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La Corte di Cassazione è intervenuta su una delicata vicenda che intreccia diritto penale comune e diritto penale militare, chiarendo quando possa essere applicata la pena accessoria della rimozione del grado nei confronti di un militare condannato per un reato non militare.

Il caso trae origine da un provvedimento della Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva disposto la rimozione del grado militare quale pena accessoria obbligatoria, ritenendola conseguenza automatica di una condanna a oltre quattro anni di reclusione militare. La decisione si fondava sull’articolo 29 del codice penale militare di pace, che prevede la rimozione del grado in caso di condanna alla reclusione militare superiore a tre anni.

Secondo la Corte territoriale, il presupposto per l’applicazione della pena accessoria era rappresentato dalla circostanza che la pena detentiva, originariamente inflitta come reclusione ordinaria per un reato comune, fosse stata eseguita come reclusione militare, in virtù della sostituzione prevista dall’articolo 63 del codice penale militare di pace per i militari in servizio permanente.

La difesa ha impugnato il provvedimento, sostenendo che non vi fosse alcun elemento nuovo rispetto a precedenti istanze già dichiarate inammissibili e, soprattutto, che la rimozione del grado non potesse essere applicata in sede esecutiva, trattandosi di una conseguenza che presuppone una condanna alla reclusione militare disposta direttamente in sentenza.

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio centrale del sistema penale militare di pace: la pena accessoria della rimozione del grado consegue esclusivamente a una condanna alla reclusione militare quale pena principale, prevista dalla legge per specifici reati militari.

Il codice penale militare di pace distingue, infatti, tra:

  • natura della pena, che dipende dal contenuto della sentenza di condanna;

  • modalità di esecuzione, disciplinate dall’articolo 63, che prevedono la sostituzione della reclusione ordinaria con quella militare quando la pena deve essere eseguita nei confronti di un militare in servizio permanente.

Questa sostituzione, ha chiarito la Corte, incide solo sul regime esecutivo della pena e non ne muta la qualificazione giuridica. Di conseguenza, una condanna per un reato comune, punita dalla legge con la reclusione ordinaria, resta tale anche se eseguita in un istituto penitenziario militare. In assenza di una condanna espressa alla reclusione militare, non può trovare applicazione l’articolo 29 del codice penale militare di pace.

La decisione offre anche uno spunto di riflessione sistematica sul confronto con il codice penale militare di guerra, nel quale il legislatore attribuisce un peso ben diverso alle esigenze di disciplina e gerarchia, prevedendo un apparato sanzionatorio più rigoroso e una più stretta connessione tra condanna penale e status militare. In tempo di pace, invece, il sistema è improntato a una maggiore distinzione tra sfera penale e sfera disciplinare, evitando automatismi che incidano sul grado e sulla carriera al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

In conclusione, la Cassazione ha riaffermato che la perdita del grado non può essere considerata un effetto automatico dell’esecuzione della pena in forma militare, ma solo la conseguenza di una condanna che, fin dall’origine, abbia natura militare. Un chiarimento destinato ad avere rilievo per tutti i procedimenti in cui si intrecciano giurisdizione penale ordinaria e ordinamento militare.

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