DISEGNO DI LEGGE SULL’ ORDINAMENTO MILITARE CI SI ADEGUA ALL’EUROPA

Il Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 febbraio 2019, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il disegno di legge che delega il Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare




DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

ART. 1(Delega per la semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione della normativa in materia di ordinamento militare)

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell’ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;
  • b)adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell’ordinamento militaree del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
  • c)indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
  • d)assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;
  • e)mantenere nel codice dell’ordinamento militare le sole disposizioni recanti le norme generali regolatrici delle materie in esso disciplinate nonché quelle che regolano materie coperte da riserva di legge, con contestuale ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative appartenenti all’ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;
  • f)razionalizzare e semplificare la normativa in materia di ordinamento militare adeguandola alle esigenze dello strumento militare professionale e ridurrei tempi previsti per la conclusione dei relativi procedimenti;
  • g)razionalizzare e semplificare le forme, i parametri e i criteri di valutazione del personale; semplificare, velocizzare e razionalizzare i processi e le attività formative, incentivando le sinergie organizzative e l’integrazione delle attività medesime, in un’ottica di salvaguardia delle professionalità del personale militare della Difesa nonché di contenimento e ottimizzazione della spesa;
  • h)effettuare una ricognizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare
    aventi natura attuativa o esecutiva delle norme generali regolatrici delle materie di cui alla lettera e),nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguente loro inserimento, nel rispetto dell’articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all’interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.


Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
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Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell’ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l’adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto regolamento.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5.Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




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