Proponiamo in anteprima, il Decreto ministeriale sul fondo per l’efficienza per i servizi istituzionali anno 2018 .
Il decreto ministeriale in oggetto, fissa i requisiti e le modalità applicative per la corresponsione del compenso di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni.
Con successivo decreto ministeriale verranno individuati gli importi del citato
compenso in ragione del numero dei rispettivi destinatari e della conseguente ripartizione sui pertinenti capitoli di “cedolino unico” delle risorse. Analogamente all’anno 2017 i requisiti e le modalità di distribuzione del FESI mirano a privilegiare l’incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività finalizzato al miglioramento dei servizi e salvaguardando altresì l’impiego del personale in talune sedi di servizio, nonché lo svolgimento di particolari incarichi per i quali non siano previsti incentivi economici.
Il decreto ministeriale in argomento prevede la corresponsione di:
– un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di servizio prestato;
– esclusioni, incentivi e disincentivi in ragione della maggiore o minore presenza in servizio durante l’anno;
– maggiorazioni per il personale impiegato in particolari incarichi di servizio.
La circolare si propone di fornire un concreto ed esaustivo ausilio per tutti i preposti alla determinazione delle giornate utili ai fini del FESI per l’anno 2018.
AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI (articolo 1)
L’articolo 1 del decreto ministeriale in oggetto, individua l’ambito di applicazione, destinando le risorse economiche di cui all’art. 5 del DPR n. 171/2007 al personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed Aeronautica), dal grado di primo caporal maggiore (e gradi corrispondenti) a quello di capitano (e gradi corrispondenti), con esclusione delle seguenti fattispecie di personale:
– Ufficiali superiori e ufficiali generali;
– volontari di truppa non in servizio permanente;
– allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;
– ufficiali in ferma prefissata;
– personale delle forze di completamento.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE
a. Aspetti disciplinari e valutativi.
E’ attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, al personale individuato nel precedente articolo 1 che, nel corso dell’anno 2018, non ha riportato:
– un giudizio inferiore a “superiore alla media” come ultima valutazione caratteristica;
– una sospensione precauzionale dall’impiego ;
– una sanzione disciplinare di stato.
Per ciò che attiene al requisito della valutazione caratteristica, qualora il personale interessato non abbia, nel corso dell’anno 2018, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti all’anno 2018 che contengono un giudizio equiparabile a “superiore alla media”, tale giudizio di equiparabilità
è rimesso al Comandante di Corpo.
Criteri per la valutazione dei servizi prestati.
Sono ritenuti utili, per il computo delle giornate di presenza in servizio, solo ed unicamente:
– i giorni di effettiva presenza in servizio ad eccezione di quelli in cui il militare è destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore;
– i recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente prestata (in tale casistica sono inclusi anche i recuperi compensativi derivanti dallo svolgimento di servizi armati e non). Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato (rapporto 1 a 1). Diversamente, il recupero della festività anche se effettuata durante i servizi armati e non, NON è considerato utile ai fini del FESI (vedas i successivo para 8, comma 5);
– i giorni di licenza ordinaria fruiti durante l’anno 2018;
– i giorni di assenza per le festività soppresse di cui alla Legge 937/1977;
– le giornate di assenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell’art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il DM in argomento ha ulteriormente precisato che ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria .
Pertanto, non sono utili ai fini del computo delle giornate utili al FESI le assenze riferite a tutte le altre fattispecie di licenze e permessi non incluse nel citato elenco che è da considerarsi tassativo e non soggetto ad alcuna eccezione.
Per quanto attiene specificatamente ai permessi è stato stabilito che in caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall’articolazione dell’orario di servizio. Non sono assoggettati a tale disposizione solo ed unicamente le tipologie di permessi per i quali è richiesto il recupero delle ore fruite o che discendono da attività lavorativa extra precedentemente maturata (es.
permessi brevi o recupero compensativo di ore in eccesso già maturate).
La misura lorda del compenso giornaliero sarà determinata con successivo decreto ministeriale e spetta a coloro che hanno maturato nel corso dell’anno 2018 un numero di giornate utili inferiori o uguali a 30.
PARTICOLARI SITUAZIONI DI SERVIZIO (articolo 3)
L’articolo 3 istituisce una maggiorazione pari al 50 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 2 per fronteggiare particolari situazioni di servizio. Tale maggiorazione è riconosciuta per le sole giornate di servizio prestato nel corso dell’anno presso:
– le strutture di vertice indicate nella tabella 1 allegata al Decreto Ministeriale in oggetto;
– gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale dettagliatamente elencati nel DM. Per tutto il restante personale in posizione di comando presso amministrazioni diverse da quelle elencate non dovrà essere riconosciuta la maggiorazione in parola.
La maggiorazione non è riconosciuta al personale percettore della c.d. “indennità di “Supercampagna” e la relativa misura percentuale sarà ridotta secondo le misure percentuali fissate dall’art. 5 del Decreto Ministeriale, in caso di una prestazione annua di servizio effettivo inferiore a 180 giorni.
La maggiorazione spetta solo per le giornate di servizio presso le citate strutture di vertice significando che, ai fini della determinazione delle predette misure percentuali, si considera il numero di giornate di servizio complessivamente prestate nell’anno 2018. (vds. esempio n. 1.a e 1.b). La maggiorazione in argomento non costituisce base di calcolo per gli incentivi di cui al successivo punto 5 (vds. esempio n. 1.c).
Sono introdotte le seguenti maggiorazioni per il personale di seguito indicato:
a. consegnatario per debito di custodia, nominato dalla competente autorità secondo le vigenti disposizioni normative;
b. personale con l’abilitazione/qualifica di operatore sensori di aeromobile a pilotaggio remoto;
c. personale istruttore e/o formatore effettivamente impiegato in attività di formazione;
d. personale con la qualifica di contabile agli assegni che ricopra una posizione organica per esso prevista o che sia nominato con atto dispositivo del comandante dell’ente ai sensi dell’articolo 451 del TUOM;
e. personale che riveste l’incarico di cassiere, nominato con atto dispositivo del comandante dell’ente ai sensi dell’articolo 451 del TUOM .
Ai graduati in servizio permanente, in possesso alla data del 31 dicembre 2018 di un’anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni compete una maggiorazione pari a 310 euro se hanno prestato almeno cento giorni di servizio utile nell’anno 2018. Da zero a novantanove giorni di servizio non compete alcuna maggiorazione.
Queste maggiorazioni sono cumulabili con quelle previste dall’articolo 3, comma 1 (strutture di vertice) e dall’articolo 4 (presenza in servizio superiore ai 200 giorni). Continua a pagina 2( clicca QUI)