Difesa – Vaccinazione obbligatoria: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica.

Persomil ha reso nota la Circolare che contiene le ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica.

1. PREMESSA
a. L’art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, nell’introdurre l’art. 4-ter al DecretoLegge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76,
ha disposto dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per il personale, tra l’altro, del comparto difesa e sicurezza.

b. Gli adempimenti e le indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria, sono state emanate dallo Stato Maggiore della Difesa, con direttiva n. M_D SSMD REG2021 0228670 del 10 dicembre 2021, dove è stato previsto, tra l’altro, che a seguito dell’accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale (da formalizzare con fac-simile in Allegato D alla suddetta direttiva), il militare è “sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa” fino alla comunicazione da parte dello stesso dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data del 15
dicembre 2021.

2. SOSPENSIONE A SEGUITO DI INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE

a. Al rientro in servizio del militare, il periodo di “sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa” dovrà essere formalizzato con il fac-simile in Allegato B alla presente circolare.

Tale provvedimento dovrà essere tempestivamente notificato all’interessato e inviato alle competenti articolazioni della Direzione Generale per il Personale Militare (4^ Divisione per
gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali, 6^ Divisione per i Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Per il personale dell’Arma dei Carabinieri, appartenente al ruolo
Appuntati e Carabinieri, dovrà, invece, essere inviato al Comando Generale Carabinieri), nonché agli Enti amministrativi e di impiego.

b. Il militare “sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa”:

(1) non matura alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario.

Le giornate di sospensione sono considerate servizio non utile
agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della maturazione della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata.

Inoltre, le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici né determinano accantonamenti contributivi, stante la mancata retribuzione.

I trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori e i compensi indennitari,comunque denominati, saranno diminuiti di tanti trentesimi per quanti sono i giorni di sospensione.

La disciplina di cui sopra si applica, per quanto compatibile, anche al personale richiamato/trattenuto in servizio. Per detto personale, sospeso ai sensi del citato art. 4- ter del DL n. 44/2021, resta salvo il trattamento di quiescenza spettante;

(2) subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico. Il periodo di sospensione non è valido ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento.

c. La sospensione è oggetto di apposita annotazione matricolare mediante la seguente dicitura “sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4-ter al Decreto-Legge 1°
aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172”, indicando il periodo di inizio e
termine. Questa circolare la trovi QUI

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