Con la Circolare 0332943 del 6 giugno 2023, Persomil ha fornito una guida tecnica sulle licenze e sui permessi.
La pubblichiamo di seguito.
Allo scopo di fornire un unico ed organico documento di riferimento afferente alla materia in oggetto, denominato โGuida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militareโ, la presente circolare persegue il fine di trattare in unโunica soluzione le materie illustrate nelle circolari a seguito e, congiuntamente, aggiornare lo โSpecchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare in servizio permanente. Edizione 2022โ (allegato B), giร diramato con la circolare a seguito g
SPECCHIO RIEPILOGATIVO DELLE LICENZE, PERMESSI E RIPOSI.
Precedentemente diramato con circolare M_D AB05933 REG2022 0316368 in data 03-06- 2022, lo Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare โ in citato allegato B โ persegue lo scopo di fornire un unico ed organico documento di riferimento nel quale siano elencati cronologicamente i principali riferimenti normativi e applicativi.
Tale specchio รจ stato aggiornato anche alla luce delle recenti novelle afferenti alla tutela della maternitร /paternitร (previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante โBilancio di previsione dello Stato per lโanno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025โ) e alla frequenza/ammissione ai dottorati di ricerca, contratti di ricerca, ricercatori a tempo determinato, borse di studio universitarie, corsi di specializzazione (decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con Legge 29 giugno 2022 n. 79).
RIPOSO PER FESTIVITAโ SANTO PATRONO NON GODUTO DA PERSONALE IN MISSIONE IN LUOGO DIVERSO.
La festivitร del Santo Patrono della sede di lavoro abituale del/della militare, eventualmente non goduta nel corso di missione in luogo diverso (suolo patrio o estero), va recuperata allโatto del rientro presso detta sede abituale.
TRASFERIMENTO IN TERRITORIO NAZIONALE
a. Per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e per quello ad esso assimilato, in occasione di movimento da una sede di servizio a unโaltra nellโambito del territorio nazionale, conseguente allโemanazione di un ordine di trasferimento (emesso dโautoritร o a seguito di domanda dellโinteressato), l’Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale, non computabile nel limite dei 45 giorni annui, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio della durata di seguito specificata:
(1) 20 giorni per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
(2) 10 giorni per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. Tale licenza non rientra nellโambito del limite dei 45 giorni annui previsto per la licenza straordinaria.
b. Al riguardo, si fa presente che, a norma di legge, per sede di servizio si intendono il centro abitato o la localitร isolata ove รจ ubicata la struttura presso la quale il militare presta abitualmente servizio. Per la Marina Militare il concetto di sede di servizio puรฒ essere integrato da quello, piรน specifico, di sede di assegnazione, limitatamente ai trasferimenti che comportino una destinazione su unitร navale. In conseguenza di quanto specificato al precedente sottoparagrafo a., la licenza di trasferimento non รจ concedibile nellโipotesi che il movimento avvenga tra due reparti/enti situati nella stessa sede di servizio. In tal caso, qualora il personale interessato prospetti comunque problematiche relative a trasloco e/o riorganizzazione familiare, il Comandante di Corpo potrร concedere una licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati nella misura necessaria a soddisfare le esigenze conseguenti. La licenza di trasferimento non puรฒ, inoltre, essere concessa nel caso in cui il militare che svolgeva attivitร di pendolarismo dalla localitร di alloggio verso il reparto/ente di precedente assegnazione continui ad effettuarla, dopo il trasferimento, dal medesimo alloggio verso il reparto/ente di nuova destinazione.
c. Fermo restando il presupposto del movimento da effettuare in una nuova sede di servizio, si chiarisce che con i termini โtraslocoโ e โriorganizzazione familiareโ si intendono non solo il trasporto materiale di mobili e masserizie e le esigenze di ripristino della normale vita di relazione di piรน soggetti facenti parte del nucleo familiare, ma anche il semplice cambio di abitazione, con i conseguenti adempimenti di natura anagrafica e materiale che esso comporta. La sussistenza delle esigenze sopra citate รจ invocabile anche da parte della famiglia mono-componente.
d. Per lโArma dei Carabinieri, le richiamate esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare sussistono anche per il personale accasermato, ai sensi dellโart. 56, co. 2 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
e. La licenza di trasferimento, ricorrendone i presupposti, se non disposta a livello superiore, deve essere chiesta al Comandante del reparto/ente che ha in forza il militare allโatto della notifica del trasferimento (ovvero al Comandante del Reparto di nuova assegnazione), facendo presenti le esigenze di trasloco e/o riorganizzazione familiare che la motivano, e puรฒ essere frazionata o differita in relazione allโarticolazione delle esigenze prospettate. Il Comandante del reparto/ente, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione, puรฒ anche disporne il frazionamento o il differimento per particolari esigenze di servizio. Se la detta licenza viene fruita, interamente o in parte, prima dellโeffettuazione del movimento, รจ concessa dalย Comandante del reparto/ente cui lโinteressato รจ in forza sino a quel momento; in caso contrario viene concessa, interamente o per la parte residua, dal Comandante del reparto/ente presso il quale il militare รจ trasferito. Il reparto/ente dal quale viene effettuato il movimento deve provvedere a dare tempestivamente notizia al reparto/ente di destinazione delle modalitร di utilizzo della licenza in argomento da parte dellโinteressato. La predetta licenza deve, comunque, essere fruita entro il termine di 3 anni dallโattuazione del trasferimento e prima che ne sopravvenga un altro in una diversa sede di servizio. In tal caso la licenza relativa al primo movimento decade, in quanto vengono meno le esigenze che ne sono allโorigine. La licenza straordinaria speciale di trasferimento รจ calcolata in giorni calendariali ed รจ cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria
f. Si soggiunge che la licenza in argomento deve essere concessa anche al personale militare ammesso a diverso ruolo/promosso a grado superiore โa seguito di concorso riservato o parzialmente riservato in cui il posto in ruolo conseguito appartenga alla quota di riserva, senza che vi sia stata soluzione di continuitร nella prestazione del servizioโ e trasferito dโautoritร ad una sede di servizio diversa da quella assegnata nel ruolo/grado precedente, ricorrendo condizioni di trasloco e/o di riorganizzazione personale/familiare nella nuova sede. In tali ipotesi, infatti, il movimento verso lโente di impiego รจ da qualificare quale trasferimento e non quale prima assegnazione al termine del previsto iter formativo.
TRASFERIMENTO PER PRESTARE SERVIZIO IN TERRITORIO ESTERO
Al militare trasferito allโestero compete la licenza straordinaria speciale di trasferimento per e dallโestero, non computabile nel limite di 45 giorni annui, contestualmente allโordine del movimento di partenza e di rientro, nelle misure sottoindicate:
a. 30 giorni al personale coniugato o con famiglia a carico e, comunque, con almeno 10 anni di servizio;
b. 20 giorni al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. Detta licenza, i cui presupposti sono i medesimi dellโanaloga licenza di trasferimento nellโambito del territorio nazionale, non รจ frazionabile e non puรฒ essere fruita durante il periodo di servizio allโestero.
Sarร , pertanto, cura degli organismi che sovrintendono allโimpiego delle Forze Armate e del Comando Generale dellโArma dei Carabinieri predisporre unโopportuna pianificazione dei trasferimenti allโestero del personale dipendente, onde consentire al medesimo la fruizione del beneficio in argomento.
LICENZA ORDINARIA E ASSENZE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE MILITARE IMPIEGATO NEI TEATRI OPERATIVI FUORI AREA
3.1 LICENZA ORDINARIA
Ai sensi dei D.P.R. 394 e 395 del 1995, il personale in servizio permanente delle Forze Armate e dellโArma dei Carabinieri, nonchรฉ quello ad esso assimilato, facente parte dei contingenti impiegati nei teatri operativi fuori area, durante i detti impieghi continua a maturare la licenza ordinaria, che potrร essere utilizzata solo al rientro in patria al termine della relativa missione. Ai sensi dei D.P.R. n. 39 e n. 40 del 2018, per il personale inviato in missione all’estero, i termini di fruizione della licenza ordinaria iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3.2 PERIODI DI ASSENZA DAL SERVIZIO DURANTE GLI IMPIEGHI OPERATIVI
FUORI AREA
Secondo la normativa vigente, al personale in servizio nei contingenti allโestero competono i
giorni di assenza dal servizio previsti dalle norme che ne disciplinano l’impiego a seguito di
accordi internazionali, ovvero da norme proprie dellโorganismo sovranazionale di impiego
accettate dallโautoritร nazionale. A tale scopo il Comando Operativo di Vertice Interforze, in
occasione dellโinvio in teatro del personale contingentato, emana specifiche direttive in cui
disciplina, tra lโaltro, i predetti periodi di assenza, riconosciuti nella misura seguente:
๏ญ 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psicofisiche (โRest and Recuperationโ).
Lโistituto deve essere fruito, a pena di decadenza, durante il periodo di permanenza in teatro. Qualora esigenze di sicurezza o tecnico-logistiche impediscano ai militari lโallontanamento dalla localitร ove sono impiegati, gli stessi dovranno essere lasciati liberi da ogni servizio e attivitร lavorativa per un tempo corrispondente alla durata dei citati istituti. Nel caso, infine, del personale impiegato in situazioni di oggettive difficoltร operative โda individuare, volta per volta, in relazione agli specifici compiti, da parte dei Comandi interessati e da sanzionare a cura del Comando Operativo di Vertice Interforzeโ nellโambito dei quali non sia neanche possibile lโipotesi da ultima menzionata, i predetti periodi di assenza saranno da considerare โnon accordatiโ. Tali giorni, pertanto, non dovranno essere sottratti dal totale delle domeniche trascorse in teatro di cui al successivo paragrafo.
3.3 PERIODI DI ASSENZA DAL SERVIZIO ALLโATTO DEL RIENTRO IN PATRIA
Gli artt. 11 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 e 54 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 del 2002 hanno previsto per il personale impiegato nei contingenti allโestero che โI riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse allโimpiego in missioni internazionali, sono fruiti allโatto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non รจ monetizzabileโ. In ambito interforze (segnatamente con f.n. 114/1/488/4910 in data 19 marzo 2003 di Stato Maggiore della Difesa), รจ stato declinato il termine โriposo settimanaleโ evidenziando che esso รจ da riferirsi alle sole domeniche trascorse in teatro. Conseguentemente, il personale militare impiegato nei contingenti fuori area ha diritto a fruire, allโatto del rientro in patria e prima di riprendere servizio nel territorio nazionale, di un numero di giorni di assenza dal servizio โa titolo di riposo psicofisico immediato, conseguente allโinevitabile logorio subito nel corso della missioneโ pari alla differenza tra le domeniche trascorse in teatro (26 giorni per 6 mesi) e il totale dei giorni di assenza di cui al punto 3. utilizzati nel periodo di impiego operativo allโestero, arrotondando eventualmente per eccesso il numero risultante.
