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Persomil ha rilasciato la Circolare inerente il Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente.Edizione 2018. Molto ben articolata ed esaustiva, la Circolare ha lo scopo di aggiornare, alla luce delle ultime modifiche normative, le disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente.
Le disposizioni sono applicqabili a tutte le categorie del personale militare in servizio permanente, fatta eccezione per gli Appuntati e i Carabinieri i cui procedimenti di cessazione sono di diretta competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
La Circolare inoltre non interessa la categoria dei Graduati, non essendo ancora in possesso dei requisiti per accedere alla quiescenza, richiesti dalla vigente normativa in materia.
Persomil oltre alla Circolare, mette a disposizione una tabella riepilogativa , ,al fine di ottenere una immediata e pratica consultazione della modulistica da utilizzare per le varie tipologie di cessazione dal servizio.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL CONGEDO
a.. Ausiliaria
(1) Il collocamento nella categoria dell’ausiliaria, disciplinato dagli artt. 886 e 992 e seguenti del C.O.M., avviene:
per raggiungimento del limite d’età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza;
a domanda dall’aspettativa per riduzione di quadri (per i soli Ufficiali);
a domanda a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli artt. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla relativa legge di conversione) e 2229, comma 6 del C.O.M. fino al 31 dicembre2024;
a domanda, qualora il militare si trovi a non più di 5 anni dal raggiungimento del limite d’età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per le pensioni di anzianità (cosiddetto “scivolo”). Tale fattispecie si applica agli Ufficiali e ai Marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con esclusione dell’Arma dei Carabinieri e del personale della Marina appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto.
a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice, nell’ipotesi di cui all’articolo 1094, comma 3 del C.O.M..
In tutti i casi sopra delineati, la cessazione dal servizio avviene sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e previa manifestazione, da parte del personale interessato, della disponibilità a prestare servizio, in qualità di richiamato, nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione.
(2) Si precisa che, in tutte le suddette ipotesi di cessazione, è prevista la possibilità da parte del militare interessato di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione (c.d. “moltiplicatore”), ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, come modificato dall’art. 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
In tal caso, l’interessato sarà collocato direttamente nella categoria della riserva.
Riserva
Fermo restando quanto precisato al punto (2) del precedente sottoparagrafo, le cessazioni dal servizio a domanda comportano il collocamento in congedo nella categoria della riserva, disciplinato dagli artt. 887, 933, commi 4 e 5, 995, 996 e 1008 del C.O.M., per:
gli Ufficiali, che hanno compiuto almeno 25 anni di servizio effettivo ovvero rivestono il grado di Colonnello o equiparato e sempre che ne conservino l’idoneità;
i Sottufficiali e i Graduati, che hanno compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo;
– 3 –
l’Ufficiale che, trovandosi nelle condizioni di dover cessare a domanda dall’aspettativa per riduzione di quadri, rinunci espressamente a essere disponibile a prestare servizio, in qualità di richiamato, nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione;
La cessazione dal servizio comporta, altresì, il collocamento nella categoria della riserva, allorquando il militare, al raggiungimento del limite di età previsto per il proprio grado e ruolo di appartenenza, rinunci espressamente a essere collocato nella categoria dell’ausiliaria.
d. Complemento
Il personale militare, che presenta istanza intesa a ottenere la cessazione dal servizio permanente, viene collocato nella categoria del complemento, ai sensi dell’art. 933, comma 6 del C.O.M., qualora abbia svolto:
meno di 25 anni di servizio effettivo, se Ufficiale che non rivesta il grado di Colonnello o equiparato;
meno di 20 anni di servizio effettivo, se Sottufficiale o Graduato.
REQUISITI PER L’ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Per gli aspetti relativi ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico, si rimanda a quanto disciplinato con le circolari in riferimento. VAI A PAGINA 2 O CLICCA QUI