Difesa: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica

Con la Circolare dello scorso 14 ottobre,  Persomil ha emanato alcune nuove disposizioni in successione ai provvedimenti legislativi/governativi che hanno introdotto nuovi istituti
straordinari e modificato il quadro applicativo di altri.

IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO

a. L’art. 1 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, nell’introdurre l’art. 9-quinquies al Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno
2021, n. 87, ha disposto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 l’obbligo di possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) ai fini dell’accesso ai luoghi
in cui, nell’ambito del territorio nazionale, viene svolta l’attività lavorativa.

b. Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della suddetta certificazione verde nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni sono contenute nelle Linee
Guida adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2021.

c. Gli adempimenti e le indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa sono state emanate dallo Stato Maggiore della Difesa con foglio n. M_D SSMD REG2021
185892 del 12 ottobre 2021.

In particolare, nel suddetto documento è stato previsto:
con l’allegato C, un fac-simile di verbale di contestazione dell’assenza ingiustificata;
con l’allegato E, un fac-simile di provvedimento con cui formalizzare, al rientro in servizio del militare, il periodo di “assenza ingiustificata”. Tale provvedimento dovrà
essere tempestivamente notificato all’interessato e inviato alle competenti articolazioni della Direzione Generale per il Personale Militare, nonché agli Enti amministrativi e di
impiego.

Il militare “assente ingiustificato”:

non matura alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della maturazione della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le giornate di assenza ingiustificata non sono utili ai fini pensionistici né determinano
accantonamenti contributivi, stante la mancata retribuzione.

I trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori e i compensi indennitari, comunque denominati, saranno diminuiti di tanti trentesimi per quanti sono i giorni di assenza ingiustificata;

subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico.

Il periodo di assenza ingiustificata non è valido ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento.

L’assenza ingiustificata è oggetto di apposita annotazione matricolare mediante la seguente dicitura “assente ingiustificato dal servizio, ai sensi dell’art. 9-quinquies al Decreto-Legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87”, indicando il periodo di inizio e termine.

LAVORO AGILE

Il DPCM 23 settembre 2021 e il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021 hanno fornito indicazioni relativamente al superamento della modalità ordinaria di utilizzo del lavoro agile nel pubblico impiego, da cui consegue che per il personale militare, a decorrere dal 15 ottobre p.v., la prestazione di servizio ritorna ad essere svolta in presenza. Per visualizzare e/o scaricare la Circolare integrale, clicca QUI

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento