https://drive.google.com/file/d/1USEGe7uf2sJgFOtBodsIrR3flDgM2BgY/view?fbclid=IwAR2ATfNhTBWoXdPWSKXE4wBnPzX0IPxXvcXil2t6Ha2PLlotd284eB_K9-Y

DDL S. 1575: Disposizioni in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

In senato il DL 1575 dopo l’Iter  contenente le disposizioni in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio.

Il Disegno di Legge prevede la possibilità di ricorrere al personale appartenente alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale.

Art. 1.

Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità e controllo del territorio, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 89, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche per quanto concerne il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, è autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate.

Il personale di cui al primo periodo, alle dipendenze del capo di stato maggiore dell’Esercito, è posto a disposizione dei prefetti delle province, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza nonché di perlustrazione e pattuglia, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il piano può essere autorizzato per un periodo di ventiquattro mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 4.000 unità.

2.Il piano di impiego del personale di cui al comma 1 è adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal capo di stato maggiore dell’Esercito, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro della difesa riferisce annualmente in merito alle competenti Commissioni parlamentari.

3.Nell’esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri opera con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all’identificazione e all’immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale.

Ai fini dell’identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri.

Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 349 del codice di procedura penale.

4.Al personale impiegato nell’esecuzione dei servizi di cui al presente articolo è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell’articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque di ammontare non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

IL  DL COMPLETO è CONSULTABILE QUI

 

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