La polizia è già entrata nel nuovo sistema dal 1 gennaio 2019, il personale dell’Esercito, della Marina,dell’ Aeronautica, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, utilizzerà la nuova procedura per la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cesserà dal servizio con decorrenza 1° aprile 2019.
DIRETTIVA INPS DEL 13 FEBBRAIO 2019
OGGETTO: Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo
sistema (SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato.
Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle
pensioni pubbliche
1. Premessa
L’Istituto ha avviato un programma di progressiva omogeneizzazione delle modalità operative e gestionali di liquidazione delle pensioni dei dipendenti pubblici, che al momento è rivolto al personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), per il quale è stato intrapreso il passaggio alla nuova procedura pensioni SIN2. Tale Innovazione prevede il definitivo superamento dell’utilizzo del modello PA04 o di ogni altra analoga certificazione precedentemente utilizzata dai datori di lavoro in occasione del collocamento a riposo del dipendente.
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La nuova procedura di liquidazione delle pensioni, partendo dalla banca dati delle posizioni assicurative, alimentata automaticamente dalle informazioni certificate dalle amministrazioni pubbliche che pervengono in Istituto attraverso i flussi Uniemens–ListaPosPa, realizza l’interdipendenza tra la posizione giuridico-retributiva e contributiva degli iscritti e la gestione delle prestazioni pensionistiche.
Le nuove modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici sono state introdotte per tutti i dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, mentre, con riferimento al personale militare del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, le stesse riguardano soltanto il personale dell’Arma dei Carabinieri e il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Inoltre, come comunicato con la circolare n. 115 del 29/11/2018 la procedura di liquidazione delle pensioni Sin 2 è stata estesa anche al personale della Polizia di Stato per i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Con la presente circolare si rende noto che con riferimento al restante personale del comparto citato, ossia per il personale dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, è previsto l’utilizzo della nuova procedura per la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cesserà dal servizio con decorrenza 1° aprile 2019.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data,anche per il suddetto personale la liquidazione dei trattamenti pensionistici avverrà sulla base delle informazioni contenute nel conto assicurativo dell’iscritto, superando definitivamente l’utilizzo del modello PA04.
Al riguardo si comunica che il percorso formativo rivolto al personale delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, già avviato e curato dalla Direzione Generale, si concluderà al termine del primo trimestre 2019, in modo da consentire agli operatori delle citate Amministrazioni di integrare e/o correggere, tramite l’applicativo Nuova Passweb, le posizioni assicurative degli iscritti in prossimità del pensionamento, in attesa della prevista sistemazione massiva di tutte le posizioni.
2. Presentazione della domanda di pensione Al fine di garantire l’erogazione della pensione alla decorrenza prestabilita, anche per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la domanda di pensione dovrà essere presentata, in modalità esclusivamente telematica, almeno sei mesi prima della cessazione dal servizio.
Nella domanda dovranno essere riportate anche le eventuali richieste dell’iscritto per l’applicazione dei benefici in sede di pensione quali le maggiorazioni di status (ad es. la maggiorazione di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000, i benefici di cui alla legge n. 336/70, ecc.).
Si precisa che, nel caso di domande di pensione di inabilità, il datore di lavoro dovrà inviare tramite Pec alla Struttura territoriale il verbale redatto dalla Commissione medica competente.
3. Adempimenti delle Amministrazioni pubbliche in qualità di datori di
lavoro: sistemazioni delle posizioni assicurative, inserimento di “anticipi DMA” e “ultimo miglio”
Il passaggio alle nuove modalità di liquidazione delle pensioni comporta l’erogazione della prestazione sulla base delle informazioni registrate sul conto assicurativo individuale degli iscritti, superando definitivamente l’utilizzo del modello PA04.
Si riepilogano brevemente le attività che gli operatori delle Amministrazioni del Comparto difesa, sicurezza e occorso pubblico, in qualità di datori di lavoro, devono porre in essere mediante l’utilizzo dell’applicativo Nuova Passweb, in attesa della sistemazione massiva delle posizioni tramite i flussi di denuncia.
