Articolo 1(Compenso forfettario di impiego e di guardia per il 2025)
1. Per l’anno 2025, ai fini dell’attribuzione dei compensi forfettari di impiego per ufficiali generali e ufficiali superiori e forfettario di guardia per ufficiali superiori dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, si applicano l’articolo 1 del decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 9 agosto 2018, e le tabelle 1 e 2 ivi previste, come allegate anche al presente decreto.
Articolo 2 (Norme finanziarie e finali)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, pari ad euro 11.000.000, si provvede utilizzando le risorse di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1826-bis del Codice dell’ordinamento militare citato in premessa, stanziate sul capitolo 1181 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativo all’esercizio finanziario 2025.
2. Le risorse destinate al pagamento dei compensi di cui all’articolo 1 sono ripartite con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
Eventuali risorse residue possono essere rese disponibili per le esigenze delle annualità successive. Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.
FONTE MINISTERO DELLA DIFESA