graduato ritenuta incompatibile con il grado rivestito. Il verdetto dei giudici ha quindi ritenuto valido il decreto della commissione di disciplina che ha determinato la “perdita del grado per rimozione”.