4 LICENZA STRAORDINARIA PER CAMPAGNA ELETTORALE 4.1 MILITARI CANDIDATI Secondo quanto previsto dallโart. 1484 del COM, i militari candidati a elezioni per il Parlamento Europeo ovvero alle elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attivitร politica e di propaganda al di fuori dellโambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in una specifica licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale, che non rientra nel limite di 45 giorni annui previsto per tale specie di licenza. Conseguentemente, i militari interessati, nelle richieste di licenza per candidatura, dovranno produrre ai Comandi di Corpo di appartenenza la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e la loro avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presentano come candidati. Si chiarisce, al riguardo, che, in caso di ballottaggio, la licenza per candidatura elettorale puรฒ essere prorogata per lo svolgimento dello stesso solo se il militare interessato risulta essere uno dei due contendenti, che si sottopongono alla scelta finale degli elettori.
4.2 LIMITI ALLโELEGGIBILITAโ DI TALUNI MILITARI a. Ai sensi dellโart. 1485 del Codice dellโOrdinamento Militare (di seguito indicato con lโacronimo COM) non sono eleggibili a parlamentare gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
La causa di ineleggibilitร รจ riferita anche alla titolaritร di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati esteri. Tale causa non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura. Per cessazione delle funzioni si intende lโeffettiva astensione da ogni atto inerente allโufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dellโincarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione del ramo dellโAssemblea, di cui allโart. 11, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei Deputati (e del Senato della Repubblica), che ne anticipa la scadenza di oltre 120 giorni, la causa di ineleggibilitร non sussiste se le funzioni esercitate sono cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli artt. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
b. Secondo gli artt. 1486 e 1487 del COM, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate non possono essere eletti alla carica di consigliere regionale e a quelle di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercitano il comando. La causa di ineleggibilitร non sussiste se lโinteressato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dellโincarico o del comando, ovvero collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Si applicano gli artt. 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154 e le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo status di militare.
4.3 MILITARI ELETTI a. Secondo quando previsto dagli artt. 903 e 1488 del COM, i militari in servizio permanente eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento Europeo e nei Consigli regionali sono collocati dโufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dellโindennitร parlamentare e dellโanaloga indennitร corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso lโamministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di tale aspettativa รจ utile ai fini dellโanzianitร di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza e il collocamento in tale posizione ha luogo allโatto della proclamazione degli eletti. Di questโultima le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione allโamministrazione della difesa, per lโadozione dโufficio del conseguente provvedimento da parte di questa Direzione generale. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati allโufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa, da questa Direzione generale, per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. Per quanto precede, gli enti e reparti della difesa, appena ricevuta comunicazione dellโavvenuta elezione di militari da essi dipendenti ai richiamati organi parlamentari o consiliari o del conferimento ai medesimi dei suindicati incarichi di governo, sono tenuti a fornirne tempestiva informazione a questa Direzione generale โ II Reparto โ 4^ Divisione per gli ufficiali, 5^ Divisione per i sottufficiali e 6^ Divisione per i graduati
b. Come previsto dallโart. 904 del COM, in applicazione dellโart. 81 del richiamato decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, i militari che siano stati eletti alle cariche di:
(1) sindaco;
(2) presidente di provincia;
(3) presidente di consiglio comunale e provinciale;
(4) presidente di consiglio circoscrizionale di comune appartenente alle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, intendendo per aree metropolitane le zone comprendenti i comuni appena citati e quelli i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivitร economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonchรฉ alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali;
(5) presidente di comunitร montana e di unione di comuni, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Il medesimo beneficio spetta ai militari nominati:
(1) membri delle giunte di comuni e province;
(2) componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili;
(3) presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con piรน di 1000 dipendenti.
Il periodo di aspettativa รจ considerato come servizio effettivamente prestato. I consiglieri dei comuni, anche metropolitani, e delle province e i consiglieri delle comunitร montane di cui allโart. 77, co. 2 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora vengano collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico lโintero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dallโart. 86 del decreto legislativo medesimo. Le domande di aspettativa, complete della documentazione comprovante il conferimento e la durata del mandato da esercitare da parte dei richiedenti, devono essere indirizzate, dai comandi/enti di appartenenza dei militari interessati, direttamente a questa Direzione Generale โ II Reparto โ 4^ Divisione per gli ufficiali, 5^ Divisione per i sottufficiali e 6^ Divisione per i graduati, informandone gli organi sovraordinati sulla linea gerarchica.
c. Ad eccezione degli amministratori locali in aspettativa di cui al precedente sottoparagrafo b, i militari componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunitร montane e delle unioni di comuni, nonchรฉ dei consigli circoscrizionali
dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, nel periodo in cui si trovano in tale posizione, ai sensi dellโart. 79, co. 1 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dallโart. 16, co. 21 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148 hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e
per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti militari hanno diritto di non riprendere il servizio prima delle ore 08.00 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si
protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per lโintera giornata successiva. Ai sensi del co. 3 del medesimo art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, i militari facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunitร montane, nonchรฉ degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero delle commissioni
consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonchรฉ delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunitร , previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. La durata dellโassenza comprende il tempo occorrente a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al luogo ove gli interessati prestano
servizio
d. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle cittร metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunitร montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonchรฉ i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui al precedente sottoparagrafo c., di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunitร montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
e. I militari di cui ai sottoparagrafo b., c. e d. hanno diritto a ulteriori permessi non retribuiti, sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per lโespletamento del mandato. Allo scopo gli interessati sono tenuti a fornire ai reparti ed enti di appartenenza la relativa documentazione giustificativa.
f. Ai sensi dellโart. 85 del decreto legislativo n. 267/2000, le norme relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei militari chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
g. Ai sensi dellโart. 87 del richiamato decreto legislativo, fino allโapprovazione della riforma in materia di servizi pubblici locali il diritto di assentarsi dal servizio di cui ai precedenti sottoparagrafo b., c. e d. spetta anche ai militari nominati componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili.
4.4 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
a. In relazione allโesercizio dei diritti di assenza dal servizio del personale di cui al precedente para, diversi dallโaspettativa non retribuita, i comandi di Corpo provvederanno a concedere ai militari interessati appositi permessi di durata oraria o giornaliera rinnovabili e cumulabili, a seconda delle esigenze, nelle ipotesi di cui al precedente para, sottoparagrafo c., d. ed e.
b. Lโattivitร ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono ed
ottengono permessi, retribuiti e non, devono essere prontamente e puntualmente
documentati mediante attestazione dellโorgano presso cui tale mandato viene svolto
5. ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DA PARTE DEL PERSONALE MILITARE
5.1 PREMESSA Lo specifico istituto รจ stato in precedenza regolato con circolare n. M_D GMIL REG2021 0410791 in data 17 settembre 2021 avente ad oggetto โEsercizio del diritto allo studio da parte del personale militare. Edizione 2021โ. Al personale militare destinatario dei provvedimenti di recepimento della concertazione collettiva, nonchรฉ al personale militare dirigente che intenda conseguire un titolo di studio di istituto secondario di secondo grado o universitario oppure partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, รจ concesso, oltre ai previsti giorni di licenza straordinaria per esami, un periodo complessivo di 150 ore allโanno da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Ai sensi dellโart. 1504, co. 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante โcodice dellโordinamento militareโ, il medesimo beneficio spetta anche ai volontari in ferma prefissata triennale dellโEsercito, della Marina militare e dellโAeronautica militare.
5.2 CARATTERISTICHE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO
a. Il richiamato periodo di 150 ore viene detratto dallโorario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dallโinteressato almeno 2 giorni prima al proprio Comandante di Corpo, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. Lโinteressato dovrร dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che รจ suscettibile di revoca in caso di mancata frequentazione, con decurtazione del periodo giร fruito dalla licenza ordinaria dellโanno in corso o dellโanno successivo. Lโattestazione di avvenuta iscrizione ai corsi da frequentare puรฒ essere surrogata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta dagli interessati ai sensi dellโart. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per quanto concerne, invece, la documentazione della frequenza delle lezioni di un determinato corso o dello svolgimento degli impegni ad esso connessi, รจ necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza rilasciato dalla segreteria didattica dellโistituto, che gestisce il corso, o dallโorganismo esterno ad esso presso il quale lโattivitร didattica viene esercitata. b. Il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi rivolti al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e dei corsi universitari o postuniversitari compete anche se questi ultimi sono svolti in localitร diversa dalla sede di servizio; in tal caso, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localitร e il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato. Tale rapporto ha natura forfettaria e va riferito esclusivamente al numero dei giorni della settimana interessati dal beneficio, senza alcuna correlazione allโorario di servizio previsto nei giorni stessi e al tempo effettivamente necessario per il raggiungimento della localitร . Le disposizioni appena enunciate sono applicabili anche ai corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali e presso le Aziende sanitarie locali e riguardano pure il personale trasferito ad altra sede di servizio, che abbia giร iniziato la frequenza dei corsi nella sede precedente. Viceversa, per i corsi di altra natura che vengono svolti fuori dalla sede di servizio, il beneficio spetta solo se nella stessa non ne siano attivati di analoghi; soltanto in tal caso, quindi, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localitร e il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore. c. Nellโambito di tale monte ore possono essere attribuite e computate, per la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, compreso quello per la discussione della tesi di laurea, le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno, secondo il criterio forfettario di cui al sottoparagrafo precedente. Il personale, in tali giornate, non puรฒ comunque essere impiegato in servizio. In caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate quattro giornate lavorative per ciascuno di essi. Per โsovrapposizioneโ non si intende solamente lo svolgimento di diversi esami in uno stesso giorno, ma anche lโaccavallamento delle giornate per la preparazione di esami da affrontare in giorni consecutivi o posti a brevissima distanza di tempo uno dallโaltro, in modo che lโinteressato possa fruire del beneficio proporzionalmente al numero degli esami da affrontare. Ad esempio, nel caso di due esami previsti a distanza di due giorni uno dallโaltro (il lunedรฌ e il giovedรฌ), potranno essere complessivamente concesse al militare dipendente otto giornate lavorative di permesso, sei delle quali dovranno tassativamente precedere la data di effettuazione del primo degli esami. d. Il presupposto che legittima la concessione del beneficio delle 150 ore di permesso annuo, espresso sia in ore, sia in giornate di assenza dal servizio, si identifica con lโeffettivo sostenimento degli esami, a prescindere dallโesito finale. Conseguentemente, anche un esito negativo legittima il diritto in argomento, purchรฉ sia documentato. In tale specifico caso รจ possibile fruire nuovamente delle quattro giornate antecedenti allโesame in occasione della ripetizione della prova non superata. Qualora, invece, il militare non si presentasse a sostenere lโesame, le quattro giornate antecedenti lo stesso e la licenza straordinaria per il giorno in cui il detto esame avrebbe dovuto essere sostenuto, dovranno essere commutati in licenza ordinaria, essendo venuto meno il presupposto legittimante la fruizione del diritto. Altrettanto accadrร nel caso in cui lโinteressato producesse una semplice attestazione di presenza nella sede dโesame, senza tuttavia averlo sostenuto. Lโunica eccezione ritenuta valida, al mancato sostenimento dellโesame, รจ riconducibile a malattia del militare o a sopravvenute cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate. In tale ultima ipotesi, le giornate di preparazione allโesame dovranno essere semplicemente defalcate dal monte delle 150 ore, mentre quella del mancato esame dovrร essere considerata, a seconda della causa di forza maggiore che ne ha impedito lo svolgimento, come licenza straordinaria di convalescenza (in caso di malattia diagnosticata da un organismo sanitario militare) o straordinaria per gravi motivi (per malattia diagnosticata da un organismo sanitario civile o per impedimenti indipendenti dalla volontร dellโinteressato, debitamente documentati). e. La concessione del beneficio in argomento รจ subordinata allโassoluta necessitร di far fronte agli impegni derivanti dallโiscrizione e alla frequenza, in senso lato, dei corsi esclusivamente quando detti impegni debbano essere assolti durante lโorario di servizio. Le 150 ore, pertanto, non possono essere utilizzate per lโattivitร di solo studio. Esse possono essere concesse, anche in forma cumulativa, sia per la frequenza di lezioni, sia per far fronte alle attivitร connesse con la preparazione degli esami e della tesi di laurea (ad esempio, per i colloqui con docenti e assistenti universitari), presentando unโapposita istanza almeno due giorni prima la data prevista per i medesimi. Quanto alle ricerche bibliografiche, il beneficio potrร essere invocato solo in caso di documentata necessitร di svolgere le stesse presso biblioteche altamente specialistiche, il cui periodo di apertura non dovesse consentirne la frequenza al di fuori dellโorario di servizio dei militari interessati.