In proposito, si ricorda che la sistemazione delle posizioni assicurative interessa il periodo dalla data di assunzione fino al 30/9/2012; per tale arco temporale deve essere verificata la congruenza e la completezza dei dati presenti in Posizione Assicurativa intervenendo eventualmente per la correzione attraverso l’applicativo Nuova Passweb.
Nello specifico, si forniscono le seguenti precisazioni.Per il personale della Polizia di Stato si rinvia a quanto indicato nella circolare n. 115 del 29/11/2018.
Per quanto riguarda il personale delle Forze Armate di Esercito, Aeronautica e Marina, i periodi successivi al 30/09/2012 e fino al 31/12/2015 saranno oggetto di sistemazione massiva da parte del Ministero della Difesa, mentre per i periodi successivi al 31/12/2015 la sistemazione sarà a cura del MEF NOIPA, che a decorrere dalla predetta data ha in carico la gestione dei flussi di denuncia.
Per quanto riguarda la Guardia di Finanza i periodi successivi al 30/09/2012 e fino al 31/12/2015 saranno oggetto di specifica sistemazione, attraverso interventi che saranno concordati tra l’Ente datore di lavoro e l’Inps, mentre per i periodi successivi al 31/12/2015 la sistemazione sarà a cura del MEF NOIPA che a decorrere dalla predetta data ha in carico la gestione dei flussi di denuncia.
Infine, con riferimento al personale militare del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria facente capo al Ministero della Giustizia, i periodi successivi al 30/09/2012 saranno oggetto di sistemazione massiva con flussi a cura del MEF NOIPA che gestisce i flussi di denuncia.
Di seguito si riepilogano brevemente le attività che, in via generale, gli operatori delle Amministrazioni devono porre in essere mediante l’applicativo Nuova Passweb per la sistemazione, fino al 30 settembre 2012, della posizione assicurativa dei pensionandi di rispettiva competenza che cesseranno dal servizio dal 1° aprile 2019, per la corretta individuazione delle retribuzioni imponibili con l’indicazione separata dei benefici di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 165/1997, dell’indennità di aeronavigazione e dell’indennità di imbarco:
verifica delle sovrapposizioni di periodi ed eventuale correzione;
verifica della situazione giuridica fino al 31/12/1992;
completa sistemazione del periodo 1993-2004;
sistemazione della situazione giuridica ed economica dei periodi dal 1/1/2005 al
30/9/2012;
presa d’atto della situazione giuridica ed economica dei periodi dal 1/10/2012 in poi;
attribuzione delle maggiorazioni di servizio;
inserimento provvedimenti ante-subentro.
Ad integrazione della posizione assicurativa sistemata, gli Enti datori di lavoro devono inserire e certificare, tramite le apposite funzionalità presenti in Nuova Passweb, le informazioni retributive degli “anticipi DMA” e di “ultimo miglio”, indispensabili per consentire alla Struttura competente dell’Istituto la liquidazione della pensione.
Al riguardo, si precisa che il c.d. anticipo DMA, previsto per anticipare le denunce Uniemens-Lista PosPa, che al momento della lavorazione non saranno ancora pervenute, è consentito per un periodo complessivo non superiore a 8 mesi e può riferirsi esclusivamente all’assenza di denunce ricomprese fra l’ultima registrata in posizione assicurativa e quella relativa alla data di cessazione del servizio.
Pertanto l’anticipo DMA non può colmare lacune contributive cui fanno seguito periodi per i quali è stata presentata regolare denuncia attraverso il flusso Uniemens- ListaPosPa. Si precisa inoltre che con l’inserimento dell’ultimo anticipo l’Ente certificherà anche la prevista cessazione dal servizio del dipendente.
Si rammenta infine che per informazioni di c.d. ultimo miglio si intende l’insieme dei dati pensionistici, giuridici ed economici, necessari per la liquidazione della quota A di pensione e per la valorizzazione di particolari disposizioni normative da gestire in sede di pensione (ad es. art. 4 del D.lgs. n. 165/97, benefici di cui alla legge n. 336/70, indennità di aeronavigazione/volo di cui all’art. 59 del D.P.R n. 1092/73, ecc.).
