Trattamento economico – Prot. n. 0040055 – Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.
1. La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha novellato, tra l’altro, l’art. 34 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Nello specifico, l’art 1 dispone che: a. comma 217, “All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione»”; b. comma 218, “le disposizioni … si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, …, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.
2. Tenuto conto: a. delle osservazioni di codesto Stato Maggiore della Difesa con il foglio in riferimento che ad ogni buon fine si allega alla presente;
b. Degli indirizzi interpretativi resi al riguardo dall’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico e dalla Funzione Pubblica, si ritiene che la citata novella legislativa possa trovare applicazione anche per il personale militare.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ciascun genitore (che ha terminato o termina il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024), in alternativa all’altro e fino al sesto anno di vita del figlio, può beneficiare di:
45 giorni retribuiti al 100% (per ciascun genitore militare, qualora disponibili nel tetto massimo di 45 giorni di licenza straordinaria prevista per l’anno di riferimento);
45 giorni retribuiti all’80% (alternativamente tra i genitori).
3. Appare, inoltre, utile rappresentare che, nel recente accordo sindacale relativo al triennio 2022/2024, il cui iter legislativo è ancora in corso, per il personale contrattualizzato delle Forze Armate/Forze di Polizia, il termine della valorizzazione economica del congedo parentale è stato esteso dai 6 anni ai 12 anni di vita del figlio. Predetta previsione, nelle more dell’emanazione dei DD.PP.RR. di contrattazione, sarà oggetto, oltre a quanto rappresentato nel punto 2., di opportuno aggiornamento della Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare a seguito. Circolare integrale in calce.
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