Roma, 11 febbraio 2016 – Il Re d’Italia Vittorio Emanuele III di Savoia – ancor prima di diventare Imperatore d’Etiopia, Primo Maresciallo dell’Impero e Re d’Albania – autorizzò il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 contenente le disposizioni sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica.
Il regio decreto-legge fù convertito, con modificazioni, dal Parlamento con la legge 4 aprile 1935, n. 808.
Piaccia o non piaccia è ancora oggi il testo di riferimento per la corresponsione delle indennità di volo e di aeronavigazione per il personale militare. Invero, l’articolo 17, comma 10, della legge 23 marzo 1983, n.78, recante “l’aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”, richiama espressamente le citate disposizioni per la modalità di corresponsione.
Le disposizioni sono rimaste vigenti anche al sopraggiungere del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Invero all’articolo 2270, comma 1, è riportato: “restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni: (…) 4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9, 10 e 11”.
Per precisione il suddetto articolo 11, contenente le peculiarità per i sottufficiali e per i graduati, era stato erroneamente abrogato ma il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248 ha disposto la reviviscenza con l’articolo 9, comma 1, lettera u), numero 1.1).
E’ opportuno richiamare per completezza che il Parlamento, forse senza nostalgia reale, con la legge 17 dicembre 1953, n. 953 apportò delle modificazioni sostanziali per gli specialisti di aeromobili abrogando le dizioni “obbligo continuativo di volo” e “minimo dei voli” ed introducendo le dizioni “facente parte degli equipaggi fissi di volo” e “non facente parte degli equipaggi fissi di volo”. In altri termini la normativa fu collimata con la situazione sostanziale, si pensi ad esempio agli specialisti di aeromobile monoposto ove il pilota (aeronavigante) poteva effettuare le ore di volo mentre gli specialisti (equipaggi fissi di volo ed equipaggi non fissi di volo) per ovvie ragioni erano impossibilitati.
Nel completare sinteticamente l’excursus normativo – inerente l’indennità di volo per gli specialisti facente parte, e non, degli equipaggi fissi di volo – resta da citare la legge 27 maggio 1970, n. 365 che estese analogicamente le posizioni di impiego del personale dell’Aeronautica al personale dell’Esercito e della Marina assegnato per l’attività di volo o ad essa connessa.
Non appare superfluo ricordare anche che le ulteriori norme introdotte dalle concertazioni incidono sugli importi mensili dell’indennità di volo o dell’indennità di aeronavigazione ma non sulle modalità di corresponsione.
L’excursus legislativo esposto sinteticamente è stato invocato da alcuni specialisti della Marina militare dapprima durante il periodo in cui era abrogato il suddetto articolo 11 (LINK CdS in sede consultiva) e successivamente, alcuni di loro con altri che si sono aggregati, dopo la sua reviviscenza (LINK CdS in sede giurisdizionale).
Pur non entrando nel merito il giudice amministrativo – con la sentenza n. 600/2016, di seguito pubblicata integralmente – ha finalmente imposto al Ministero della Difesa di interrompere il serbato silenzio in relazione alle novità apportate dalla legge 17 dicembre 1953, n. 953 al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302.
Buona lettura!
Antonio De Muro
N. 00600/2016REG.PROV.COLL.
N. 07860/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7860 del 2015, proposto da:
Antonio De Muro, Nicola Corrente, Cataldo Di Fino, Cosimo Di Punzio, Mario Di Vita, Natale Fumi, Biagio Gentile, Fabio Massimiliano Leone, Francesco Luzzaro, Giuseppe Monticelli Cuggiò, Alberto Peis, Andrea Peluso, Pasquale Pinto, Eugenio Pizzuto, Vito Scagliusi, Gerardo Stecca, Michele Massimo Stallone, Ulisse Taborelli, Luigi Urso, rappresentati e difesi dagli avv. Sandro Coccioli, Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Marina Milli in Roma, Via Marianna Dionigi 29;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01572/2015, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall’amministrazione sul riconoscimento giuridico e patrimoniale dell’indennità fondamentale di volo e dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo in relazione al rischio, disagio e responsabilità;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Antonino Anastasi, nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli interessati, assegnati al Servizio Aereo della Marina Militare hanno rivolto, in data 7 ottobre 2013, istanza al fine di percepire, dalla data di conseguimento del brevetto, l’indennità fondamentale di volo ( ex art.6, comma 1, e 17, comma 10 della legge 23 marzo 1983, n.78) e l’indennità supplementare di pronto intervento aereo ( prevista dall’art.13, comma 3 della legge 23 marzo 1983, n.78) per l’attività effettivamente resa anche per i mesi durante i quali hanno sostanzialmente fatto parte degli equipaggi fissi di volo.
Non avendo ottenuto risposta in proposito – al di fuori di una nota del Ministero della Difesa del 4 novembre 2013, da essi ritenuta interlocutoria- gli stessi si sono rivolti al Tar per ottenere una pronuncia accertativa della illegittimità del silenzio serbato dalla P.a.
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il ricorso rilevando che la nota con la quale l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza dei militari aveva in realtà valenza provvedimentale, essendo ad essa allegato un parere con il quale il Consiglio di Stato in sede consultiva ebbe a respingere un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da alcuni degli istanti proprio al fine di conseguire quelle indennità.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dai soccombenti i quali ne hanno chiesto l’integrale riforma.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione della Difesa.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
La nota del 4.11.2013 che il TAR ha qualificato come avente natura sostanzialmente provvedimentale è in realtà un atto interno ( come comprova il fatto che lo stesso risulta indirizzato agli istanti solo per conoscenza) col quale la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha trasmesso allo Stato Maggiore Marina per il seguito della trattazione la prima delle varie richieste inoltrate dai militari.
Tali richieste d’altra parte poggiavano espressamente su modifiche normative alla disciplina di riferimento introdotte dall’art. 9 comma 1 del D. L. vo n. 248 del 2012: quindi la circostanza che alla nota fosse allegato un parere col quale in data anteriore a tale modifica il Consiglio di Stato ebbe a respingere un ricorso straordinario proposto solo da alcuni degli odierni ricorrenti non sembra di per sè dirimente, diversamente da come ritenuto dal TAR.
Infatti, la pretesa dei ricorrenti può ben essere infondata nel merito ma non sembra potersi affermare che l’istanza fosse meramente reiterativa di altre già disattese.
In conclusione l’Amministrazione, a parere di questo Collegio, è venuta meno all’obbligo legale di provvedere in modo espresso sull’istanza dei militari interessati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Sulla scorta di queste considerazioni l’appello va accolto, la sentenza impugnata va riformata e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla istanza dei ricorrenti del 7.10.2013 nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o se anteriore notificazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio sono per metà compensate e per il resto seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla istanza dei ricorrenti nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o se anteriore notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento di euro 1000,00 in favore del Difensore degli appellanti, dichiaratosi antistatario, a titolo di rimborso delle spese e onorari del giudizio per la parte non compensata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Nicola Russo, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)