f. Il monte ore in argomento รจ riferibile allโanno solare. Quindi, le eventuali ore residue al termine di ciascun anno non sono cumulabili con quelle dellโanno successivo. Pertanto, i militari che intendono fruire del beneficio, devono rinnovarne la richiesta ogni anno, esibendo la documentazione che comprovi la regolare posizione amministrativa nei confronti dellโistituto o dellโuniversitร che gestisce i corsi. Per i militari che abbiano ultimato tutti gli esami e debbano sostenere solamente la tesi di laurea, sarร sufficiente produrre un attestato, rilasciato dallโente universitario competente, che indichi la data della sessione dellโesame di laurea. g. Per la preparazione allโesame finalizzato al conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado รจ prevista anche la concessione della licenza straordinaria per esami di Stato, in una misura non superiore a 15 giorni calendariali, anche frazionabili in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame. h. Per quanto concerne i corsi e-learning, riferendosi principalmente ai corsi attivati presso le universitร telematiche, ma anche a quelli svolti presso le universitร ordinarie, vige il principio secondo cui i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con lโorario di servizio. A tal fine, come affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 79983 del 14 dicembre 2020, lโinteressato รจ tenuto a presentare allโEnte di appartenenza un certificato dellโuniversitร attestante in quali giorni e orari ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative; in particolare, deve essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni. In tal senso, รจ indispensabile che lโinteressato acquisisca preventivamente elementi di certezza sulla possibilitร di ottenere, da parte dellโuniversitร telematica, una certificazione idonea nei termini sopra rappresentati. Eโ inoltre possibile, per i militari iscritti a tali corsi, fruire:
(1)della licenza straordinaria per esami, finalizzati al conseguimento dei titoli elencati in premessa; (2)delle quattro giornate lavorative precedenti agli esami, nei termini indicati al precedente sottoparagrafo c..
5.3 AVVERTENZE I militari che abbiano almeno cinque anni di anzianitร di servizio presso lโAmministrazione della difesa possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato, nellโarco dellโintera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dellโobbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivitร formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Ministero della Difesa.
6. LICENZA STRAORDINARIA O ASPETTATIVA PER FREQUENZA DI DOTTORATO DI RICERCA, AMMISSIONE A CONTRATTI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO. ASSEGNI DI RICERCA. FREQUENZA CORSI SPECIALIZZAZIONE POST-UNIVERSITARIA.
6.1 PREMESSA
La normativa vigente prevede il godimento di particolari benefici per i militari (delle/i categorie/ruoli degli Ufficiali, dei Marescialli, dei Sergenti e dei Graduati dellโEsercito, della Marina Militare e dellโAeronautica Militare, nonchรฉ dei ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori e dei Sovrintendenti dellโArma dei Carabinieri) che:
a. accedono ai corsi di dottorato di ricerca;
b. risultano vincitori della selezione per il conferimento di contratto di ricerca;
c. conseguono un contratto di lavoro subordinato presso unโuniversitร ;
d. usufruiscono di borse di studio universitarie;
e. frequentano corsi di specializzazione post-universitaria nonchรฉ corsi di medicina generale e corsi di specializzazione medica.
6.2 MILITARI AMMESSI AI DOTTORATI DI RICERCA Il militare ammesso ad un corso di dottorato di ricerca puรฒ richiedere, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, di essere collocato in congedo straordinario senza assegni, qualora usufruisse di borsa di studio (art. 1506, co. 1, lett. c del COM) o in aspettativa retribuita (art. 911 del COM). Il militare delle/i categorie/ruoli citati in premessa che sia stato ammesso da un ateneo nazionale o estero ad un dottorato di ricerca per la prima volta o che ne abbia seguito uno per meno di un anno accademico beneficiando della relativa astensione dal servizio, puรฒ produrre domanda, presso il Reparto/Ente di appartenenza, intesa ad ottenere lโautorizzazione a rimanere assente dal servizio per lโintera durata del dottorato medesimo, nelle seguenti posizioni: a. licenza straordinaria senza assegni, qualora fruisca di borsa di studio erogata dal competente ateneo; b. aspettativa retribuita, qualora per il dottorato al quale รจ stato ammesso non sia prevista borsa di studio o nel caso in cui egli vi rinunci espressamente. Tale domanda deve essere trasmessa per il tramite gerarchico al II Reparto di questa Direzione Generale: c. 4^ Divisione: per gli Ufficiali dellโEsercito, della Marina Militare e dellโAeronautica Militare, nonchรฉ dellโArma dei Carabinieri; d. 5^ Divisione: per gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e dei Sergenti dellโEsercito, della Marina Militare e dellโAeronautica Militare, nonchรฉ ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti dellโArma dei Carabinieri; e. 6^ Divisione: per i Graduati dellโEsercito, della Marina Militare e dellโAeronautica Militare corredata sia dei pareri emessi dalla scala gerarchica (fino allโOrgano di impiego incluso), sia della documentazione rilasciata dallโateneo che ha assegnato detto dottorato. Tale carteggio dovrร comprovare la durata del dottorato medesimo, la titolaritร del richiedente al suo svolgimento e lโindicazione sulla fruibilitร da parte del militare della borsa di studio, qualora prevista, nonchรฉ della eventuale rinuncia a questโultima. In caso di parere negativo, gli organi preposti alla formulazione del previsto parere dovranno indicare dettagliatamente le ragioni afferenti alle politiche di impiego e alle prioritarie esigenze della Forza Armata ostative allโaccoglimento dellโistanza. Gli organi competenti ad esprimere il previsto parere gerarchico dovranno motivare chiaramente eventuali ostativitร allโaccoglimento dellโistanza, specificando lโesigenza dellโAmministrazione ritenuta prioritaria. f. In caso di accoglimento dellโistanza da parte di questa Direzione Generale, allโistante verrร partecipato il collocamento in aspettativa, che decorrerร dalla data di notifica del superamento del concorso per lโammissione al dottorato, fino alla data di termine indicata nel bando. g. Gli interessati riprenderanno servizio il giorno successivo del termine del dottorato, muniti di idonea certificazione attestante lโavvenuta frequenza continuativa del relativo corso. Questa Direzione Generale dovrร ricevere comunicazione del rientro in servizio dellโinteressato e copia della suindicata certificazione da parte dei Reparti/Enti di appartenenza dei militari interessati. h. Il periodo di congedo straordinario o di aspettativa retribuita รจ utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento previdenziale e di quiescenza. i. Durante la frequenza del dottorato di ricerca, il militare non matura la licenza ordinaria. j. Lโistituto non รจ cumulabile con il permesso retribuito fino a 150 ore annue, di cui allโart. 78, D.P.R. 28 ottobre 1984, n 782.
6.3. MILITARI AMMESSI A CONTRATTI DI RICERCA La materia รจ stata recentemente disciplinata ex novo (dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con Legge 29 giugno 2022 n. 79) previa modifica integrale, finanche nella rubricazione, dellโart. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il militare risultante vincitore di contratto di ricerca puรฒ richiedere il collocamento in aspettativa senza assegni. Al riguardo, dovrร inoltrare specifica istanza al Reparto/Ente di appartenenza con richiesta di essere collocato in aspettativa senza assegni per lโintero periodo di durata del โcontratto di ricercaโ, attenendosi alle medesime modalitร di inoltro a questa Direzione Generale indicate al precedente paragrafo, anche per ciรฒ che attiene alle successive comunicazioni afferenti il rientro in servizio. Ai sensi dellโart. 1, co. 20, della Legge 4 novembre 2005 n. 230, il militare รจ collocato in aspettativa senza assegni e contribuzioni previdenziali.
6.4. MILITARI AMMESSI A CONTRATTI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO
PRESSO LE UNIVERSITร
Anche la predetta materia, come la precedente, รจ stata largamente novellata dal medesimo disposto normativo poco sopra indicato.
Il militare delle/i categorie/ruoli sopra richiamati ammesso ad un contratto di ricerca a tempo determinato presso una universitร , puรฒ richiedere il collocamento in aspettativa senza assegni nรฉ contribuzioni previdenziali. Il legislatore ha previsto una durata complessiva di sei anni per il contratto di ricercatore a tempo determinato, peraltro non rinnovabile.
Il militare che abbia stipulato un contratto di ricerca a tempo determinato presso una universitร , deve chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni nรฉ contribuzioni previdenziali, stante la prevista incompatibilitร del contratto medesimo con qualsiasi altroย rapporto di lavoro subordinato (art. 24, co. 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240). Lo stesso dovrร produrre specifica istanza da indirizzare al Reparto/Ente di appartenenza, attenendosi alle medesime modalitร di inoltro a questa Direzione Generale di cui al precedente punto 6.2, anche in ordine alle comunicazioni afferenti al rientro in servizio. Detta aspettativa non รจ computabile ai fini dellโanzianitร di servizio militare, dellโavanzamento e della contribuzione previdenziale, dando conseguentemente luogo alla corrispondente detrazione di anzianitร previa emissione di apposito decreto. Nellโarco di tale periodo temporale, i periodi trascorsi in aspettativa per maternitร , paternitร o per motivi di salute non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
6.4. MILITARI AMMESSI ALLA FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE La specifica disciplina รจ dettata dalla legge 30 novembre 1989, n. 398, artt. 1 e 6 (il secondo dei quali, peraltro, espressamente richiamato dallโart. 1506 co. 1, lett. d del COM). Il militare al quale viene conferita, da una universitร , una borsa di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento allโestero, puรฒ produrre istanza al Reparto di appartenenza tesa ad ottenere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio attenendosi alle medesime modalitร di inoltro a questa Direzione Generale di cui al punto 6.2., anche in ordine alle successive comunicazioni afferenti alla ripresa del servizio. Il riconoscimento del beneficio รจ subordinato alle prioritarie esigenze dellโamministrazione ai sensi del richiamato art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476. La concessione della licenza straordinaria senza assegni in argomento non comporta, per gli interessati, detrazione di anzianitร ai fini dellโavanzamento. La disciplina di cui allโart. 1506 non trova applicabilitร ai fini della frequenza delle scuole di specializzazione medica.
