CONTRATTO MILITARI: GLI AUMENTI DEFINITIVI PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le tabelle riportate in questo articolo pubblicato in data 24 dicembre 2021, non riportavano l’esatto importo lordo con l’aggiunta di una stima del netto che varia in base alla propria aliquota di tassazione separata

Di seguito le tabelle corrette:

Articolo del 24 dicembre 2021 

Dopo numerose e complesse trattative, finalmente, la firma della concertazione delle Forze Armate e Comparto Sicurezza che si aggiunge ad alcune norme contenute nella legge di bilancio in corso di approvazione.

Le seguenti tabelle indicano quale sarà l’aumento a regime dal 1° febbraio 2021 e l’entità degli arretrati, relativi al personale militare delle Forze Armate, in ipotesi di applicazione della concertazione con la busta paga di aprile 2022.

Il rinnovo del contratto avrà effetti anche sulla misura dei trattamenti di quiescenza del personale collocato in congedo dal 2 gennaio 2019.

Ai fini pensionistici la concertazione prevede, infatti, che i benefici economici dovranno essere computati ai fini previdenziali integralmente alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del nuovo contratto.

Ciò significa che i militari cessati dal servizio:

 tra il 2° gennaio ed il 31 dicembre 2019 otterranno il ricalcolo della pensione alla data del congedo, dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1 febbraio 2021;
 tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 il ricalcolo alla data del congedo, dal 1° gennaio 2021 e dal 1 febbraio 2021.

La modalità di ricalcolo sopraindicata vale per tutto quel personale collocato in congedo sia nella posizione di riserva che in quella di ausiliaria.

Nulla naturalmente è dovuto nei confronti dei pensionati cessati prima del 2 gennaio 2019 che non rientrano nel perimetro di applicazione del nuovo
contratto, ad eccezione del personale ancora nella posizione di ausiliaria che beneficerà del 50% di tali aumenti.

Nella sostanza, tuttavia, il personale ancora in ausiliaria negli anni 2019 e 2020 non avrà nessun beneficio in quanto la somma degli aumenti di tali anni è, all’incirca, della stessa misura della vacanza contrattuale già riconosciuta durante l’ausiliaria ovvero in sede di decreto definitivo di pensione.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il TFS e l’Indennità Supplementare del Fondo di Previdenza dei Sottufficiali in quanto il contratto prevede che a tali fini si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione.
Ciò significa che i militari cessati dal servizio:

 tra il 2° gennaio ed il 31 dicembre 2019 avranno diritto alla riliquidazione con i solo aumenti previsti dal 2019;
 tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 avranno diritto alla riliquidazione con i solo aumenti previsti dal 2019 e 2020.

Sostanzialmente, però, non ci sarà nessuna riliquidazione in quanto gli aumenti della prima e seconda tranche sono riassorbiti dalla vacanza contrattuale.

Il ricalcolo dei trattamenti di quiescenza avverrà d’ufficio da parte degli enti di competenza, senza bisogno che il pensionato presenti un’apposita istanza.

Occorrerà avere, però, molta pazienza perché per le pratiche potrebbero essere necessari diversi mesi e, in particolare, per il Tfs diversi anni. Ciò non toglie che è possibile fare istanza, in base alla legge n. 241/90, per conoscere lo stato di avanzamento e la data di definizione della pratica di riliquidazione.

 24 dicembre 2021 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

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