La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, si è pronunciata su un caso di responsabilità erariale relativo alla gestione di un circolo appartenente a un ente militare, confermando la sussistenza del danno ma riducendo sensibilmente l’importo del risarcimento.
I fatti contestati
Il procedimento trae origine da condotte poste in essere da un militare che, nel periodo in cui ricopriva un incarico di vertice all’interno di un circolo della Marina militare, avrebbe gestito in modo irregolare risorse economiche e beni dell’ente. NSM è ANCHE SU WHATSAPP E SU TELEGRAM
Secondo quanto già accertato in sede penale con sentenza definitiva, il soggetto si sarebbe appropriato di somme derivanti da attività del circolo, avrebbe utilizzato beni e servizi per finalità personali, e avrebbe consentito l’uso gratuito di strutture e servizi a persone non aventi diritto, oltre a disporre impropriamente degli spazi per iniziative private.
Tali condotte avevano già portato a una condanna per reati contro la pubblica amministrazione in ambito militare.
Il giudizio contabile
In sede contabile, la Procura della Corte dei conti aveva richiesto il risarcimento del danno erariale e del danno all’immagine dell’amministrazione. Il primo giudice aveva riconosciuto la responsabilità, applicando però un criterio di quantificazione del danno che teneva conto di una presunzione introdotta dalla normativa anticorruzione, arrivando a determinare un importo significativamente elevato.
L’imputato ha proposto appello contestando:
- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo la natura privata dell’ente;
- l’assenza del cosiddetto “clamor fori”, ritenuto necessario per il danno all’immagine;
- l’erronea applicazione retroattiva delle norme sulla quantificazione del danno.
Le decisioni della Corte
1. Giurisdizione della Corte dei conti
La Corte ha respinto l’eccezione, affermando la natura pubblicistica dei circoli militari, in quanto strumenti dell’amministrazione della Difesa destinati a finalità istituzionali di benessere del personale e finanziati anche con risorse pubbliche.
Di conseguenza, le condotte dannose rientrano pienamente nella giurisdizione contabile.
2. Danno all’immagine
La Corte ha confermato la sussistenza del danno all’immagine della pubblica amministrazione. È stato ribadito che non è necessario un ampio clamore mediatico: è sufficiente che i fatti abbiano inciso negativamente sulla credibilità dell’istituzione, anche all’interno dell’ambiente lavorativo e amministrativo.
La commissione di un reato contro la pubblica amministrazione, accertato con sentenza definitiva, è di per sé idonea a generare discredito.
3. Quantificazione del danno
Accogliendo parzialmente l’appello, la Corte ha invece censurato il metodo di calcolo utilizzato in primo grado.
È stato infatti ritenuto non applicabile retroattivamente il criterio presuntivo introdotto dalla normativa anticorruzione richiamata nella sentenza impugnata.
Il danno è stato quindi rideterminato secondo criteri equitativi, tenendo conto della gravità dei fatti, della loro durata e dell’incidenza sull’amministrazione.
La decisione finale
La Corte dei conti ha quindi:
- confermato la responsabilità erariale;
- respinto le principali difese dell’appellante;
- ridotto sensibilmente l’importo del risarcimento;
- condannato il responsabile al pagamento di un importo complessivo pari a 10.000 euro a favore dell’amministrazione della Difesa.
La sentenza ribadisce due principi centrali della giurisprudenza contabile:
- i circoli militari rientrano nell’ambito della pubblica amministrazione quando svolgono funzioni istituzionali e sono finanziati anche con risorse pubbliche;
- il danno all’immagine può sussistere anche in assenza di ampia risonanza mediatica, quando la condotta illecita incide sulla fiducia verso l’istituzione.