Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni e aggiornamento indicazioni in materia di lavoro agile del personale in condizioni di fragilità alla luce della L. n. 133/2021 del 24 settembre 2021
Con DPCM del 23 settembre 2021, il lavoro agile cd. “emergenziale” cessa di essere, a decorrere dal 15 ottobre p.v., una delle modalità ordinarie di svolgimento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 8 ottobre 2021, in attuazione dell’art. 1, comma 1, del suddetto DPCM, vengono fissate le modalità organizzative per lo
svolgimento della prestazione lavorativa da rendere nella sede di servizio.
MODALITA’ DEL RIENTRO IN PRESENZA
Di seguito, le dettagliate indicazioni sulle misure organizzative che, a decorrere dalla data odierna, tutte le PP.AA. sono tenute ad adottare:
a) organizzano le attività dei propri uffici prevedendo il graduale rientro in presenza, quale modalità prevalente, adeguando ed aggiornando il Protocollo di Sicurezza interno;
b) individuano, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e
in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.
GREEN-PASS – Requisito essenziale e necessario per accedere alla sede di servizio è –secondo quanto disposto dal DL 21 settembre 2021, n. 127 – il possesso e l’esibizione della
certificazione verde Covid-19 (cd. Green-pass).
Con DPCM del 12.10.2021 sono state adottate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde, alle quali si rinvia interamente.
Si sottolinea che non è consentita alcuna deroga a tale obbligo: quest’ultimo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Il possesso
del green pass non può essere oggetto di autocertificazione, non fa venire meno gli obblighi diisolamento e comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o
trovarsi in quarantena.
Per quanto attiene le modalità di accertamento dell’obbligo, si rinvia alle indicazioni fornite da SMD con lettera prot. M_D SSMD REG 2021 0185892 del 12-10-2021 che, ad ogni buon fine, si allega.
SMART WORKING
Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro
connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi della legislazione vigente, l’accesso allo smart working resta comunque consentito, sebbene non più in modalità semplificata, e potrà essere autorizzato nel rispetto delle condizionalità previste dall’art. 1, comma 3, lettera a) b) c) d) f) del DM 8 ottobre 2021.
Si richiama in particolare l’attenzione sulla lettera f) specificando che l’attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo individuale ai sensi dell’articolo 18, co.1, della
legge 22 maggio 2017, n. 81, da parte del dipendente e del dirigente dell’Unità organizzativa di appartenenza; accordo i cui contenuti devono necessariamente recare i seguenti elementi: obiettivi specifici e predeterminati, oggettivamente misurabili e verificabili sulla base di modalità e criteri puntualmente individuati nell’accordo, modalità e tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità.
Restano ferme le indicazioni relative agli obblighi di riservatezza e di custodia della dotazione informatica nonché al luogo di lavoro la cui scelta è ordinariamente coincidente con il domicilio del dipendente e comunque rispondente a criteri di ragionevolezza anche sotto l’aspetto dell’idoneità a garantire la riservatezza delle informazioni, la sicurezza e la tutela della salute e dell’integrità del lavoratore
Si evidenzia infine che – ai sensi della lettera h) del precitato comma 3 – gli enti devono prevedere la rotazione del personale impiegato in presenza, anche allo scopo di garantire la sicurezza
di carattere sanitario. Non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base
del mancato possesso del green pass.
LAVORATORI FRAGILI
Per quanto attiene i lavoratori in condizione di fragilità, le
indicazioni fornite dalle circolari a seguito a) d) e) risultano da aggiornare in base alle modifiche introdotte dalla L. n.133/2021 del 24 settembre u.s. (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 agosto 2021 n.111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti), pubblicata sulla G.U. 235/2021. In particolare, l’art 2 – ter (disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili) ha disposto come
segue:
“1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 481, le parole “30 giugno 2021” sono state sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2021.”
Alla luce di tale modifica, le misure a tutela del personale individuato come fragile, previste dai commi 2 e 2 bis dell’articolo 26 D.L. n. 18/2020, e successive modifiche e integrazioni, sono state prorogate al 31 dicembre 2021. Pertanto, il lavoratore fragile (tutela ex articolo 26 comma 2-bis)
svolge, di norma, la prestazione in modalità agile fino al 31 dicembre 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento e,
laddove la sua prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile (tutela ex articolo 26 comma 2), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, assenza non computabile ai fini del periodo di comporto. Per consultare e/o scaricare la circolare integrale, clicca QUI