6.5. MEDICI MILITARI AMMESSI AI CORSI DI MEDICINA GENERALE Il medico militare in servizio permanente che accede ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale, puรฒ richiedere di essere collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni (art. 24, co. IV, Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la cui previsione, peraltro, รจ stata interamente assorbita dallโart. 756 del COM). I militari iscritti ai suddetti corsi possono avanzare specifica istanza al Reparto/Ente di appartenenza attenendosi alle medesime modalitร di inoltro a questa Direzione Generale, cosรฌ come indicate al punto 6.2., anche in ordine alle successive comunicazioni alla ripresa del servizio. Il periodo di aspettativa รจ utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza (citato art. 756).
6.6. MEDICI MILITARI AMMESSI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE La disciplina di settore รจ regolata dal combinato disposto degli artt. 757 e 758 del COM le cui previsioni sono qui da intendersi integralmente riprese. Il personale militare medico puรฒ accedere alla riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanitร militare (Art. 757 del COM, di concerto con la previsione di cui allโart. 35, del citato d.lgs 368/1999). – 19 – Il medesimo personale รจ tenuto allโadempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa (art. 38 d.lgs 368/1999). Il periodo di aspettativa รจ utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il titolo di studio dovrร essere conseguito nei limiti temporali stabiliti per il rispettivo corso legale, con possibilitร di fruire dell’eventuale sessione straordinaria dell’ultimo anno accademico. Per motivi ascrivibili a causa di forza maggiore o dovuti al precario stato di salute, il Ministro della Difesa ha facoltร di concedere allโinteressato, su proposta della Direzione Generale per il Personale Militare, una proroga di un anno accademico (comprensivo dell’eventuale sessione straordinaria). La disciplina di cui allโart. 1506 non trova applicabilitร ai fini della frequenza delle scuole di specializzazione medica
6.7. AVVERTENZA Ove non espressamente richiamati dal legislatore, la computabilitร dellโanzianitร di servizio e il trattamento di quiescenza e di previdenza si considerano non previsti.
7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE DI โLICENZA E RIPOSO SOLIDALEโ 7.1 PREMESSA a. Lโart. 19 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, di recepimento del provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, Aeronautica) ha previsto che il personale possa cedere parte della licenza ordinaria e i riposi di cui alla Legge n. 937/1977 ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. b. Si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni applicative, relativamente alle quali รจ stato acquisito il previsto parere da parte della rappresentanza centrale dei militari ai sensi dellโart. 15 del D.P.R. n. 255/1999. c. LโArma dei Carabinieri disciplina autonomamente lo specifico istituto ai sensi dellโart. 53 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.
7.2 PERSONALE DESTINATARIO a. Ciascun militare puรฒ cedere parte della licenza ordinaria e i riposi di cui alla Legge n. 937/1977 ad altro militare appartenente alla medesima Forza Armata, indipendentemente dal ruolo, dal grado e dalla categoria di appartenenza. b. Le presenti disposizioni non sono, al momento, applicabili al personale dirigente (art. 627, co. 2, lett. a) e b) del COM) e al personale volontario non in servizio permanente, che non possono, pertanto, cedere e/o ricevere giorni di licenza ordinaria/riposo
7.3 OGGETTO DELLโISTITUTO a. Possono essere ceduti, in tutto o in parte: (1) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le 4 settimane annue, quantificata in 20 o 24 giorni nel caso di articolazione dellโorario di lavoro settimanale, rispettivamente, su 5 o 6 giorni. Si precisa che: (a) i suddetti limiti sono validi anche in riferimento alla licenza ordinaria spettante riferita ad anni precedenti; (b) relativamente alla licenza dellโanno in corso al momento della cessione, potrร essere offerta (quale eccedenza delle 4 settimane annue) solo quella maturata, sempre che non giร fruita, fino alla data della cessione stessa; (2) le 4 giornate di riposo di cui alla Legge n. 937/1977, nel limite di quelle maturate alla data in cui avviene la cessione. b. Non possono essere oggetto di cessione i giorni di licenza/riposo di cui allโart. 39 del COM. c. La cessione avviene a titolo volontario e gratuito, non puรฒ essere sottoposta a condizione o a termine e non รจ revocabile. Inoltre, i giorni di licenza acquisiti non possono essere in alcun caso monetizzati.
7.4 PROCEDURA a. Il militare che ha lโesigenza di assistere uno o piรน figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, puรฒ presentare al Comando di appartenenza richiesta di acquisizione di โlicenza e riposo solidaleโ, utilizzando il facsimile in Allegato C, cui dovrร essere allegata adeguata certificazione comprovante il suddetto stato di necessitร , nonchรฉ la sua durata, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata. Ai fini della concessione del beneficio, come ribadito dallโIspettorato Generale della Sanitร Militare, sarร , pertanto, sufficiente che nella certificazione sia presente il richiamo a โparticolari condizioni di salute che necessitano di cure costantiโ, senza la specificazione delle stesse.
Con ciascuna domanda il militare: (1) puรฒ chiedere massimo 30 giorni (fruibili anche consecutivamente), fino al limite di 120 giorni annui. Puรฒ essere avanzata una nuova richiesta di โlicenza e riposo solidaleโ solo se la disponibilitร di giorni ricevuti allo stesso titolo non sia superiore a 30; (2) deve indicare se intenda che sia data conoscenza dellโesigenza nellโambito della Forza Armata; in tal caso il Comando di appartenenza si attiverร , secondo modalitร individuate da ciascuna Forza Armata, per rendere tempestivamente nota la necessitร , garantendo lโanonimato del richiedente nella fase della divulgazione della richiesta presentata, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante โCodice in materia di protezione dei dati personaliโ (Codice privacy) e successive modifiche e integrazioni. Al militare con piรน di un figlio bisognevole di cure costanti spettano al massimo 120 giorni annui. b. Il militare che voglia aderire alla richiesta puรฒ cedere giorni di licenza e/o di riposo, nel rispetto dei limiti di cui al paragrafo denominato โOggetto dellโIstitutoโ, utilizzando il fac-simile in Allegato E, da presentare al Comando di appartenenza. Questโultimo, entro 5 giorni, verificata la disponibilitร dei giorni ceduti ed indicatane la data di scadenza secondo i termini previsti dallโart. 12 del D.P.R. n. 40/2018 per la fruizione della licenza ordinaria e dallโart. 1 della Legge n. 937/1977 per il riposo, invierร detta comunicazione al Comando del militare ricevente, che provvederร a notificare allโinteressato i giorni a lui ceduti, dandone sollecita notizia al Comando del militare cedente. La domanda di acquisizione di giorni di โlicenza e riposo solidaleโ puรฒ essere soddisfatta anche attraverso lโofferta di piรน militari. In tale ipotesi, le licenze rese disponibili sono acquisite secondo un criterio di prioritร cronologico, fino al raggiungimento del numero di giorni richiesti. c. Si precisa che, una volta acquisiti, i giorni ricevuti: (1) possono essere utilizzati: (a) fino al perdurare delle necessitร che hanno giustificato la cessione; (b) anche consecutivamente nel massimo di 30; (c) solo a seguito dellโavvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla Legge n. 937/1977 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con questโultima; (d) nei termini previsti dalle vigenti norme di cui al precedente sottoparagrafo b.; (2) dovranno essere tempestivamente restituiti qualora cessi la necessitร allโorigine del beneficio, se ancora utilmente fruibili secondo i medesimi suddetti termini. d. Nel caso di genitori entrambi militari o appartenenti ad altra Amministrazione del Comparto, ciascuno di essi puรฒ beneficiare dei giorni di โlicenza e riposo solidaleโ, anche contemporaneamente. e. Il beneficio spetta indipendentemente dalla situazione lavorativa del coniuge (es. anche se il coniuge non svolge alcuna attivitร lavorativa).
7.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il trattamento dei dati personali รจ soggetto al rispetto dei principi e delle disposizioni sancite dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante โCodice in materia di protezione dei dati personaliโ (Codice privacy) e successive modifiche e integrazioni. In particolare, il trattamento dei dati personali cui si riferisce la presente circolare deve essere effettuato dai soggetti autorizzati secondo le procedure vigenti nellโambito del Ministero della Difesa e limitatamente allo svolgimento delle attivitร istituzionali connesse con la gestione della procedura relativa alla cessione di โlicenza e riposo solidaleโ: a. esclusivamente per il perseguimento di tale finalitร ; b. nel rispetto del principio di minimizzazione, in modo che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alla predetta finalitร ; c. per un periodo temporale strettamente necessario al conseguimento della citata finalitร .
8. ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI a. Il militare in servizio puรฒ chiedere di essere collocato in aspettativa per motivi privati, secondo i dettami dellโart. 901 del COM, qui da intendersi integralmente ripresi. b. La domanda presentata dal militare deve essere trasmessa a questa Direzione Generale corredata di pareri rilasciati dal Comando di Corpo e dallโOrgano di impiego, nei quali sia valutata la concessione o il diniego in relazione alle prioritarie esigenze di servizio. c. Il provvedimento definitivo di aspettativa o il diniego alla sua concessione, sono emessi da questa Direzione Generale.
9. ASPETTATIVA PER ASSENZE INDEBITAMENTE FRUITE a. Ai sensi dellโart. 911 bis del COM, il militare che abbia fruito di giorni non spettanti afferenti a qualsiasi istituto disciplinato dalla presente circolare, che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria giร maturata, รจ collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. b. Tale periodo รจ utile ai fini dell’anzianitร di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti sia imputabile a colpa del militare. c. Lโeventuale indebito godimento degli istituti รจ soggetto a specifiche valutazioni di tipo disciplinare e penale.
B) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITร E PATERNITร E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI. EDIZIONE 2022 1. TUTELA DELLA SALUTE (STATO DI GRAVIDANZA) a. Ai sensi dellโart. 748, co. 5 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (โTesto unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militareโ), il personale militare femminile in servizio, di ogni ruolo e grado, ha lโobbligo di dare notizia al Comando/Ente di appartenenza del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, e di produrre la documentazione sanitaria attestante tale condizione, recante lโindicazione della data presunta del parto. b. Lโart. 1493, co. 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente โCodice dellโordinamento militareโ (COM), prevede che al personale militare femminile e maschile si applichino, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle Pubbliche Amministrazioni in materia di maternitร e paternitร , nonchรฉ le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione. c. Lโart. 1494 del COM dispone che, fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli artt. 16 e 17, co. 1 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi successivi al parto, il personale militare femminile non possa svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito il Consiglio Interforze sulla Prospettiva di Genere, dal Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per le Pari Opportunitร per il personale delle Forze Armate, nonchรฉ con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per il personale delle Capitanerie di Porto. Qualora non sia possibile: – adottare modifiche organizzative tali da garantire alla gestante o alla lavoratrice madre lo svolgimento della prestazione di lavoro in sicurezza; – assegnare alla stessa un incarico adeguato allo stato pre/post partum, il Comandante con responsabilitร datoriale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in interessa il โmedico competenteโ di cui allโart. 81, art. 2, co. 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per le valutazioni di competenza. La Direzione territoriale del lavoro o lโAzienda Sanitaria Locale dispongono lโinterdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino a 7 mesi dopo il parto, per uno o piรน periodi, quando sia accertato uno dei casi sopra menzionati (condizioni di lavoro/ambientali pregiudizievoli e impossibilitร a destinare la militare presso altro incarico). – 25 – d. Ai sensi dellโart. 1495 del COM, le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternitร non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze Armate. Tuttavia, fermo restando che i periodi di congedo di maternitร , previsti dagli artt. 16 e 17 del medesimo Decreto Legislativo, sono validi a tutti gli effetti ai fini dellโanzianitร di servizio, essi sono computabili ai fini della progressione di carriera semprechรฉ abbia avuto luogo lโeffettivo compimento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso Enti o Reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente. e. Il personale militare femminile in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per lโeffettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante lโorario di servizio. Per la fruizione di detti permessi il richiamato personale รจ tenuto a presentare al Comando/Ente di appartenenza apposita istanza e, una volta effettuati i citati controlli sanitari, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e lโorario in cui gli stessi hanno avuto luogo. f. In caso di parto prematuro alla militare madre spettano i periodi di licenza per congedo di maternitร non goduti prima della data presunta del parto, che vengono aggiunti a quello di astensione dopo il parto, anche se la somma di tali periodi supera il limite complessivo di 5 mesi. Qualora il figlio abbia necessitร di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltร di riprendere effettivo servizio chiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneitร al medesimo, la sospensione del congedo di maternitร , che potrร fruire, in tutto o in parte, a decorrere dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto puรฒ essere esercitato una sola volta per ogni figlio. g. Lโinterruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194, รจ considerata a tutti gli effetti come malattia. h. Entro 30 giorni dalla nascita del figlio, la militare madre รจ tenuta a produrre al Comando/Ente di appartenenza la certificazione anagrafica o lโautocertificazione attestante tale evento. i. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180ยฐ giorno dallโinizio della gestazione, nonchรฉ di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternitร , la militare madre ha facoltร di riprendere in qualunque momento lโattivitร di servizio, con un preavviso di 10 giorni al Comando/Ente di appartenenza, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute. Al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, pertanto, i Comandi/Enti, una volta ricevuta lโistanza di rientro in servizio della militare interessata, corredata della relativa dichiarazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante che tale evento non puรฒ recare pregiudizio alla salute, prima di riammetterla in servizio, dovranno acquisire analogo parere da parte del Dirigente del Servizio Sanitario del Comando/Ente.
2. CONGEDO DI MATERNITAโ a. Al personale militare femminile in stato di gravidanza รจ interdetta la prestazione del servizio ed รจ concessa dโufficio dal Comando/Ente di appartenenza la licenza di maternitร (denominata straordinaria per congedo di maternitร , non computabile nel limite annuo previsto per tale istituto, per il personale dellโArma dei Carabinieri): (1) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; (2) qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;
(3) durante i 3 mesi dopo il parto; (4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternitร dopo il parto. b. In deroga a quanto sopra, il medesimo personale ha facoltร di fruire della licenza di maternitร : ๏ญ a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 successivi al detto evento; ๏ญ dopo lโevento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso. In entrambe le suddette ipotesi il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. c. Il congedo di maternitร , oltre che alla madre naturale, spetta anche alla militare madre che abbia adottato un minore. Tale congedo ha la durata massima di 5 mesi e, in caso di adozione nazionale, deve essere fruito entro i 5 mesi successivi allโeffettivo ingresso del minore nella famiglia della madre adottiva. Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo. Per i vari adempimenti connessi con la procedura di adozione, la madre militare puรฒ, altresรฌ, fruire di una licenza straordinaria senza assegni. In caso di adozione internazionale, il congedo di maternitร ha identica durata e modalitร di fruizione, ma puรฒ essere utilizzato anche prima dellโingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza allโestero previsto per lโincontro con lโadottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione. Nel caso in cui detto congedo non sia utilizzato durante il periodo di permanenza allโestero o lo sia solo in parte, la militare madre puรฒ fruire, a copertura del periodo necessario per lโincontro con lโadottando e gli adempimenti connessi con la richiamata procedura, di una licenza straordinaria senza assegni. La durata del periodo di permanenza allโestero รจ certificata dallโEnte che ha ricevuto lโincarico di curare la procedura di adozione. In caso di affidamento, la durata massima del congedo di maternitร รจ di 3 mesi, da fruire entro 5 mesi dallโingresso del minore nella famiglia. In analogia a quanto previsto per la madre naturale, se il bambino adottato รจ ricoverato in una struttura pubblica o privata, la madre adottiva ha facoltร di riprendere servizio, chiedendo la sospensione del congedo di maternitร , che potrร fruire, in tutto o in parte, a decorrere dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto puรฒ essere esercitato una sola volta per ogni figlio. Le licenze straordinarie senza assegni per lโadozione nazionale e internazionale sopra citate sono concesse dal Comandante di Corpo, non rientrano nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto, non riducono le ferie e la tredicesima mensilitร e sono computate per intero nellโanzianitร di servizio. d. Al personale collocato in licenza di maternitร รจ attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione dellโindennitร d’impiego operativo spettante ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 17, co. 8, L. 78/1983).
3. ANTICIPO DEL CONGEDO DI MATERNITAโ a. Lโinterdizione dal servizio del personale militare femminile in stato di gravidanza puรฒ essere anticipata, rispetto allโinizio del sopraindicato periodo di interdizione ordinaria, per uno o piรน periodi, per i seguenti motivi: (1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
(2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; (3) quando la militare non possa essere adibita ad altre mansioni. b. Lโinterdizione anticipata dal servizio รจ disposta: (1) dalla Direzione Territoriale del Lavoro, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni. In tali casi il provvedimento di interdizione puรฒ essere disposto dโufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivitร di vigilanza la richiamata Direzione Territoriale riscontri lโesistenza delle condizioni che danno luogo allโinterdizione. I citati provvedimenti della Direzione Territoriale del Lavoro sono definitivi; (2) dallโAzienda Sanitaria Locale (con modalitร definite con accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano), a domanda della militare interessata, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Il Comando/Ente di appartenenza della militare, appena venga a conoscenza del verificarsi dellโipotesi di una gravidanza a rischio della stessa, dovrร accertare che la richiamata istanza di interdizione dal servizio venga prontamente presentata e inoltrata ovvero, in caso di difficoltร da parte dellโinteressata, si farร carico di fungere da tramite per la produzione della detta domanda e il sollecito inoltro della stessa allโAzienda Sanitaria Locale. c. Al personale collocato in licenza di maternitร anticipata รจ attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
4. CONGEDO DI PATERNITร OBBLIGATORIO. Eโ stato previsto che il padre, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi allโevento, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni. Tali giorni: a. non sono fruibili ad ore; b. possono essere utilizzati anche in via non continuativa; c. sono da computare escludendo dal calcolo i giorni festivi e non lavorativi; d. non sono computabili nel limite dei 45 giorni annui; e. sono fruibili anche durante il congedo di maternitร della madre lavoratrice; f. spettano anche in caso di morte perinatale del figlio, da fruire nellโambito del suddetto arco temporale; g. sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario, nonchรฉ al padre che fruisce del congedo di paternitร alternativo di cui al precedente paragrafo. In caso di parto plurimo, la durata del congedo รจ aumentata a venti giorni lavorativi. Ai fini dellโesercizio del suddetto diritto, il militare padre comunica in forma scritta al Comando/Ente di appartenenza i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione allโevento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il suddetto personale รจ collocato in licenza di paternitร obbligatoria, con lโattribuzione del trattamento economico ordinario nella misura intera, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione dellโindennitร d’impiego operativo spettante ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 17, co. 8, L. 78/1983).
5. CONGEDO DI PATERNITAโ ALTERNATIVO a. Il militare padre naturale, dopo la nascita del figlio, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternitร o per la parte residua che sarebbe spettata alla – 28 – madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermitร di questโultima ovvero di abbandono, nonchรฉ in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto allโindennitร di cui allโart. 66 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Qualora la madre non eserciti attivitร lavorativa, il beneficio in argomento รจ ugualmente invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermitร della medesima nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio. Il militare padre che intenda avvalersi di tale diritto รจ tenuto a presentare al Comando/Ente di appartenenza la certificazione relativa alle suddette condizioni ed รจ collocato dal medesimo in licenza di paternitร . In caso di abbandono della madre, il militare padre รจ tenuto a renderne dichiarazione al Comando/Ente medesimo, ai sensi dellโart. 47 del D.P.R. n. 445/2000. b. Nellโipotesi di adozione di un minore, il militare padre puรฒ fruire del congedo di paternitร qualora la madre lavoratrice non si avvalga del congedo di maternitร , in caso di morte o grave infermitร della stessa, ovvero di abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre dopo lโingresso in famiglia del minore, e puรฒ utilizzarlo โproducendo la documentazione di cui al precedente sottoparagrafo a.โ alle stesse condizioni e per la medesima durata che sarebbero spettate alla madre, ivi compresa, in caso di adozione internazionale, la copertura del periodo di permanenza allโestero previsto per lโincontro con lโadottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione. Ai fini della concessione del predetto beneficio, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo. Per i vari adempimenti connessi con la procedura di adozione nazionale puรฒ, altresรฌ, fruire di una licenza straordinaria senza assegni. Per quella internazionale puรฒ, in ogni caso, fruire, indipendentemente dai benefici spettanti alla madre, di una licenza straordinaria senza assegni per il periodo di permanenza allโestero sopra richiamato, debitamente certificato dallโEnte che ha ricevuto lโincarico di curare la procedura di adozione. Le licenze straordinarie senza assegni sopra citate sono concesse dal Comandante di Corpo, non rientrano nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto, non riducono le ferie e la tredicesima mensilitร e sono computate per intero nellโanzianitร di servizio. c. Al personale collocato in licenza di paternitร รจ attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
6. LICENZA PER NASCITA DEL FIGLIO a. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, 2 giorni di licenza straordinaria non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, il beneficio si applica dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. b. Tali disposizioni, introdotte dai DD.PP.RR. 20 aprile 2022, n. 56 e n. 57 citati in premessa, si applicano โa decorrere dal 15 giugno 2022โ a tutto il personale militare con esclusione, al momento, del personale dirigente e del personale volontario non in servizio permanente. c. I 2 giorni di licenza straordinaria rimangono invariati anche in caso di parto plurimo.
