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Una sentenza della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti respinge il ricorso INPS e conferma un principio cruciale: il beneficio della supervalutazione di un quinto per i periodi pre-ruolo può spettare anche a chi, dopo aver svolto il servizio militare di leva, è diventato dipendente pubblico civile.

Il caso concreto: il ricorso di un insegnante

Con ricorso del 17 giugno 2023, un insegnante di discipline giuridiche ed economici a tempo indeterminato ha chiesto al giudice contabile il riconoscimento della supervalutazione di un quinto (1/5), previo riscatto, per un breve periodo di servizio come carabiniere ausiliario svolto nel 1983. L’INPS aveva negato la misura in via amministrativa. La Sezione Abruzzo della Corte dei Conti, con sentenza n. 16/2024, aveva accolta la domanda. Avverso questa pronuncia ha proposto appello proprio l’INPS, dando il via al giudizio di secondo grado conclusosi con la sentenza in esame.

Le tesi dell’INPS: norme solo per i militari e limiti temporali

L’Istituto di Previdenza ha articolato il suo appello su due principali motivi:

  1. Interpretazione restrittiva del beneficiario: Secondo l’INPS, il Decreto Legislativo n. 165 del 1997 (art. 5, comma 3) e il beneficio della supervalutazione si applicherebbero esclusivamente al personale militare (o a chi abbia perso tale status senza colpa), non a chi ha semplicemente svolto il servizio di leva obbligatorio per poi intraprendere una carriera da dipendente civile dello Stato. Estendere il beneficio creerebbe, secondo l’ente, un’ingiustificata disparità di trattamento.

  2. Limite temporale: L’INPS ha sostenuto che la supervalutazione opererebbe solo per i periodi di servizio successivi all’entrata in vigore del decreto (1997). Per i periodi antecedenti, come quello in oggetto (1983), si applicherebbe l’articolo 7, comma 3, dello stesso decreto, che non prevede il medesimo incremento.

Le ragioni del docente e la risposta della Corte dei Conti

L’insegnante ha replicato facendo leva sulla giurisprudenza contabile consolidata e sul favor legislatoris per il riscatto dei periodi pre-ruolo. Ha sottolineato l’irragionevolezza di una disparità di trattamento tra chi ha prestato servizi militari identici.

La Prima Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti, presieduta dal magistrato relatore, ha rigettato entrambe le argomentazioni dell’INPS, confermando la sentenza di primo grado.

  • Sul primo profilo (soggetti beneficiari), la Corte ha stabilito che la legge non subordina il beneficio al mantenimento dello status militare. Il diritto alla supervalutazione scaturisce dall’aver prestato il servizio “meritevole” (in questo caso, la ferma come carabiniere ausiliario), indipendentemente dalla successiva carriera lavorativa. La norma va applicata “limitatamente al periodo in cui l’istante poteva vantare, per l’appunto, lo status di militare”. Negare il beneficio a chi è poi divenuto dipendente civile costituirebbe un’interpretazione restrittiva praeter legem (oltre la legge), non giustificata dal testo normativo.

  • Sul secondo profilo (limiti temporali), il Collegio ha chiarito la distinzione tra “servizi operativi” (con indennità) e servizi “comunque prestati”. Con riferimento alla recente sentenza n. 8/2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha precisato che l’articolo 5 del D.Lgs. 165/1997 si applica a entrambe le tipologie di servizio, fissando per entrambe il limite massimo di 5 anni di supervalutazione, a prescindere che il servizio sia stato prestato prima o dopo il 1997. L’articolo 7, comma 3, riguarderebbe invece una fattispecie transitoria specifica.

Le conseguenze della sentenza: un precedente importante

La sentenza, depositata il 18 settembre 2025, ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite (liquidate in 1.500 euro) a favore del docente.

Il principio affermato è significativo: il beneficio pensionistico della supervalutazione del servizio militare non è “agganciato” alla carriera successiva. Ciò apre la porta al riconoscimento di questo importante diritto previdenziale a tutti i dipendenti pubblici civili (insegnanti, amministrativi, etc.) che abbiano in passato svolto il servizio di leva in corpi militari o assimilati, purché nel rispetto del limite complessivo quinquennale stabilito dalla legge.

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