L’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 pone in capo al Sostituto d’Imposta l’obbligo di provvedere, entro il 28 febbraio di ogni anno, ad effettuare le operazioni di conguaglio tra le imposte dovute e le ritenute già operate sui redditi corrisposti agli amministrati nell’anno precedente, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR).
In ottemperanza alla norma sopra richiamata, il MEF-NoiPA, che materialmente svolge le attività connesse alle funzioni di sostituto d’imposta in capo allo scrivente, ha provveduto ad effettuare i conguagli e ad applicare integralmente le relative risultanze a credito o a debito nel cedolino di febbraio 2025.
Nei casi in cui l’importo del cedolino di febbraio non sia stato sufficiente per l’integrale recupero del conguaglio a debito, la parte residua sarà applicata nelle mensilità successive.
A tal proposito, si rammenta che, in assenza di una specifica previsione normativa, non è possibile rateizzare il debito discendente dalle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, fatta eccezione per i soli conguagli a debito relativi al trattamento integrativo di cui all’art. 1 del D.L. 3/2020 (cd. “bonus Renzi”) di importo pari o superiore a 60 euro, per i quali l’eventuale recupero è attuato, per espressa previsione normativa, in n. 8 rate (da febbraio a settembre).
Anche per quest’anno, il beneficio fiscale di cui al DPCM 24 giugno 2024 (cd. “defiscalizzazione”), è stato riconosciuto direttamente in occasione del conguaglio fiscale, confluendo nei codici dedicati al conguaglio Irpef (008 Conguaglio Irpef a credito / 666 conguaglio Irpef a debito).
In sede di conguaglio fiscale, ove sia stata riscontrata la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, si è provveduto inoltre al recupero totale o parziale del cosiddetto “bonus Natale” erogato nel mese di dicembre 2024. Si comunica, infine, che nell’area personale del portale NoiPA, sarà resa disponibile, entro il 16 marzo 2025, la Certificazione Unica 2025 (CU2025) relativa ai redditi percepiti nell’anno d’imposta 2024.
A tal proposito si evidenzia che:
– per il personale in servizio attivo la CU2025 risulta conguagliata; pertanto in essa, in relazione al reddito percepito (punto 1 o 2) sono riportate le ritenute Irpef pagate (punto 21) e le detrazioni effettivamente riconosciute (punto 374), nonché gli importi delle addizionali Irpef (regionali e comunali) dovute sui redditi percepiti nel 2024 (punti 22, 27 e 29), che saranno prelevate sui cedolini da marzo a novembre 2025;
– per il personale congedato nel 2024 o prima del 1° febbraio 2025, la CU2025 non è stata conguagliata, proprio perché il sostituto d’imposta è impossibilitato a trattenere gli importi dovuti in quanto non più in servizio; pertanto, non è stata determinata l’Irpef effettivamente dovuta, non sono indicate le detrazioni né sono state determinate le addizionali Irpef regionali e comunali (i campi 22, 27 e 29 sono vuoti), e il campo “ritenute” (punto 21) riporta solo l’importo delle ritenute Irpef trattenute dal sostituto d’imposta nei cedolini stipendiali del 2024.
In capo a tali soggetti rimane l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, così come specificato nelle annotazioni della CU2025 (“Conguaglio non effettuato. Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”).
Nella scheda in allegato sono riportate informazioni specifiche in merito alle voci di conguaglio presenti nel cedolino NoiPA del mese di febbraio 2025.
Nella circolare del CUSI del 3 marzo, sono state specificate le novità introdotte per l’anno d’imposta 2024
a) Determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche La determinazione dell’IRPEF lorda è stata effettuata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 28.000 euro, 23 per cento;
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
oltre 50.000 euro, 43 per cento.
b) Adeguamento dell’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro (Art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216) La detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR è innalzata ad euro 1.955,00.
c) Adeguamento dei criteri di verifica della soglia di incapienza per l’attribuzione del trattamento integrativo (Art. 1, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216). La somma dovuta a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi da lavoro dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
d) Adeguamento del calcolo della detrazione per oneri al 19% (Art. 2, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216) Il D.Lgs. 216/2023 stabilisce che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 50mila euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, per il 2024, è diminuito di un importo pari a 260 euro in relazione alle seguenti tipologie di oneri:
oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal citato TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie;
erogazioni liberali in favore dei partiti politici; premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
e) Gestione dell’indennità di tredicesima mensilità (Art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113) In sede di conguaglio fiscale, per gli amministrati per i quali risulta liquidato il bonus sulla rata di dicembre 2024 (c.d. bonus Natale), si è provveduto a verificare l’effettivo diritto all’indennità in relazione a:
– limite di reddito complessivamente percepito non superiore a 28.000 euro;
– condizioni di capienza dell’imposta lorda in relazione alla detrazione spettante per lavoro dipendente; – numero effettivo di giorni lavorati.
Nei casi in cui il bonus sia risultato indebitamente percepito o percepito in misura superiore al dovuto, si è provveduto a recuperare nel mese di febbraio la quota non spettante con il codice di ritenuta 670 – “Indennità D.L. n.113/2024 (bonus natale)”. Poiché il suddetto recupero può essere effettuato solo nel mese di febbraio, un’eventuale rielaborazione della CU non produrrà effetti in relazione ad esso.