Difesa: Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari

Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari. Edizione 2022. Modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.

Seguito circolare n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.

1. Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2022, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, che ha introdotto nuove disposizioni volte a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

2. In fase di prima applicazione, nelle more dell’adozione di eventuali disposizioni di raccordo con gli istituti previsti nei provvedimenti di concertazione nonché con i principi di specificità dell’ordinamento militare, da condividere con i competenti organi delle Forze Armate e della Rappresentanza militare, si comunica quanto segue, relativamente agli istituti di cui si tracciano i caratteri salienti.

a. Introduzione del “Congedo di paternità obbligatorio”. E’ stato previsto che il padre, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi all’evento, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni. Tali giorni:

 non sono fruibili ad ore;

 possono essere utilizzati anche in via non continuativa;

 sono da computare escludendo dal calcolo i giorni festivi e non lavorativi;

 sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;

 spettano anche in caso di morte perinatale del figlio, da fruire nell’ambito del suddetto arco temporale;

 sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario, nonché al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui al precedente paragrafo.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, il militare padre comunica in forma scritta al Comando/Ente di appartenenza i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto

Il suddetto personale è collocato in licenza di paternità obbligatoria, con l’attribuzione del trattamento economico ordinario nella misura intera.

b. Modifiche relative al “Congedo parentale”. Qualora il militare sia l’unico genitore, ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio, la durata del congedo parentale è stabilita in undici mesi.

Ferme restando le disposizioni relative alla licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita (massimo 45 giorni nei primi sei anni di vita del figlio), per i periodi di licenza straordinaria per congedo parentale che copre il residuo periodo di congedo parentale spettante fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, è corrisposto il 30% del trattamento economico fisso e continuativo, sino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall’altro genitore, di un massimo di nove mesi complessivi, nel rispetto dei seguenti limiti:

 tre mesi al padre, non trasferibili alla madre;

 tre mesi alla madre, non trasferibili al padre;

 tre mesi, in alternativa, tra madre e padre.

Per i periodi di congedo parentale eccedenti i nove mesi complessivi del beneficio (nei quali rientrano i 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito), a entrambi i genitori non è corrisposto alcun assegno.

Nel caso in cui il militare sia l’unico genitore, ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio, la durata del congedo parentale retribuito al 30% è stabilita in nove mesi (comprensivi dei 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito).

In caso di adozione o affidamento, i nove mesi di congedo parentale per i quali è prevista la corresponsione del 30% del trattamento economico fisso e continuativo decorrono dalla data dell’ingresso del minore nella famiglia e il diritto al loro utilizzo può essere esercitato per un periodo di dodici anni da tale data.

c. Modifiche relative al “Congedo biennale per assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità”.

Al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile di cui all’art. 1, comma 20 della Legge n. 76/2016 e il convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36 della medesima legge.

3. Si fa riserva di eventuali ulteriori disposizioni.

La circolare integrale la trovi QUI

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