INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI (articolo 4).
Al fine di incentivare la maggiore produttività del personale correlata all’effettiva presenza in servizio, l’articolo 4 prevede una maggiorazione per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni nell’anno 2018. Tale maggiorazione è fissata nella misura unica del 20 per cento ed è calcolata solo sul compenso giornaliero lordo di cui all’art. 2 comma 1.
Per il computo del servizio prestato si rimanda all’articolo 2.
La maggiorazione in argomento è riconosciuta altresì al personale che presta servizio presso le strutture di vertice e presso gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale di cui all’art. 3 e si calcola solo sul compenso giornaliero lordo al netto della prevista maggiorazione (vds. esempio n. 1.d).
RIDUZIONI (articolo 5)
L’articolo 5, nell’ottica di disincentivare l’assenza dal servizio, prevede le riduzioni secondo le seguenti misure:
– 50 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell’anno 2018 un numero di giornate utile compreso tra 31 e 89;
– 30 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell’anno 2018 un numero di giornate utili compreso tra 90 e 179.
Tali riduzioni operano nei confronti del compenso giornaliero lordo di cui all’art. 2 e, ove prevista, della maggiorazione del 50% di cui all’art. 3 (vds. esempio n. 1.b).
CASI PARTICOLARI (articolo 6)
Con l’articolo 6 vengono disciplinati alcuni casi particolari:
COMMA 1 – PROMOZIONE AL GRADO DI MAGGIORE
E’ riconosciuto il diritto alla percezione del FESI anche in favore degli ufficiali promossi al grado di maggiore nel corso dell’anno 2018. Per tale fattispecie si considerano utili le sole giornate di servizio prestato nel grado di capitano, fermo restando quanto specificato all’art. 2 in riferimento ai requisiti e modalità di computo delle giornate di lavoro prestato. Il compenso giornaliero lordo è riconosciuto fino alla data di decorrenza amministrativa di promozione a l
grado di maggiore. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 3, 4, 5 del Decreto Ministeriale in argomento.
COMMA 2 – ORARIO DI SERVIZIO SU 6 GIORNI LAVORATIVI
Al personale che osserva un orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su sei giorni lavorativi, ai fini del calcolo delle giornate di servizio prestato, è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato determinato ai sensi dell’articolo 2. Il presente comma rende uniforme la distribuzione della produttività del personale che osserva un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore articolato su sei giorni rispetto al personale che osserva il medesimo orario di lavoro articolato sulle “canoniche” cinque giornate (vds. esempio n. 5).
COMMA 3 – LA GIORNATA DEL SABATO
Per il personale di cui al precedente comma 2, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non. Per il restante personale la giornata di sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di un servizio armato e non.
COMMA 4 – LA GIORNATA DELLA DOMENICA E LE FESTIVITA’
INFRASETTMANALI
La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di servizio armato e non, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali.
COMMA 5 – RECUPERO FESTIVITA’
Le assenze dal servizio dovute per recupero di attività lavorativa resa in giornate festive non sono computabili ai fini della maturazione del compenso indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di normale attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Tale disposizione vale anche per i periodi di assenza dal servizio riconosciuti al personale in servizio
nei contingenti all’estero e destinatario dell’indennità di contingentamento. Pertanto, anche nei confronti di detto personale, i recuperi dei riposi settimanali non fruiti in teatro (domeniche ) NON sono utili alla maturazione del FESI indipendentemente dal fatto che la relativa fruizione
avvenga durante il periodo di permanenza in teatro ovvero all’atto del rientro in patria.
COMMA 6 – TURNO DI REPERIBILITA’
Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell’attività di servizio non è computabile ai fini della
maturazione del compenso.
COMMA 7 – MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE
Per il personale a qualsiasi titolo inviato in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento economico di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante il periodi di missione, con esclusione dal computo di tutte le giornate libere dal servizio quali il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali ed ogni altra fattispecie assimilabile.
COMMA 8 – PROMOZIONI AL GRADO SUPERIORE ED IMMISSIONI IN SERVIZIO PERMANENTE
Sono disciplinate le modalità di computo del compenso in caso di promozione o immissione in servizio permanente nel corso del 2018 stabilendo che il compenso spetta dalla data di decorrenza amministrativa indicata nel decreto dirigenziale di promozione o di immissione in s.p. emanato dalla Direzione Generale per il personale militare. Tuttavia, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all’anno di riferimento del presente decreto (2018) il compenso giornaliero lordo sarà riconosciuto a far data dal 1 gennaio 2018 e non si dovrà tener conto dei periodi pregressi a tale data.
PERSONALE TURNISTA (articolo 7)
L’articolo 7 è volto ad equilibrare ed uniformare la remunerazione della produttività con riferimento al personale turnista impiegato, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell’orario di servizio su 7 giorni settimanali. Per tale categoria è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 2 comma 1 per ogni prestazione lavorativa pari a otto ore, indipendentemente dalla durata del
turno o dall’articolazione dello stesso (giornaliero, pomeridiano, notturno). Pertanto, il compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 2 comma 1 deve essere corrisposto in ragione di una unità di misura rappresentata dalle otto ore di attività lavorativa compiuta. Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso a tale limite devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, una nuova giornata di servizio effettivo da remunerare (vds. esempio n. 4). A tal fine non costituiscono oggetto di cumulo le ore di lavoro straordinario prestate dal personale turnista nell’ambito dello svolgimento del turno stesso.