4. Liquidazione del trattamento di pensione
Fermo restando che la competenza alla liquidazione del primo pagamento delle pensioni è attribuita alla Struttura territoriale dove è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionando, con esclusione dell’Arma dei Carabinieri per i quali dal 1° ottobre 2017 è attivo il Polo nazionale di Chieti, la lavorazione della pensione, previa verifica della presentazione della relativa domanda, verrà effettuata esclusivamente sulla base degli elementi presenti nella posizione assicurativa, completata ed integrata secondo le indicazioni sopra descritte.
Il trattamento pensionistico determinato secondo le modalità sopra indicate sarà considerato provvisorio e a tal fine, in attesa dell’aggiornamento delle procedure, l’operatore della Struttura territoriale competente avrà cura di inserire nel provvedimento di conferimento della pensione la seguente annotazione: “La pensione viene liquidata in via provvisoria”.
La successiva trasmissione dei flussi Uniemens–ListaPosPa, relativi agli anticipi DMA effettuati, anche con riferimento ad eventuali ricostruzioni di carriera effettuate dal datore di lavoro successivamente alla cessazione dal servizio, permetterà alla Struttura di riliquidare il provvedimento in modalità definitiva secondo quanto descritto al paragrafo successivo.
5. Riliquidazioni delle pensioni per tutte le Casse pensioni pubbliche
(CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG) Diversamente dalle prime liquidazioni, la competenza alla riliquidazione della pensione, da effettuarsi a qualsiasi titolo, è attribuita alla Struttura territoriale che ha in carico la partita di pensione, corrispondente alla provincia in cui i pensionati risiedono.
Premesso quanto sopra, al fine di consentire i provvedimenti di riliquidazione con la nuova procedura, anche le posizioni assicurative delle pensioni liquidate sulla precedente piattaforma (SIN) sono state migrate nella nuova banca dati SIN2.
Gli Enti datori di lavoro, pertanto, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione dei trattamenti di pensione, anche e soprattutto in occasione dell’applicazione dei recenti rinnovi contrattuali, dovranno prendere in carico la posizione assicurativa ed effettuare l’inserimento di un nuovo “ultimo miglio” (senza sovrascrivere il precedente) con gli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio, compilando altresì la sezione dei “Miglioramenti contrattuali” con gli importi relativi alle scadenze contrattuali future.
Dell’avvenuto aggiornamento delle posizioni dei propri dipendenti gli Enti datori di lavoro dovranno dare puntuale comunicazione alla Struttura dell’Istituto competente.
Per quanto riguarda le pensioni da riliquidare del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in attesa della migrazione nella nuova piattaforma anche delle posizioni assicurative dei pensionati liquidati con l’applicativo S7 (applicativo di prossima dismissione), le Amministrazioni dovranno trasmettere, entro il 30 giugno 2019, alla competente Struttura dell’Istituto, corrispondente alla residenza del pensionato, i modelli PA04 con i dati retributivi aggiornati. Si chiarisce infine che in ogni caso la riliquidazione della pensione sarà comunque subordinata all’invio da parte degli Enti, o di MEF NOIPA per le Amministrazioni di competenza, delle denunce contributive (quadro V1, causale 1, della Lista-PosPa) conseguenti alla corresponsione degli emolumenti arretrati.
6. Istruzioni ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio
Nel rinviare ad un successivo messaggio le istruzioni relative al trattamento di fine servizio, si rammenta che tutte le Amministrazioni pubbliche iscritte all’Inps ai fini del trattamento di fine servizio devono procedere alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti, nei termini e secondo le modalità indicate dalla presente circolare, anche per quel che riguarda l’iscrizione alle casse previdenziali ex Enpas e ex Inadel. Si ricorda, infatti, che con il nuovo
applicativo di calcolo del TFS telematico la prestazione di TFS verrà liquidata sulla base dei dati presenti in posizione assicurativa, integrata da quanto comunicato dai datori di lavoro all’atto della cessazione dal servizio degli iscritti con la procedura Nuova Passweb (c.d. ultimo miglioTFS).
Eventuali periodi di servizio privi di cassa e/o di regime non saranno valutati ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele