Esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare. Edizione 2021.

Rilasciata da Persomil la nuova circolare che ha lo scopo di raccogliere in un unico testo le disposizioni relative all’esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare. 

CARATTERISTICHE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO

a. In base al dettato dell’articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, recepito inizialmente dagli articoli 18 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e 54 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni e integrazioni, al personale militare destinatario dei provvedimenti di recepimento della concertazione collettiva, nonché al personale militare dirigente che intenda conseguire un titolo di studio di istituto secondario di secondo grado o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio è concesso, oltre ai previsti giorni di licenza straordinaria per esami, un periodo complessivo di 150 ore all’anno da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.

Ai sensi dell’articolo 1504, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell’ordinamento militare”, il medesimo beneficio spetta anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

Il richiamato periodo di 150 ore viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato almeno due giorni prima al proprio Comandante di corpo, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.

L’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dalla licenza ordinaria dell’anno in corso o dell’anno successivo.

Al riguardo, si precisa che, per attestare l’avvenuta iscrizione ai corsi da frequentare, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto concerne, invece, ladocumentazione della frequenza delle lezioni di un determinato corso o dello svolgimento degli impegni ad esso connessi, è necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza rilasciato dalla segreteria didattica dell’istituto, che gestisce il corso, o dall’organismo esterno ad esso presso il quale l’attività didattica viene esercitata.

b. Il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi rivolti al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e dei corsi universitari o post-universitari compete anche se svolti in località diversa dalla sede di servizio; in tal caso, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località e il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato.

Si chiarisce, al riguardo – continua la circolare – che tale rapporto ha natura forfettaria e va riferito esclusivamente al numero dei giorni della settimana interessati dal beneficio, senza alcuna correlazione all’orario di servizio previsto nei giorni stessi e al tempo effettivamente necessario per il raggiungimento della località.

Le disposizioni appena enunciate sono applicabili anche ai corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali e presso le Aziende sanitarie locali e riguardano pure il personale trasferito ad altra sede di servizio, che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella sede precedente. Viceversa, per i corsi di altra natura che vengono svolti fuori dalla sede di servizio, il beneficio spetta solo se nella stessa non ne siano attivati di analoghi; solo in tal caso, quindi, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località e il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore.

c. Nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio possono essere attribuite e computate, per la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, compreso quello per la discussione della tesi di laurea, le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno, secondo il criterio forfettario di cui al sottoparagrafo precedente.

Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio. In caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate quattro giornate lavorative per ciascuno di essi.

Corre l’obbligo di chiarire che per “sovrapposizione” non si intende solamente lo svolgimento di diversi esami in uno stesso giorno, ma anche la sovrapposizione delle giornate per la preparazione di esami da affrontare in giorni consecutivi o posti a brevissima distanza di tempo uno dall’altro, in modo che l’interessato possa fruire del beneficio proporzionalmente al numero degli esami da affrontare.

Ad esempio, nel caso di due esami previsti a distanza di due giorni uno dall’altro (il lunedì e il giovedì), potranno essere complessivamente concesse al militare dipendente otto giornate lavorative di permesso, sei delle quali dovranno tassativamente precedere la data di effettuazione del primo degli esami.

d. Si precisa che il presupposto che legittima la concessione del beneficio delle 150 ore di permesso annuo, nella misura sia di ore sia di giornate di assenza dal servizio, è quello di aver effettivamente sostenuto gli esami, a prescindere dal loro esito finale. Conseguentemente anche un esito negativo legittima il diritto in argomento, purché sia documentato.

In tale specifico caso è possibile fruire nuovamente delle quattro giornate antecedenti l’esame in occasione della ripetizione della prova non superata. Qualora, invece, il militare non si presenti a sostenere l’esame, le quattro giornate antecedenti lo stesso e la licenza straordinaria per il giorno in cui il detto esame avrebbe dovuto essere sostenuto, dovranno essere commutati in licenza ordinaria, essendo venuto meno il presupposto legittimante la fruizione del diritto.

Altrettanto accadrà nel caso in cui l’interessato produca una semplice attestazione di presenza nella sede d’esame, senza tuttavia averlo sostenuto. L’unica eccezione ritenuta valida è rappresentata dal fatto di non aver sostenuto l’esame per malattia del militare o per sopravvenute cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate.

In tale ultima ipotesi le giornate di preparazione all’esame dovranno essere semplicemente defalcate dal monte delle 150 ore, mentre quella del mancato esame dovrà essere considerata, a seconda della causa di forza maggiore che ne ha impedito lo svolgimento, come licenza straordinaria di convalescenza (in caso di malattia diagnosticata da un organismo sanitario militare) o straordinaria per gravi motivi (per malattia diagnosticata da un organismo sanitario civile o per impedimenti indipendenti dalla volontà dell’interessato, debitamente documentati).

e. Si evidenzia che la concessione del beneficio in argomento è subordinata all’assoluta necessità di far fronte agli impegni derivanti dall’iscrizione e alla frequenza, in senso lato, dei corsi esclusivamente quando detti impegni debbano essere assolti durante l’orario di servizio.

Le 150 ore, pertanto, non possono essere utilizzate per l’attività di solo studio. Esse possono essere concesse, anche in forma cumulativa, sia per la frequenza di lezioni sia per far fronte alle attività connesse con la preparazione degli esami e della tesi di laurea (ad esempio per i colloqui con docenti e assistenti universitari), presentando un’apposita istanza almeno due giorni prima della data prevista per i medesimi.

Quanto alle ricerche bibliografiche, il beneficio potrà essere invocato solo in caso di documentata necessità di svolgere le stesse presso biblioteche altamente specialistiche, il cui periodo di apertura non ne consenta la frequenza al di fuori dell’orario di servizio dei militari interessati.

f. Si sottolinea che il monte ore in argomento è riferibile all’anno solare. Quindi, le eventuali ore residue al termine di ciascun anno non sono cumulabili con quelle dell’anno successivo. Pertanto, i militari che intendono fruire del beneficio devono rinnovarne la richiesta ogni anno, esibendo la documentazione che comprovi la regolare posizione amministrativa nei confronti dell’istituto o dell’università che gestisce i corsi.

Per i militari che abbiano ultimato tutti gli esami e debbano sostenere solamente la tesi di laurea sarà sufficiente produrre un attestato, rilasciato dall’ente universitario competente, che indichi la data della sessione dell’esame di laurea.

g. Si rammenta, ad ogni buon fine, che per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado è prevista nell’ordinamento militare anche la concessione della licenza straordinaria per esami di stato, in una misura non superiore a 15 giorni calendariali, anche frazionabili in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame.

h. Per quanto concerne i corsi e-learning, riferendosi principalmente ai corsi attivati presso le università telematiche, ma anche a quelli svolti presso le università ordinarie, che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 hanno implementato il ricorso a tale modalità di lezione a distanza, vige il principio secondo cui i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di servizio.

A tal fine, come affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 79983 del 14 dicembre 2020, l’interessato è tenuto a presentare all’Ente di appartenenza un certificato dell’università attestante in quali giorni e orari ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative; in particolare, deve essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

In tal senso, è indispensabile che l’interessato acquisisca preventivamente elementi di certezza sulla possibilità di ottenere, da parte dell’università telematica, una certificazione idonea nei termini sopra rappresentati.

E’ inoltre possibile, per i militari iscritti a tali corsi, fruire:

 della licenza straordinaria per esami, finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al precedente sottoparagrafo a.;

 delle quattro giornate lavorative precedenti agli esami, nei termini indicati al precedente sottoparagrafo c.. 3.

AVVERTENZE Si coglie l’occasione per ricordare ai militari che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l’Amministrazione della difesa che essi possono chiedere una sospensione delrapporto di lavoro per congedo per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Ministero della Difesa.

Le disposizioni relative all’istituto del congedo per formazione sono riportate in un’altra circolare di questa Direzione Generale.Per scaricare e/ovislizzare la circolare integrale, clicca QUI

 

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