7. CONGEDO PARENTALE a. Entrambi i genitori (anche adottivi o affidatari), hanno diritto di astenersi dal servizio, anche contemporaneamente, per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi, durante i primi 12 anni di vita del figlio. b. Tale astensione รจ riconosciuta anche nel caso in cui un solo genitore ne avesse diritto. – 29 – c. Il beneficio non puรฒ superare complessivamente il limite di 10 mesi. In caso di fruizione frazionata dellโastensione, tra un periodo e lโaltro della stessa, anche intervallati da periodi di licenza concessi ad altro titolo, deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio (anche della durata di un solo giorno). Tuttavia, nel caso in cui il padre lavoratore dovesse astenersi dal servizio per un periodo non inferiore a 3 mesi, il limite di 6 mesi รจ elevato a 7 ed il limite complessivo di 10 mesi รจ esteso ad 11 mesi. La durata del congedo รจ stabilita in 11 mesi, qualora il militare fosse lโunico genitore, ovvero lโaffidatario esclusivo (ex art. 337 quater del Codice civile). Il periodo di congedo non interrompe il decorso dellโanzianitร di servizio, concorre alla maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilitร . In caso di genitori adottivi o affidatari, il beneficio deve essere fruito entro i primi 12 anni dallโingresso del minore nel nucleo familiare, comunque non oltre la maggiore etร . d. Il militare avente diritto puรฒ usufruire del beneficio previa produzione di specifica istanza al Comando di Corpo (almeno 5 giorni prima dalla data di astensione) tesa a richiedere una licenza straordinaria, non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui. Lโistanza deve essere corredata di idonea documentazione probatoria (vale, nel senso, anche lโautocertificazione) afferente ai dati anagrafici, ai gradi di parentela, alla eventuale fruizione del beneficio del coniuge, parte di unโunione civile, convivente di fatto. La licenza deve essere concessa durante i 5 giorni di preavviso salvo casi di oggettiva impossibilitร . Il beneficio, fruibile nei primi sei anni di vita del figlio, รจ interamente retribuito, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione dellโindennitร d’impiego operativo spettante ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 17, co. 8, L. 78/1983), รจ concesso anche nel caso di parto plurimo fino a un massimo di 45 giorni allโanno, computati nella licenza straordinaria dellโanno di riferimento. Nel caso di: – coniugi militari, detti 45 giorni spettano a ciascun genitore; – parto plurimo, ogni militare ha diritto a fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli. In particolare, spetteranno 90 giorni nel caso di parto gemellare e 135 in quello trigemino. Lโindebito godimento dellโistituto รจ soggetto a specifiche valutazioni di tipo disciplinare e penale e deve essere documentata con assenza rubricata โaspettativa per assenze indebitamente fruiteโ. ร concesso al militare di chiedere la conversione di tale aspettativa con eventuale licenza ordinaria, qualora spettante. Qualora lโindebito godimento non sia imputabile allโinteressato, lโaspettativa รจ computabile ai fini dellโanzianitร di servizio. La normativa vigente assicura alla generalitร dei lavoratori militari il trattamento economico del 30%, nei primi 12 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 9 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare โdi cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annuiโ da fruire, perรฒ, nei primi 6 anni del figlio), nel rispetto dei seguenti limiti: (1) 3 mesi al padre (non trasferibili alla madre) (2) 3 mesi alla madre (non trasferibili al padre) (3) 3 mesi, in alternativa, tra madre e padre. Quando il congedo parentale eccede i 9 mesi complessivi (nei quali rientrano i 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito), non viene corrisposto alcun assegno ad entrambi i genitori. Nei primi sei anni di vita del figlio, รจ rimessa ad ogni militare la possibilitร di scegliere il godimento della licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita o soggetta a trattamento ridotto.
8. RIPOSI ORARI GIORNALIERI DEI GENITORI a. I militari genitori hanno diritto a fruire, durante il primo anno di vita del figlio, di 2 riposi giornalieri di unโora ciascuno, anche cumulabili tra loro, ridotti a uno se lโorario giornaliero di lavoro รจ inferiore a 6 ore. Mentre il diritto della madre รจ sempre invocabile dalla stessa, il militare padre puรฒ fruire del beneficio in argomento nei seguenti casi: (1) qualora il bambino sia affidato al solo padre; (2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto; (3) qualora la madre non sia lavoratrice dipendente; (4) qualora la madre svolga attivitร domestica in famiglia in qualitร di โcasalingaโ (il beneficio puรฒ essere richiesto anche in caso di nucleo ove sia presente un uomo non militare che svolga attivitร domestica); (5) in caso di morte o di grave infermitร della madre. Il diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attivitร lavorativa, ad eccezione del caso in cui questโultima non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete ed attuali ragioni, che il militare padre avrร lโonere di documentare. b. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui sopra vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. c. Si rappresenta che, mentre la militare madre puรฒ godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del padre, non รจ, invece, riconosciuta al militare padre tale possibilitร nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternitร o congedo parentale. Eโ, tuttavia, possibile concedere al militare padre i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altra analoga esigenza (stia, cioรจ, utilizzando il congedo di maternitร o quello parentale per accudire un altro figlio). I riposi orari giornalieri in argomento comportano il diritto dei militari genitori ad allontanarsi dalla sede di servizio, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e retribuzione del lavoro e non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilitร . Spettano anche ai genitori adottivi e affidatari e le relative disposizioni si applicano entro il primo anno dallโingresso del minore nella famiglia e non solamente nellโambito del primo anno di vita di questโultimo. d. I riposi in argomento sono giustificati mediante la concessione da parte del Comando/Ente di appartenenza di permessi orari di durata corrispondente.
9. LICENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO a. Ciascun militare genitore ha diritto di astenersi dal servizio, in alternativa allโaltro genitore lavoratore titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino (documentato da certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o con questโultimo convenzionato) entro i primi otto anni di vita del medesimo, per i seguenti periodi: (1) per tutto il periodo della malattia, nei primi tre anni di etร ; (2) per un massimo di 5 giorni lavorativi allโanno, tra i tre e gli otto anni di etร , dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. b. Per i detti periodi di astensione dal servizio non รจ corrisposta alcuna retribuzione, eccezion fatta per 5 giorni lavorativi per ciascuno dei primi tre anni di vita del figlio. Durante tale periodo di 5 giorni รจ corrisposta lโintera retribuzione fissa e continuativa, a – 31 – esclusione delle indennitร legate allโeffettivo impiego, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione dellโindennitร d’impiego operativo spettante ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 17, co. 8, L. 78/1983), e del compenso per lavoro straordinario. Qualora entrambi i genitori siano militari, i suddetti 5 giorni annui retribuiti sono fruibili, alternativamente, sia dal padre che dalla madre. La facoltร di astenersi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se lโaltro genitore non ne abbia diritto. Il periodo di astensione in argomento รจ computato nellโanzianitร di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria e alla tredicesima mensilitร (art. 48 del Decreto Legislativo n. 151/2001). Questa ultima disposizione non si applica allโEsercito, alla Marina e allโAeronautica, in virtรน dellโespressa previsione dellโart. 14, co. 2 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (recepimento del provvedimento di concertazione riguardante il personale delle Forze Armate), secondo cui tale assenza non riduce il periodo di licenza ordinaria e lโimporto della tredicesima mensilitร . Ai fini della fruizione del periodo di astensione dal servizio, il militare genitore รจ tenuto a presentare una dichiarazione, rilasciata ai sensi dellโart. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che lโaltro genitore, se lavoratore avente diritto al medesimo beneficio, non sia in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per lโanalogo motivo. c. Il diritto di cui sopra รจ invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. In tali casi il limite di etร di cui al precedente sottoparagrafo a., primo alinea, รจ elevato a 6 anni, mentre la disposizione di cui al secondo alinea si applica fino al compimento dellโottavo anno di etร . Qualora allโatto dellโadozione o dellโaffidamento, il minore abbia unโetร compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto medesimo puรฒ essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare. d. Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo. e. La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di licenza ordinaria di cui il militare genitore stia eventualmente fruendo. f. I giorni di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificati mediante unโapposita licenza straordinaria, concessa dal Comando/Ente di appartenenza, non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto.
10. TUTELA DELLโHANDICAP a. In base alla disciplina a sostegno della maternitร /paternitร (art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001), il militare genitore, anche adottivo o affidatario, di minore con handicap in situazione di gravitร accertata ai sensi dellโart. 4, co. 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto โin alternativa allโaltro genitore lavoratoreโ entro il compimento del dodicesimo anno di vita di ciascun figlio con handicap, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Ai sensi dellโart. 34, co. 2 del Decreto Legislativo n. 151/2001, per tutto il periodo di prolungamento del citato congedo รจ dovuto un trattamento economico del 30%. Lโattuale quadro normativo prevede che i genitori, anche adottivi: (1) con bambini fino a tre anni di etร , hanno la possibilitร di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile (di cui allโart. 33, co. 3 della Legge n. 104/1992) ovvero delle 2 ore di riposo giornaliere (di cui allโart. 42, co. 1 del Decreto Legislativo n. 151/2001) ovvero del cennato prolungamento del congedo parentale; (2) con bambini oltre i tre anni e fino ai 12 anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; (3) con figli oltre i 12 anni di etร possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. (4) In presenza di piรน figli con handicap in situazione di gravitร , รจ prevista la concessione dei predetti tre giorni di permesso mensile nella misura plurima corrispondente al numero dei soggetti da assistere, quando il militare genitore non possa sopperire, per la natura dellโhandicap, alle necessitร assistenziali di piรน figli handicappati utilizzando tre soli giorni di permesso mensile. b. Per quanto concerne, invece, la disciplina dettata dalla Legge n. 104/1992 relativamente al beneficio dei tre giorni di permesso mensile retribuito per lโassistenza a congiunti con handicap in situazione di gravitร , a seguito delle modifiche apportate in materia, si rinvia alle disposizioni emanate dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dellโArma dei Carabinieri nellโambito applicativo di rispettiva competenza. Al riguardo, si evidenzia che: (1) a decorrere dal 1ยฐ giugno 2014, nei confronti del personale militare che beneficia dei riposi (2 ore al giorno) e dei permessi (3 giorni al mese) di cui allโart. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 non si applica la decurtazione proporzionale della licenza ordinaria, quando essi non siano cumulati con il congedo parentale; (2) la fruizione dei predetti 3 giorni di permesso mensile puรฒ avvenire anche in forma frazionata, per un massimo complessivo di 18 ore mensili, anche frazionabili in minuti; (3) nellโarco dello stesso mese non รจ possibile alternare la fruizione in ore con quella in giorni; (4) possono cumularsi tra loro i permessi facenti capo a diversi disabili (ad esempio: due disabili in famiglia danno diritto alla fruizione di 6 giorni o 36 ore); (5) la L. 104/1992, nella sua piรน recente formulazione, ha eliminato la figura del referente unico, con la conseguenza che i permessi retribuiti facenti capo al disabile possono essere fruiti, in alternativa, da piรน familiari.