Non è considerato turnista il personale che effettua turni non continuativi ovvero
prevalentemente destinato ad altra attività e, saltuariamente, impiegato in turni di servizio armato e non.
Nei confronti del personale turnista operano le medesime maggiorazioni e riduzio ni di cui ai precedenti articoli e si applicano le stesse disposizioni inerenti le licenze, i permessi e le assenze secondo i criteri stabiliti dal precedente punto 3.
9. CASI DI ESCLUSIONE (articolo 8)
E’ escluso dall’ambito di applicazione del decreto ministeriale in oggetto il personale che si trova in servizio all’estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice dell’ordinamento militare (ex Legge 642/61, 941/26 e 838/73). Per il suddetto personale le giornate di servizio prestato in territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero dopo il rientro in Patria sono utili alla percezione del FESI, salvo il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2 comma 1. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 3, 4, 5 del DM in argomento (vds. esempio n. 2).
Si precisa che il servizio prestato in missioni operative all’estero (destinatario del trattamentoeconomico estero di contingente) è invece considerato utile ai fini del computo di cui all’articolo 2 comma 4.
ATTIVAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA RILEVAZIONE DELLE
PRESENZE DEL PERSONALE
A decorrere dal prossimo 11 marzo e fino al giorno 2 maggio 2019 sarà possibile procedere all’inserimento delle giornate utili al F ESI relativo all’anno 2018 attraverso la dedicata funzione operante sul sistema “Stipendiale unificato”. Nell’ottica di scongiurare erronee attribuzioni del compenso nei confronti del personale amministrato, gli operatori preposti all’inserimento dei dati dovranno accertarsi della correttezza delle informazioni riferite all’anno 2018 già presenti
nel sistema con particolare riferimento al grado rivestito, alle promozioni, ai trasferimenti ed alle sedi di impiego e, in caso di inesattezze, provvedere tempest ivamente all’aggiornamento delle stesse.
Specificatamente alle casistiche di personale trasferito o impiegato al di fuori dell’ente di appartenenza nel corso del 2018, si precisa che la segnalazione del numero di giornate complessivamente utili al FESI riferite all’intera annualità dovrà avvenire esclusivamente a cura dell’Ente/Distaccamento/Comando o Reparto presso cui il militare è amministrato alla data del 31 dicembre 2018. Al riguardo, al pari di quanto avviene per la comunicazione delle licenze
fruite e residue, si dovrà attuare la seguente procedura:
a. in caso di trasferimento, l’ente “cedente” dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione dei dati FESI al nuovo ente. Quest’ultimo è tenuto alla verifica che i dati inseriti nella citata piattaforma informatica siano riferiti all’intero anno;
b. in caso di impiego presso altra sede (ad esempio personale contingentato in servizio presso teatri operativi, personale frequentatore di corsi presso enti di formazione, personale inviato in missione in territorio nazionale, personale aggregato, ecc.), l’ente presso cui il militare presta temporaneamente servizio dovrà comunicare i dati del FESI all’ente di abituale servizio dell’interessato. Anche in questo caso, quest’ultimo è tenuto alla verifica che i dati inseriti nella citata piattaforma informatica siano riferiti all’intera annualità.
Si evidenzia infine la necessità di concludere le operazioni di inserimento nel rispetto della citata tempistica al fine di provvedere, fatti salvi i successivi adempimenti di natura finanziaria, al pagamento del compenso in favore del personale nel più breve tempo consentito. Decorsa la finestra operativa non sarà più possibile effettuare successive operazioni e, conseguentemente, inserire e/o integrare i dati riferiti al proprio personale amministrato. Le indicazioni di natura
tecnica ed informatica nonché le relative tempistiche saranno fornite a cura della BDUS con successive disposizioni di dettaglio.
CONCLUSIONI
In ragione delle numerose variabili previste dal Decreto Ministeriale in oggetto, occorre attuare un costante e scrupoloso monitoraggio delle presenze del personale amministrato secondo i criteri appena esposti. Tale attività impone di porre in essere un’attenta valutazione di tutte le circostanze che intervengono nel conteggio delle giornate da computarsi come utili ai fini del FESI.
In aggiunta, occorre precisare che, come già avvenuto per il Decreto Ministeriale FESI riferito all’anno 2017, anche per l’anno in corso la quantificazione monetaria del compenso pro capite sarà subordinata alla preventiva identificazione dei destinatari e determinazione numerica complessiva delle giornate di effettiva presenza. Come precedentemente chiarito, tale procedura si rende necessaria al fine di attuare una corretta ripartizione finanziaria delle risorse disponibili
sui capitoli di cedolino unico e garantire, conseguentemente, il pagamento delle spettanze nel più breve tempo consentito. Per quanto premesso ed al fine di evitare eventuali dilazioni nei tempi di pagamento a causa di ritardi o impedimenti in fase di trasmissione dei dati riferiti al personale avente diritto al compenso, si raccomanda di prestare la massima attenzione all’inserimento dei dati relativi al conteggio delle citate giornate riferite al personale amministrato, avendo cura, in caso di trasferimento, di darne immediata comunicazione al nuovo Ente/Distaccamento/Comando/Reparto.