Ministero della Difesa, stop ai conflitti di interesse: arriva il registro digitale dei portatori di interesse-Disciplina dei rapporti tra il personale della Difesa e i soggetti portatori di interesse del settore industriale
Art. 1 – Oggetto e destinatari
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Il presente decreto disciplina i rapporti tra il personale del Ministero della Difesa e i soggetti portatori di interesse del settore industriale dell’area di azione del Ministero.
L’obiettivo è definire modalità organizzative e criteri per garantire relazioni imparziali e tracciabili, nel rispetto dei principi di legalità, parità di trattamento e correttezza. -
Ai fini del comma 1:
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Personale della Difesa: dipendenti militari e civili dell’Amministrazione Difesa responsabili di unità organizzative o loro delegati;
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Portatori di interesse: persone fisiche o giuridiche che interagiscono professionalmente con il Ministero rappresentando interessi, anche non economici, per partecipare ai processi decisionali pubblici o proporne di nuovi.
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Il decreto non si applica ai contatti con rappresentanti di Stati esteri, né a incontri pubblici, consultazioni, audizioni o eventi (conferenze, convegni, seminari) strettamente correlati alle relative finalità.
Art. 2 – Elenco dei portatori di interesse del settore industriale
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È istituito l’Elenco dei portatori di interesse, in formato digitale.
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L’Elenco riporta, per ogni soggetto, le seguenti informazioni:
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dati anagrafici o denominazione;
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codice fiscale o partita IVA;
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domicilio o sede;
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PEC;
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rappresentante legale;
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personale rappresentante di interesse;
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ambito d’interesse o oggetto sociale.
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L’iscrizione nell’Elenco è obbligatoria per richiedere incontri con il personale della Difesa.
La domanda deve contenere dati anagrafici, autocertificazioni sui requisiti (assenza di condanne, conflitti di interesse, interdizioni, ecc.) e l’impegno a comunicare variazioni. -
L’Amministrazione potrà verificare a campione la veridicità dei dati forniti.
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Gli iscritti devono aggiornare le informazioni almeno una volta l’anno e confermare l’interesse ogni tre anni.
Art. 3 – Registro degli incontri con i portatori di interesse
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È istituito un Registro digitale degli incontri tra il personale del Ministero e i portatori di interesse.
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Il Registro conterrà informazioni come:
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data, luogo e contesto dell’incontro;
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personale partecipante;
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soggetto richiedente;
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oggetto dell’incontro.
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Ogni incontro dovrà essere registrato entro tre giorni dal personale partecipante tramite piattaforme informatiche dedicate.
Art. 4 – Tenuta e custodia dell’Elenco e del Registro
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Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice dell’Amministrazione Digitale, lo Stato Maggiore della Difesa – tramite il Comando per le Operazioni in Rete (COR) – assicura la custodia e la funzionalità tecnica dell’Elenco e del Registro.
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Il Segretariato Generale della Difesa gestisce l’Elenco, verificando la completezza e i requisiti per l’iscrizione.
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La tenuta del Registro degli incontri è affidata ai vertici delle strutture di diretta collaborazione, organismi indipendenti, responsabili della trasparenza e della protezione dei dati, nonché ai Capi di Stato Maggiore e al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
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L’Elenco e il Registro saranno citati nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).
Art. 5 – Trattamento dei dati
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Saranno realizzate procedure informatizzate per fornire informative ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
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Il personale della Difesa dovrà accertarsi che i portatori di interesse abbiano ricevuto tali informative.
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Ogni autorità coinvolta inserirà i trattamenti nei propri Registri delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR.
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È prevista un’analisi del rischio e, ove necessario, una valutazione d’impatto (DPIA).
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I dati personali saranno conservati per cinque anni.
Art. 6 – Monitoraggio e vigilanza
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) effettuerà monitoraggi trimestrali sull’Elenco e sul Registro.
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I dirigenti e i vertici militari, ognuno per la propria area di competenza, eserciteranno vigilanza costante anche tramite la consultazione dei registri digitali.