Esercito Marina e Aeronautica: Criteri e modalità di ammissione alla rafferma dei VFP

Decreto ministeriale 21 marzo 2022  – Criteri e modalità di ammissione alla rafferma dei Volontari in ferma prefissata iniziale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare. 

PROGRAMMAZIONE DELLE RAFFERME

Entro il 31 maggio di ogni anno, gli Stati maggiori di Forza armata comunicano alla Direzione generale per il personale militare il numero dei volontari in ferma prefissata iniziale da ammettere, a domanda, alla rafferma della durata di un anno

Il numero di volontari di cui al comma I è determinato nell’ambito del piano dei reclutamenti autorizzato dallo Stato maggiore della difesa per l’ anno di riferimento e nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

a) per I’ Esercito italiano, la Marina militare, escluso il Corpo  delle capitanerie di porto, e l’Aeronautica militare, fìno all’anno 2033, dal decreto di cui all’articolo 2207 del codice dell’ ordinamento militare e, a decorrere dal 1″ gennaio 2034, dall’articolo 79g-bis, comma 1, lettera c),del medesimo codice;

b) per il corpo delle capitanerie di porlo, dall’articolo g15, comma l, lettera f, del codice dell’ ordinamento militare.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA RAFFERMA 

Possono presentare domanda per l’ammissione alla rafferma i volontari in ferma prefissata iniziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisico-psico-attitudinale di cui all’articolo 697, comma 1. lettera c), del codice dell’ordinamento militare;

b) aver riportato, in sede di valutazione caratteristica relativa al servizio prestato, una qualifica non inferiore a “superiore alla media,, o giudìzio equivalente;

c) non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

e) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

f) non essere stati sospesi dal servizio nel corso della ferma

g) non aver riportato un giudizio di non idoneità ai corsi formativi previsti da ciascuna Forza armata per la ferma prefissata iniziale.

2 l requisiti di cui al comma I debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di ammissione alra rafferma.

TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE ALLA RAFFERMA

I titoli valutabili per l’ammissione alla raffrrma e i relativi punteggi sono previsti con decreto direttoriale della Direzione generale per il personale militare, sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata.

Tra i titoli valutabili, di cui al comma l, debbono comunque essere previsti:

a) rendimento in servizio;

b) giorni di servizio effettivamente prestato, nei quali sono computati anche i giorni trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura a cagìone di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio;

c) impiego in operazioni nazionali e interazionali;

d) onorificenze , ricompense e benemerenze;

e) aver presentato domanda di partecipazione ai concorsi per l’arruolamento in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, in servizio da almeno ventiquattro mesi, della stessa Forza armata per la quale viene presentata la domanda di rafferma:

f) aver subito ferite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale ovvero all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni.

Le sanzioni disciplinari inflitte comportano detrazioni dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli nella misura stabilita dal decreto direttoriale di cui al comma l.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA RAFFERMA

l. La domanda di ammissione alla rafferma, corredata dell’estratto della documentazione di servizio contenente l’attestazione dei titoli posseduti dall’aspirante, secondo il modello predisposto dalla Direzione generale per il personale militare, deve essere presentata presso il reparto ovvero il comando di appartenenza al termine del trentatreesimo mese di servizio e deve pervenire alla Direzione generale per il personale militare non oltre il termine del trentaquattresimo mese dì servizio.

GRADUATORIE

La Direzione generale per il personale militare redige, per ciascuna Forza armata, la graduatoria degli aspiranti alla rafferma sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

A parità di punteggio è data preferenza agli aspiranti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni, e, in caso di ulteriore parità, all’aspiranTe più giovane di età, ai sensi dell’articolo 3. comma 7, della legge l5 maggio 1997 , n. 127

.DECRETO INTEGRALE

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