Diploma e Laurea in servizio. Ecco come chiedere il rimborso delle spese di studio.

Persomil ha rilasciato la versione aggiornata della Circolare sull’ elevazione e l’aggiornamento culturale del personale militare in servizio.Ecco chi può chiedere il rimborso.

1. GENERALITÀ Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, ha previsto, all’articolo 1474, che lo Stato predisponga misure effettive volte a promuovere l’elevazione culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari. In tale prospettiva, questa Direzione Generale concede contributi volti a sostenere economicamente il personale militare in servizio che consegua titoli di studio utili all’accrescimento del proprio livello culturale e della preparazione professionale. Di seguito si riportano le disposizioni di dettaglio.

2. TITOLI DI STUDIO

a. I contributi sono erogati a parziale rimborso delle spese di studio sostenute per aver conseguito i seguenti titoli di studio: – diploma di scuola secondaria di durata quinquennale; – diploma di laurea di durata triennale; – diploma di laurea specialistica e/o magistrale di durata biennale; – diploma di laurea specialistica e/o magistrale a ciclo unico.

b. Altri titoli di studio per i quali è previsto il contributo sono: – master universitario di secondo livello con superamento dell’esame finale; – diploma accademico in Alta formazione artistica e musicale; – diploma accademico in scienze religiose; – diploma di specializzazione post lauream; – dottorato di ricerca. Sono espressamente esclusi diplomi di perfezionamento e corsi e/o esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni. Non saranno accettate richieste riguardanti titoli diversi da quelli elencati ai punti a. e b.

PLATEA DEI DESTINATARI

a. Le istanze possono essere presentate dal seguente personale militare in servizio: – Ufficiali, Sottufficiali e Graduati; – Militari di Truppa in ferma prefissata quadriennale (VFP4).

b. Sono esclusi i Militari di Truppa in ferma prefissata annuale (VFP1), i Militari in congedo, anche se richiamati in servizio, e il personale dell’Arma dei Carabinieri, quest’ultimo destinatario di specifiche forme di incentivazione all’elevazione culturale.

4. CONDIZIONI RICHIESTE

a. Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio rilasciati da Istituti e/o Università statali ovvero parificati e legalmente riconosciuti. I titoli rilasciati da Atenei telematici saranno considerati validi per la concessione del beneficio in oggetto solo qualora il corso di studio risulti regolarmente accreditato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in
conformità alla vigente normativa in materia.

b. In ogni caso non danno titolo alla corresponsione del beneficio in argomento i titoli di studio conseguiti presso Collegi, Scuole o Accademie militari o, comunque, quelli correlati all’elevazione culturale conseguita con oneri a carico dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

c. Si evidenzia che l’erogazione del suddetto beneficio, nel caso di diploma di specializzazione post lauream e di dottorato di ricerca, è concedibile a condizione che il militare, per il conseguimento di detti titoli, non abbia fruito di congedo straordinario senza assegni con fruizione di borsa di studio ovvero di aspettativa retribuita nel caso di dottorato.

5. MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo per i titoli di cui al paragrafo 2, lettera a, ammonta a:
diploma di scuola secondaria di durata quinquennale euro 400,00

– diploma di laurea di durata triennal euro 300,00

– diploma di laurea specialistica e/o magistrale di durata biennale. euro 200,00

– diploma di laurea specialistica e/o magistrale a ciclo unico euro 500,00

L’entità del contributo per i titoli di cui al paragrafo 2, lettera b, ammonta a:

– master universitario di secondo livello con superamento dell’esame finale euro 200,00

– diploma accademico di primo livello  euro 300,00

– diploma accademico di secondo livello euro 200,00

– diploma di specializzazione post lauream euro 500,00

– dottorato di ricerca euro 500,00

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

a. L’istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta dall’interessato e compilata utilizzando il modulo in allegato “A” nella forma di dichiarazione sostitutiva, deve essere presentata al Comando/Ente di appartenenza.

Qualora in possesso, l’istante provvederà ad allegare, altresì,
certificato/attestazione dell’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio.

b. Il Comando/Ente di appartenenza, verificata la regolarità della documentazione (il rispetto del termine per la presentazione, l’avvenuta apposizione della firma da parte del richiedente e la completezza dei dati, nonché della documentazione prevista), dovrà inviare la domanda,corredata da specifica lettera di accompagnamento, alla Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto – Servizio Provvidenze a mezzo posta elettronica certificata (persomil@postacert.difesa.it) entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla data di conseguimento del titolo.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Direzione Generale per il Personale Militare, accertata la rispondenza dell’istanza prodotta alle condizioni richieste ai paragrafi 2, 3, 4 e 6, concede i contributi che verranno erogati a cura degli Uffici Amministrativi competenti, indicati dal Comando/Ente di appartenenza nell’allegato. I relativi fondi sono messi a disposizione dagli Stati Maggiori di Forza Armata.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a. Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti o, comunque, acquisiti ne corso dello svolgimento delle attività istruttorie connesse a ricevere il beneficio assistenziale, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle anzidette attività istituzionali.

b. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Dirigente/Funzionario preposto.

9. CONTROLLI

a. La Direzione Generale per il Personale Militare, effettua idonei controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, anche a campione e in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici.

b. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 44572000, la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso ai predetti contributi per un periodo di 2 anni da quando l’amministrazione ha adottato il provvedimento di decadenza. c.

Si richiama, altresì, l’attenzione sulle conseguenti responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., in caso di accertamento di falsità o mendacità delle dichiarazioni. d. Rimane, comunque, salva per l’Amministrazione la possibilità di procedere al recupero forzoso della somma indebitamente percepita.

10. CONTENZIOSO Per visualizzare e/o scaricar  la Circolare integrale, clicca  QUI

Avverso le determinazioni sulle istanze prodotte, che dovranno essere notificate all’interessato in maniera certa e documentabile a cura del Comando/Ente di appartenenza, il richiedente può esperire, in alternativa: – ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; – 4 – – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da trasmettere all’autorità che ha emanato l’atto, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

In tale caso, si ricorda che il ricorrente dovrà versare all’atto del ricorso, come da norma in vigore, un contributo unificato per spese di giustizia pari a € 650,00. 11. DISPOSIZIONI FINALI a. La presente circolare trova applicazione per i titoli di studio conseguiti a partire dal 3 luglio 2020 e abroga e sostituisce, a decorrere dalla stessa data, le precedenti disposizioni in materia e, in particolare, la circolare prot. n. M_D GMIL 1216095 del 22 ottobre 2014. b. Ai Comandi/Enti in indirizzo è richiesta l’estensione della presente circolare fino ai minimi livelli, sia in Italia sia all’estero, per la massima diffusione tra il personale, avendo cura di comunicare che la stessa è disponibile sul sito internet della Direzione Generale per il Personale Militare, all’indirizzo www.persomil.difesa.it

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