1.- Con ordinanza del 26 luglio 2021 (reg. ord. n. 100 del 2023) il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1801 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), che attribuisce un beneficio economico ai militari che riportino un’infermità per causa di servizio; la norma è censurata nella parte in cui subordina l’attribuzione del beneficio al fatto che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego.
Sentenza Corte Costituzionale
Secondo i giudici, la condizione richiesta dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che “sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto” stesso (sentenza n. 195 del 2022).La sentenza integrale la trovi QUI