11. TUTELA DELLA GENITORIALITAโ Al personale militare si applicano i seguenti istituti, piรน diffusamente illustrati nelle citate Linee Guida emanate dallo Stato Maggiore della Difesa in materia di โPari opportunitร , tutela della famiglia e della genitorialitร โ: (1) esonero dalla sovrapposizione completa dellโorario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di etร per provvedere alle materiali esigenze del minore; (2) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di etร del figlio; (3) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di etร del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore; (4) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di etร del figlio convivente; (5) divieto di inviare in missione allโestero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piรน di una giornata, senza il consenso dellโinteressato, il personale con figli di etร inferiore a 3 anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; (6) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile, per il quale risultano giร godere delle agevolazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104; (7) possibilitร per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di etร , di frequentare il corso di formazione presso la scuola piรน vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; (8) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore; (9) diritto, per i genitori di studenti del primo ciclo dellโistruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui allโart. 1 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, a usufruire, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, di orari di lavoro flessibili per lโassistenza alle attivitร scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dellโistruzione ai sensi dellโart. 7 della citata Legge n. 170/2010 (disposizione applicabile a decorrere dal 15 giugno 2022). Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i suddetti benefici si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
12. CONGEDI RETRIBUITI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI NELLA VITA LAVORATIVA a. Il personale militare ha diritto (ai sensi dellโart. 42, commi 5 e ss. del Decreto Legislativo n. 151/2001), a un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, della durata massima di 2 anni da fruire nel corso della vita lavorativa, per lโassistenza a ciascuna persona con handicap in situazione di gravitร accertata ai sensi dellโart. 4, co. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La norma stabilisce il seguente ordine di prioritร per i congiunti da ammettere al beneficio: (1) coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave (al coniuge convivente sono equiparati la parte di unโunione civile e il convivente di fatto); (2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte di unione civile convivente o del convivente di fatto; (3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte di unione civile convivente, il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilitร di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti); (4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, la parte di unione civile convivente, il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (consolidata indisponibilitร di tutti i soggetti menzionati); (5) un parente o affine entro il terzo grado conviventi della persona in situazione di handicap grave, sempre in caso di indisponibilitร dei predetti soggetti (ipotesi introdotta dal richiamato Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, art. 2, co. 1, lettera n). b. Si evidenzia che, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, per patologie invalidanti si intendono quelle acute o croniche che:
(1) determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dellโautonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; (2) necessitano di assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; ๏ญ richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. c. Quanto al concetto di mancanza di cui al precedente sottoparagrafo a., la medesima circolare ha stabilito che sono riconducibili a esso, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni giuridiche assimilabili a queste ultime che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e lโabbandono, risultanti da documentazione dellโautoritร giudiziaria o di altra pubblica autoritร . d. Il requisito della convivenza, previsto per chi assiste il coniuge, per il figlio che assiste un genitore, per chi assiste un fratello/sorella o un parente/affine entro il terzo grado, non รจ invece richiesto per i genitori che assistono un figlio. Come indicato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, tale requisito della convivenza: (1) non รจ limitato alle persone che coabitano nella stessa unitร abitativa (casa singola, appartamento, ecc.), ma รจ estensibile a individui che risiedano allo stesso numero civico, benchรฉ in piani e interni diversi; (2) deve essere provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione; (3) al fine di agevolare lโassistenza della persona disabile, potrร ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia lโiscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui allโart. 32 del D.P.R. n. 223/1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. (4) Si puntualizza che, ai sensi dellโart. 42, co. 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il diritto al congedo in argomento spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo, ferma restando la mancanza dei familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e la presentazione da parte del militare richiedente, prima della data di inizio del congedo medesimo, della documentazione comprovante lโavvenuta instaurazione della convivenza. e. La fruizione del congedo retribuito non รจ condizionata dal presupposto della titolaritร ai 3 giorni di permesso mensile per lโassistenza al disabile, come previsto nella precedente formulazione della norma. Inoltre, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, per lโassistenza a ciascuna persona in situazione di handicap grave una sola persona puรฒ fruire sia dellโastensione retribuita in argomento sia dei 3 giorni di permesso mensile di cui allโart. 33, co. 3 della Legge n. 104/1992. Solo nel caso in cui la persona disabile sia un figlio, entrambi i genitori possono fruire, alternativamente, tanto della citata astensione retribuita quanto dei 3 giorni di permesso mensile, purchรฉ i due benefici non siano utilizzati negli stessi giorni. Nella suddetta circolare รจ, altresรฌ, specificato che: (1) puรฒ fruire del congedo straordinario e dei citati tre 3 giorni di permesso mensile nellโambito dello stesso mese anch e il dipendente che assiste il coniuge, un genitore o un fratello che si trovino in stato di handicap grave; (2) nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo straordinario (ovvero di ferie, aspettative o altre tipologie di permesso) e dei giorni di permesso mensile di cui sopra, questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non รจ prevista una loro riduzione proporzionale. Pertanto, a eccezione del caso in cui entrambi i genitori assistono un figlio con handicap in situazione di gravitร , non รจ possibile che un militare sia ammesso alla fruizione di uno dei due benefici piรน volte citati (congedo straordinario e 3 giorni di permesso mensile) quando lโaltro sia in godimento da parte di unโaltra persona; egli potrร , pertanto, fruire di uno o di entrambi i benefici solo qualora risulti lโunico soggetto che utilizza tali istituti. Si soggiunge che, poichรฉ lโordine dei soggetti possibili beneficiari รจ stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si puรฒ โscorrereโ in favore del legittimato di ordine successivo, si ritiene che esso sia inderogabile. Pertanto, per lโindividuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far โscattareโ la legittimazione del soggetto successivo, nรฉ dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, a esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore). La rinuncia alla titolaritร del beneficio in favore di altri congiunti puรฒ, pertanto, essere effettuata solo tra soggetti di pari ordine, come, a esempio, tra figli per lโassistenza a un genitore o tra fratelli per lโassistenza a un altro fratello. Di quanto sopra i Comandanti di Corpo dovranno tenere conto ai fini della concessione da parte loro della licenza straordinaria con assegni che giustifica lโassenza dal servizio per la fruizione dellโastensione retribuita in argomento. f. Il co. 5-bis dellโart. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 fissa in 2 anni nellโarco della vita lavorativa la durata massima dellโastensione retribuita fruibile da una persona per lโassistenza di ciascuna persona con handicap in situazione gravitร . Il congedo รจ accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo il caso in cui i sanitari richiedano la presenza della persona che lo assiste. g. Il co. 5-ter prevede che durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire unโindennitร corrispondente allโultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo รจ coperto da contribuzione figurativa. Lโindennitร e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo, per lโanno 2022, di โฌ 49.664,00 (detto importo รจ rivalutato annualmente). h. Il co. 5-quater dispone, in caso di utilizzo frazionato del beneficio per periodi non superiori a 6 mesi, la possibilitร di fruire di permessi non retribuiti e non coperti da contribuzione figurativa in misura pari ai giorni di licenza ordinaria che sarebbero stati maturati se il dipendente fosse rimasto in servizio in tali periodi. i. Il co. 5-quinquies prevede che, i periodi di fruizione del beneficio non sono utili ai fini della maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, che devono, pertanto, essere proporzionalmente decurtati. Tuttavia, ai sensi dellโart. 858, co. 3-ter del COM i medesimi periodi sono computati nellโanzianitร valida ai fini della progressione di carriera. j. Da tener presente che il beneficio di cui allโart. 42, commi 5 e ss. del Decreto Legislativo n. 151/2001 rappresenta una species nellโambito del genus del congedo previsto dallโart. 4, co. 2 della Legge n. 53/2000, disciplinato al successivo paragrafo denominato โPermessi e congedi per eventi e cause particolariโ, sottoparagrafo b.; pertanto, la durata del periodo complessivo a disposizione di ciascun militare รจ, comunque, quello di 2 anni nellโarco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo รจ fruito. k. Nel rammentare che lโastensione dal servizio in argomento รจ giustificata mediante la concessione, da parte del Comandante di Corpo, di una licenza straordinaria con assegni, non computabile nel limite massimo annualmente previsto per il predetto istituto, si soggiunge che tra un periodo di tale licenza e uno successivo รจ necessaria lโeffettiva ripresa del servizio. Ciรฒ รจ da ritenere valido anche se i periodi non continuativi di fruizione di tale beneficio sono intervallati da giorni di licenza concessi ad altro titolo. Non รจ possibile, pertanto, chiedere di fruire di un periodo di astensione dal servizio a tale titolo che vada dal lunedรฌ al venerdรฌ di una settimana โo per un numero minore di giorni, anche facendolo precedere o seguire da giorni di licenza ordinaria o di altro tipoโ e subito dopo un periodo di astensione allo stesso titolo decorrente dal lunedรฌ successivo. Prima della fruizione di periodi successivi di tale beneficio, dovrร perciรฒ necessariamente aver luogo una ripresa effettiva del servizio, anche per un solo giorno. l. ร fatto obbligo ai Comandi di appartenenza di comunicare lโavvenuta concessione dellโistituto allโOrgano di impiego e alla Direzione Generale per il Personale Militare. m. In annesso al presente compendio รจ stato predisposto un modello aggiornato di concessione del congedo retribuito.
13. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA Alle richieste di licenza o di permesso di cui ai paragrafi precedenti dovrร essere allegata la relativa documentazione probatoria. Al riguardo, si precisa che i documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela potranno essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi della normativa vigente. Con le dette autocertificazioni potranno, altresรฌ, essere documentate le situazioni relative alla prestazione o allโastensione dal lavoro o dal servizio dellโaltro genitore dei figli del militare richiedente โche dovranno essere avallate dal datore di lavoro o dallโEnte presso cui lโaltro genitore presta servizioโ a seconda dei casi prospettati. Dovranno, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermitร , rilasciati โin via prioritaria e ove non disposto diversamenteโ dallโUfficiale medico di Corpo, ovvero da Medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati. Resta inteso che il Comandante di Corpo ha facoltร di richiedere agli interessati qualunque tipo di certificazione suppletiva ritenuta necessaria per lโaccertamento della titolaritร ai benefici sopra elencati, oltrechรฉ di intraprendere le opportune azioni per accertare, se del caso, la veridicitร delle situazioni rappresentate a corredo delle istanze di concessione dei benefici medesimi.
