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  • 27 maggio 2026     1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Il D. Lgs. n. 66/2010, recante “Codice dell’ordinamento militare”, disciplina, al Libro settimo, il trattamento previdenziale e per l’invalidità di servizio del personale militare e, in particolare, all’art. 1860 stabilisce che la valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, il quale dispone, al comma 1, che nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

Con messaggio n. 1200 del 3 aprile 2026, l’Inps, facendo seguito alla circolare n. 109/2025, ha dettato le modalità operative per il riconoscimento degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l’accesso ai concorsi per Ufficiali a nomina diretta.

La lettura testuale del sopracitato quadro normativo, non consentiva l’estensione del beneficio del computo gratuito del periodo di studi universitari ai Sottufficiali reclutati a chiamata diretta tramite concorso che richiedeva tale titolo come requisito obbligatorio di accesso, ma con l’art. 1, comma 3, lettera l) del d.l. n. 23/2026 che ha inserito, dopo il comma 1 dell’art. n. 1860 del D. Lgs. n. 66/2010, il comma 1 bis (“le disposizioni di cui all’art. 32 del testo unico di cui al D.P.R. n. 1092/73, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai Marescialli”), tale beneficio, a decorrere dal 25 aprile 2026, è stato esteso anche ai Marescialli arruolati attraverso concorsi a nomina diretta riservata a giovani in possesso di diploma universitario. 

In precedenza la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (prot. n. 0118148 del 24/12/2025) e la Direzione Generale della Previdenza Militare (prot. n. 0599867 del 23/12/2025) erano concordi nel ritenere che, quando il requisito della laurea fosse espressamente previsto dal bando di concorso, l’estensione del beneficio ai Sottufficiali costituisse diretta applicazione del principio di eguaglianza, richiamando in merito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato.

Condividendo, inoltre, un orientamento interpretativo estensivo in quanto coerente con la finalità della norma, ponevano l’attenzione sul rischio, in caso di mancato accoglimento delle istanze, di soccombenza dell’Amministrazione in sede giudiziaria, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Pertanto, entrambe le Direzioni auspicavano un intervento normativo che consolidasse definitamente l’orientamento dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato.

I Sottufficiali a chiamata diretta rientrano nel sistema interamente contributivo, pertanto, l’accredito degli anni universitari incide unicamente sulla maturazione dei requisiti per l’uscita anticipata dal lavoro, ma non modifica l’importo dell’assegno pensionistico.

Infine, è bene precisare che il corso di studio, riconosciuto figurativamente e gratuitamente ai fini pensionistici, non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio se non riscattato con onere a carico dell’interessato.

A seguire un esempio degli effetti che produce il beneficio in parola.

SENZA COMPUTO LAUREA CON COMPUTO LAUREA
data di nascita 01/10/1995 data di nascita 01/10/1995
arruolamento a 23 anni 01/10/2018 arruolamento a 23 anni 01/10/2018
laurea triennale laurea triennale
stima requisito pens. di anzianità aa. 44 mm. 2 stima requisito pens. di anzianità  aa. 43 mm. 10
stima prima uscita utile (*) 01/12/2057 stima prima uscita utile (*) 01/08/2054
stima requisito pens. vecchiaia aa. 61 mm. 8 stima requisito pens. vecchiaia aa. 61 mm. 8
stima limite di età 01/06/2057 stima limite di età 01/06/2057

(*) si è tenuto conto di una maggiore di servizio di anni 5 (servizi di volo, d’imbarco, di confine, operativi ecc. ecc.)

 

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