Correttivi al Riordino delle Carriere: ecco la Relazione sulle promozioni per tutti i ruoli

Rese finalmente note le proposte dei correttivi al Riordino delle Carriere. Il provvedimento contiene una serie di norme scritte probabilmente dalla stessa penna del Riordino del 2017. Nel provvedimento si vuole evitare qualsiasi possibilità di scavalcamento tra i militari dello stesso ruolo. Detta norma è rivolta ai graduati, ai sergenti ed ai marescialli.

Probabilmente chi ha scritto il testo non conosce la storia interna al ruolo marescialli, oppure l’ha studiata appositamente proprio per evitare che chi è stato scavalcato possa recuperare qualche posizione. Questo tipo di provvedimento sarebbe stato plausibile nel 95, oggi è una vera e propria presa in giro.

Previsto un premio una tantum per gli apicali dei succitati ruoli, poiché da questo riordino otterranno soltanto qualche centinaio di euro. Per gli ufficiali fino al grado di Capitano è previsto  un emolumento di 650 euro per tredici mensilità . In questo caso si sta tentando di sanare una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale.

I correttivi che avrebbero dovuto sanare le sperequazioni interne al ruolo marescialli quindi si stanno dimostrando l’ennesimo bluff. Probabilmente , viste le perenni difficoltà economiche che attraversa il  paese, sarebbe stata quantomeno auspicabile una norma a costo zero tramite l’istituzione di un “ruolo ad esaurimento” , o magari di una promozione al grado superiore senza oneri per l’amministrazione ( la norma è già applicata quando si viene posti in quiescenza ).  Analizziamo una piccola parte delle proposte di correttivo insieme.

Marescialli



L’Articolo 5 reca – si legge nell’introduzione deli correttivi -Disposizioni transitorie in materia di marescialli apportando modificazioni al codice dell’ ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 20 l O, n. 66.

Nell’elaborazione del transitorio viene presa in esame la carriera dei marescialli nel suo sviluppo
complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica di luogotenente, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo.

Lo sviluppo transitorio del correttivo – continua la prefazione – si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter finire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalcamento. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito al qualifica di primo luogotenente senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

Viene introdotta, altresì, una precisazione al comma 2 in merito alla modalità di promozione al grado di luogotenente nell’aliquota straordinaria del gennaio 2017,che viene di fatto valutato ad anzianità, e quindi con rinvio all’articolo 1056, comma 2. La norma consente la promozione a luogotenente a tutti i sottufficiali promossi primi marescialli prima dell’entrata in vigore del Decreto di riordino, ovvero fino al 31 dicembre 2016. (Ma gradualmente – segue tabella).



Il comma 3-quatcr prevede dal 2020 al 2023 una riduzione dei tempi per la valutazione del personale che, per effetto dell’anzianità al primo gennaio, verrebbe altrimenti inserito in aliquota di valutazione 364 giorni dopo la maturazione del requisito previsto. Il comma 3-quinquies, disciplina in dettaglio la composizione dell’aliquota di valutazione dell’anno 2023. ( chicca fenomenale per gli interessati)

Il comma 3-sexies prevede negli anni dal 2018 al 2022 che le promozioni al grado di luogotenente
avvengano ad anzianità per i primi marescialli precedentemente valutati a scelta secondo la disciplina ante riordino. La modifica al comma 5 estende fino al 2029 la promozione al 75% dell’ali-
quota di valutazione al fine di poter gestire l’incremento numerico delle aliquote causato dall’accorpamento di diverse annualità conseguente alle riduzioni delle permanenze;
– la lettera f) novella l’articolo 2251-quater prevedendo la modifica della lettera c) del comma 2
e l’introduzione delle successive lettere da c-bis) a c-septics) al fine di disciplinare in aderenza
al principio adottato per lo sviluppo del transitorio i requisiti minimi di anzianità per l’attribuzione
della qualifica di primo luogotenente negli armi dal 2020 al 2024.

Il comma 2-bis all’articolo 2251-quater prevede che fino all’armo 2026, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1323, comma 3, i luogotenenti da valutare per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita dall’articolo 1323, comma l, lettera a). La norma illustrata ha lo scopo di consentire, in fase transitoria, una riduzione dei tempi per la valutazione del personale che, per effetto di una anzianità al primo gennaio, verrebbe inserito in aliquota di valutazione 364 giorni dopo la maturazione dell’anzianità prevista.

Ufficiali

L’articolo 11 reca Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
Al comma l, sono apportate modifiche all’articolo 2262-bis del COM recante Disposizioni transito-
rie e di coordinamento in tema di riordino. In particolare:
la lettera a) modifica il comma 3 dell’articolo prevedendo che agli ufficiali in servizio alla data
del l o gennaio 2018 e a decorrere da tale data, è corrisposto un assegno personale di riordino, di
importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo
anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del
grado di maggiore e gradi corrispondenti. Le modifiche sono necessarie al fine di evitare disparità
di trattamento tra ufficiali fino al grado di capitano che matura il requisito dei 13 anni di servizio
dalla nomina di ufficiale/aspirante prima dell’entrata in vigore del provvedimento ed il personale
che matura tale requisito successivamente.

Sergenti

Nell’elaborazione del transitorio viene presa in esame la carriera dei sergenti nel suo sviluppo com-
plessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in
funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica special, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalcamento: Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito al qualifica speciale, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

Graduati



Nell’elaborazione del transitorio viene presa in esmne la caniera dei graduati nel suo sviluppo com-
plessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in
funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica special, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal conettivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalcamento. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito al qualifica speciale, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

I premi una tantum

8-bisAttribuisce ii caporal maggiori capo scelto qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qua-
lifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi con·ispondenti, con anzianità di qualifica non suc-
cessiva al 31 dicembre 2019, un assegno lordo “una tantum” negli importi di seguito stabiliti:
a) euro 250,00 ai caporalmaggiori capo scelto con qualifica speciale e gradi corrispondenti;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capo scelto con qualifica speciale e corrispondenti;
c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.
8-terattribuisce l’assegno di cui al comma 8-bisanche al personale che consegue la qualifica spe-
ciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell’anno 2020, negli importi di seguito specifi-
cati:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capo scelto e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado
non successiva al31 dicembre 2013;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capo scelto e corrispondenti con decorrenza nel grado di ser-
gente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispon-
denti non successiva al 31 dicembre 2008.

LE PROMOZIONI DEI PRIMI MARESCIALLI- 8 E DELLA “SACCA” ( cosi vengono definiti i marescialli con le carriere bloccate)

 

LE PROMOZIONI DEI  SERGENTI

PROMOZIONI GRADUATI

SCARICA QUI  LA BOZZA COMPLETA DELLA PROPOSTA DEI CORRETTIVI

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