Un militare della Marina è finito nei guai per aver impartito lezioni di ballo mentre era in convalescenza per una lombosciatalgia.
Condannato dal tribunale Militare di Verona alla pena di otto mesi e venti giorni di reclusione militare per il reato continuato di simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravata e continuata, ha dovuto affrontare anche la Corte dei Conti, perché citato dal Ministero della Difesa per danno erariale e danno all’immagine. Il giudice però ha concordato con la difesa su una riduzione della condanna. Di seguito gli estremi della sentenza.
Il militare, un Capo di I^ Classe , secondo l’accusa , mentre era in servizio a bordo della Fregata “Omissis”, aveva ottenuto ventiquattro giorni consecutivi di licenza di convalescenza dissimulando una inesistente lombalgia acuta, al fine di svolgere nello stesso periodo l’attività retribuita di istruttore di balli caraibici.
Il Ministero della Difesa, ne aveva quindi chiesto la condanna al pagamento della somma complessiva di € 5.285,70 le 1.785,30 a titolo di danno patrimoniale per le retribuzioni indebite conseguite, oltre a 3.500€ a titolo di danno all’immagine, in favore del Ministero della Difesa.
L’Ufficio requirente ha prodotto, quali elementi probatori, la sentenza con cui il G.LP. Militare di Verona ha applicato la pena di otto mesi e venti giorni di reclusione militare per il reato continuato di simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravata e continuata e il relativo fascicolo del P.M.
Con la memoria di controdeduzioni e la successiva comparsa di costituzione e risposta, il militare, dopo avere riconosciuto di non possedere elementi sufficientemente idonei per dimostrare l’insussistenza dei reati contestati, sosteneva che la lesione arrecata all’immagine della Marina militare non raggiungesse la soglia minima di offensività in quanto la vicenda non era stata minimamente ripresa dagli organi di stampa e la notizia della medesima era circolata solo all’interno del Comando della Marina.
In sede di audizione, riconoscendo sostanzialmente la verità dei fatti, si è dichiarato disponibile, al fine di definire immediatamente il procedimento, a risarcire il danno patrimoniale e quello dell’immagine nei limiti della somma complessiva di 3.500,00€.
In sede di discussione, il P.M. si è rimesso alla volontà del Collegio non opponendosi, in linea di principio alla riduzione della condanna nei limiti dell’importo richiesto dal convenuto, stante il comportamento processuale completamente ammissivo sia in sede penale che in se dell’odierno giudizio di responsabilità.
Il petitum del presente giudizio – sostiene il giudice – è costituito dalla domanda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti dell’odierno convenuto per il danno patito dal Ministero della Difesa in conseguenza dell’ingiustificata assenza dal servizio per il periodo indicato in fatto.
L’azione erariale -continua il giudice – deve ritenersi fondata alla luce sia della sentenza di applicazione della pena del Tribunale Militare di Verona , divenuta irrevocabile, sia della sostanziale ammissione dello stesso convenuto che si è dichiarato prontamente disponibile a versare la somma indicata dal P.M. corrispondente alla retribuzione percepita nel periodo contestato oltre ad un’ulteriore somma a titolo di danno all’immagine.
Sul punto si ritiene di limitare l’importo dovuto alla minore somma di e 3.500,00, come ha chiesto la difesa con la non opposizione della Procura erariale in udienza, sia per l’importo non elevato del danno patrimoniale cagionato (€: 1.785,30) sia per il comportamento processuale tenuto, teso a non celare la propria condotta, affrontando consapevolmente le relative conseguenze.
Pertanto – conclude il giudice- il militare sarà tenuto a rimborsare la somma complessiva di € 3.500,00 e 1.785,30, a titolo di danno patrimoniale per le retribuzioni indebite conseguite e 1.714,70€ a titolo di danno all’immagine.
METTI UN LIKE ALLA NOSTRA PAGINA FB, CLICCA QUI. SIAMO ANCHE SU TELEGRAM, ENTRA NEL NOSTRO CANALE, CLICCA QUI