Stato Giuridico e Avanzamento – Prot. n.0741334 20-12-2024- Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare – Testo coordinato con la var. 2
Con la “Variante 2”, dal 20 dicembre 2024 sono state introdotte delle modifiche/integrazioni alla Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare.
VARIANTE 2 PREMESSA
La presente circolare persegue il fine di trattare in un documento organico la materia delle licenze, dei permessi, dei riposi e delle aspettative su istanza di parte in godimento al personale militare, come da specchi riepilogativi allegati (B, B1 e B2). A) LICENZE, PERMESSI E RIPOSI IN GODIMENTO AL PERSONALE MILITARE 2.1 TRASFERIMENTO IN TERRITORIO NAZIONALE la lettera e. è stata rimodulata come segue:
“Al fine di scongiurare eventuali impegni lavorativi non programmati a ridosso del periodo di fruizione, è facoltà del militare comprendere nel periodo di licenza anche le giornate festive e di riposo infrasettimanali contigue all’inizio e alla fine della licenza fruita. Quindi, a scopo esemplificativo, su una settimana lavorativa articolata in 5 giorni, la licenza richiesta potrà computare i sabati e le domeniche precedenti e seguenti, totalizzando 9 giorni di licenza computati, ovvero il solo periodo compreso da lunedì al venerdì, totalizzando così 5 giorni di licenza computati; si soggiunge che tra un periodo di tale licenza e uno successivo è necessaria l’effettiva ripresa del servizio”.
4.3 MILITARI ELETTI
La lettera b. è stata rimodulata come segue:
“Come previsto dall’articolo 904 del C.O.M., in applicazione dell’articolo 81 del richiamato decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, i militari eletti in particolari cariche amministrative possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita, le cui caratteristiche e aspetti procedurali sono riportati nella relativa sezione dell’Allegato B2”.
B) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI 12. CONGEDI RETRIBUITI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI NELLA VITA LAVORATIVA
Il paragrafo e. è stato integrato come segue: e. “Come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la citata circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, un solo lavoratore può fruire dell’astensione retribuita in argomento per l’assistenza ad una persona con disabilità grave; inoltre, il suo godimento non è condizionato dal presupposto della titolarità ai 3 giorni di permesso mensile.
A questo proposito, è essenziale evidenziare che, a mente di quanto statuito dal Decreto Legislativo n. 105/2022, è possibile autorizzare sia la fruizione del congedo in argomento che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, purché l’effettiva fruizione avvenga in giorni differenti.
Nella citata circolare è, altresì, specificato che:
(1) solo nel caso in cui la persona con disabilità sia un figlio, entrambi i genitori, anche adottivi, possono fruire, alternativamente, tanto della citata astensione retribuita quanto dei 3 giorni di permesso mensile, purché i due benefici non siano utilizzati negli stessi giorni; la conclusione vale anche nel caso in cui a fruire delle agevolazioni sia un solo genitore.
(2) analogamente anche il dipendente che assiste il coniuge, un genitore o un fratello che si trovino in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, può fruire del congedo straordinario e dei citati tre giorni di permesso mensili nell’ambito dello stesso mese;
(3) nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo straordinario (ovvero di ferie, aspettative o altre tipologie di permesso) e dei giorni di permesso mensile di cui sopra, questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è prevista una loro riduzione proporzionale. Si soggiunge che, poiché l’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, si ritiene che esso sia inderogabile.
Pertanto, per l’individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, a esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore). La rinuncia alla titolarità del beneficio in favore di altri congiunti può, pertanto, essere effettuata solo tra soggetti di pari ordine, come, a esempio, tra figli per l’assistenza a un genitore o tra fratelli per l’assistenza a un altro fratello. Di quanto sopra i Comandanti di Corpo dovranno tenere conto ai fini della concessione da parte loro della licenza straordinaria con assegni che giustifica l’assenza dal servizio per la fruizione dell’astensione retribuita in argomento”.
La circolare tratta ulteriori argomenti e acclude 3 allegati.
ARGOMENTI TRATTATI
- ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
- CONGEDI RETRIBUITI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI NELLA VITA LAVORATIVA
- ASPETTATIVE SU ISTANZA DI PARTE
- SPECCHIO RIEPILOGATIVO DELLE ASPETTATIVE
- ORDINARIA (per periodi di servizio in territorio nazionale)
ALLEGATI (Link ipertestuale al documento)
- Allegato 1 testo coordinato
- Allegato 2 allegato B specchio riepilogativo licenze
- Allegato 3 allegato B2 specchio riepilogativo aspettative
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