14. PERMESSI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI b. PERMESSI RETRIBUITI ANNUI (1) Il personale militare ha diritto, ai sensi dellโart. 4, co. 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, a 3 giorni complessivi di permesso retribuito allโanno in caso di decesso del nonno, della nonna ovvero del nipote o della nipote in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi, nonchรฉ di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica diverso da quelli per il decesso dei quali รจ giร prevista la concessione della โlicenza straordinaria per morte di un congiuntoโ (genitori, coniuge, parte di unโunione civile di cui allโart. 1, co. 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto di cui allโart. 1, co. 36 della legge medesima, figli, suoceri, tutore, coniuge del tutore, patrigno, matrigna, fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna). (2) La concessione dei citati permessi retribuiti, sempre nellโambito dei predetti 3 giorni complessivi annui puรฒ, inoltre, essere richiesta in caso di documentata grave infermitร : (a) del padre, della madre, del figlio, della figlia, del fratello, della sorella, del coniuge, anche legalmente separato, della parte di unโunione civile, del convivente di fatto, che non comporti un imminente pericolo di vita; (b) del nonno, della nonna ovvero del nipote o della nipote in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi; – 37 – (c) di un soggetto componente la famiglia anagrafica del richiedente, qualora tale infermitร non comporti un imminente pericolo di vita. Ove, invece, sussista imminente pericolo di vita, affinchรฉ il beneficio in argomento possa essere concesso, la persona colpita dallโinfermitร dovrร essere diversa da quelle per le gravissime condizioni delle quali รจ giร prevista la concessione della โlicenza straordinaria per imminente pericolo di vita di un congiuntoโ. (3) Resta salva la facoltร del militare di beneficiare dei 3 giorni di permesso retribuito nel caso di decesso o grave infermitร di tutti i cennati soggetti, qualora lโinteressato abbia esaurito per varie motivazioni la licenza straordinaria fruibile nellโanno. (4) Per fruire dei permessi in argomento, lโinteressato รจ tenuto a comunicare al Comando/Ente da cui dipende lโevento che dร titolo alla concessione degli stessi e i giorni in cui saranno fruiti. I giorni di permesso richiesti โnellโambito dei quali non vanno considerati i giorni festivi e quelli non lavorativiโ devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dallโaccertamento dellโinsorgenza della grave infermitร o della necessitร di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. (5) Nel caso di documentata grave infermitร di cui al precedente co. (2), il militare puรฒ concordare per iscritto con il Comandante del Comando/Ente di appartenenza, in alternativa allโutilizzo dei 3 giorni di permesso, diverse modalitร di espletamento dellโattivitร lavorativa, attraverso la concessione di permessi orari giornalieri, anche per periodi superiori a 3 giorni, che comportino una riduzione dellโorario di lavoro complessivamente non inferiore a quello dei giorni di permesso che vengono sostituiti (considerando un giorno di permesso equivalente a 6 ore lavorative). Nel periodo di utilizzo di tale particolare forma di espletamento dellโattivitร lavorativa, il Comandante del Comando/Ente puรฒ richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermitร , secondo modalitร indicate nellโaccordo scritto di cui sopra, mediante la produzione di idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, dalla relativa struttura sanitaria. La riduzione dellโorario di lavoro in argomento deve avere inizio entro 7 giorni dallโaccertamento dellโinsorgenza della grave infermitร o della necessitร di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. (6) Quando sia accertato il venir meno della grave infermitร alla base della concessione del detto beneficio, il militare รจ tenuto a riprendere immediatamente servizio. Il periodo di permesso eventualmente non goduto puรฒ essere utilizzato per altri eventi analoghi che dovessero verificarsi nel corso dellโanno. (7) I permessi in argomento sono concessi dal Comando/Ente di appartenenza e sono cumulabili con quelli previsti per lโassistenza delle persone con handicap in situazione di gravitร di cui allโart. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
c. CONGEDI NON RETRIBUITI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI NELLA VITA LAVORATIVA (1) Il personale interessato puรฒ richiedere, ai sensi dellโart. 4, co. 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di astensione dal servizio per gravi motivi, relativi alla situazione personale o della propria famiglia anagrafica, nonchรฉ dei seguenti congiunti, anche se non conviventi: (a) coniuge, parte di unโunione civile, convivente di fatto; (b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottati; (c) discendenti prossimi, anche naturali; (d) genitori, anche adottivi; (e) ascendenti prossimi, anche naturali; (f) generi e nuore; (g) suoceri; (h) fratelli e sorelle germani o unilaterali; (i) portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. (2) Per gravi motivi si intendono: (a) le necessitร familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al co. (1) del presente sottoparagrafo; (b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nellโassistenza delle suddette persone; (c) le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il militare interessato; (d) le situazioni, riferite alle persone di cui al numero (1) del presente sottoparagrafo, a esclusione del militare richiedente, che derivino da: ๏ญ patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dellโautonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, posttraumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; ๏ญ patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; ๏ญ patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; ๏ญ patologie dellโinfanzia e dellโetร evolutiva, aventi le caratteristiche delle 3 categorie appena citate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestร . (3) Lโastensione dal servizio in argomento puรฒ essere utilizzata per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nellโarco della vita lavorativa del militare richiedente. Tuttavia, come giร rappresentato al paragrafo denominato โCongedi retribuiti per la durata massima di due anni nella vita lavorativaโ, sottoparagrafo j., tale beneficio si cumula con quello eventualmente concesso ai sensi dellโart. 42, commi 5 e ss. del Decreto Legislativo n. 151/2001 e la durata complessiva a disposizione di ciascun militare รจ, comunque, quella di 2 anni nellโarco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo รจ fruito. Allโatto della cessazione dal servizio deve essere rilasciata allโinteressato unโattestazione del periodo di astensione fruito. (4) Il limite di 2 anni si computa secondo il calendario comune, calcolando nel periodo di astensione dal servizio i giorni festivi e non lavorativi; le frazioni del detto beneficio inferiori al mese si sommano tra loro e si considera raggiunto il mese quando il totale delle frazioni corrisponde a 30 giorni. (5) Durante il periodo di astensione dal servizio, il militare richiedente non ha diritto alla retribuzione e non puรฒ svolgere alcun tipo di attivitร lavorativa. Il periodo non รจ computato nellโanzianitร di servizio nรฉ ai fini previdenziali. Lโinteressato puรฒ procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. (6) In attesa della regolamentazione della procedura per la richiesta e la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, ovvero per il diniego del beneficio in argomento, da stabilire, a mente dellโart. 2, co. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 278/2000, nellโambito dei provvedimenti di recepimento della concertazione, il Comandante del Comando/Ente รจ tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del beneficio, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne lโesito al richiedente. Lโeventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo eย determinato, la concessione parziale del beneficio โqualora sia verificata la presenza dei requisiti indicati nella presente direttivaโ devono essere motivati sulla base di gravi e inderogabili esigenze di servizio ovvero delle ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del militare dipendente. Lโinteressato puรฒ chiedere un riesame dellโistanza, che deve essere definito nei successivi 20 giorni. (7) Il richiamato beneficio puรฒ, inoltre, essere richiesto per il decesso: (a) del coniuge, del convivente di fatto, di parte di unione civile; (b) anche legalmente separato; (c) di un parente entro il secondo grado, anche non convivente; (d) di un soggetto componente la famiglia anagrafica del militare, per il quale il richiedente non possa utilizzare i 3 giorni di permesso retribuito previsti al precedente sottoparagrafo a., numero (1), ovvero la licenza straordinaria per morte di un congiunto. Nel caso in cui la richiesta riguardi periodi non superiori a 3 giorni, il Comandante del Comando/Ente รจ tenuto a esprimersi entro 24 ore dalla presentazione della stessa e a motivare lโeventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni di servizio o organizzative, nonchรฉ ad assicurare che il beneficio venga, comunque, fruito entro i successivi 7 giorni. (8) Il militare richiedente ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del temine del periodo di astensione richiesto, dandone preventiva comunicazione al Comando/Ente cui รจ effettivo. (9) Lโastensione dal servizio di cui al presente sottoparagrafo รจ giustificata con la concessione, da parte del Comandante del Comando/Ente di appartenenza, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni, avente gli effetti di cui al precedente numero (5), non compresa nel limite massimo di 45 giorni annui previsti per tale istituto dalla normativa vigente. I Comandi/Enti interessati, in ragione delle ricadute del beneficio in argomento sullโanzianitร di servizio e sulla sospensione del trattamento economico e previdenziale, dovranno fornire immediata comunicazione della concessione della predetta licenza straordinaria agli Enti amministratori competenti, nonchรฉ a questa Direzione Generale, II Reparto: (a) 4^ Divisione per gli Ufficiali e 5^ Divisione per i Sottufficiali, estendendola al competente Stato Maggiore di F.A./Comando Generale dellโArma dei Carabinieri; (b) 6^ Divisione per i Graduati dellโEsercito, della Marina e dellโAeronautica, estendendola al competente Stato Maggiore di F.A. Per il personale dellโArma dei Carabinieri, appartenente al ruolo Appuntati e Carabinieri, le anzidette comunicazioni dovranno, invece, essere inviate direttamente al citato Comando Generale. Parimenti, i Comandi/Enti sono tenuti a inviare immediata comunicazione alle suddette Divisioni di questa Direzione Generale dellโeventuale rientro anticipato in servizio rispetto a quanto originariamente richiesto dallโinteressato. Si evidenzia che la detrazione di anzianitร , formalizzata dalla Direzione Generale in ossequio alle norme vigenti al momento del rientro in servizio dellโinteressato, potrebbe incidere sullโavanzamento qualora il periodo di congedo fruito determini la perdita del requisito di anzianitร minima prevista per lโinserimento nella medesima aliquota. Pertanto, lโAmministrazione si riserva la facoltร di sospendere lโefficacia dei provvedimenti nel frattempo adottati, nelle more della verifica del mantenimento del predetto requisito.
d. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA (1) Quando lโevento che dร titolo ai permessi o allโastensione dal servizio di cui ai sottoparagrafi a. e b. รจ il decesso, il militare richiedente i detti benefici รจ tenuto a – 40 – documentare tale causa con la relativa certificazione ovvero, nei casi consentiti (per coniuge, ascendente o discendente), con dichiarazione sostitutiva. (2) I militari che richiedono la fruizione dei permessi per grave infermitร , di cui al sottoparagrafo a., o dellโastensione dal servizio per le patologie di congiunti, elencate al sottoparagrafo b., numero (2), devono presentare idonea documentazione โ rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, dalla relativa struttura sanitariaโ dalla quale si evinca la situazione sanitaria della persona da assistere. La certificazione relativa alle richieste dei permessi per grave infermitร deve essere presentata al Comando/Ente di appartenenza entro 5 giorni dalla ripresa dellโattivitร lavorativa del militare; quella relativa alle citate patologie deve invece essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda di astensione dal servizio.
QUI LO SPECCHIO RIEPILOGAYIVO DELLE LICENZE
QUI LO PCCHIO RIEPILOGATIVO DEI PERMESSI E DEI RIPOSI