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Con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita accertati dall’Istat, con specifico riferimento anche al personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.

Il documento chiarisce innanzitutto che, anche per il personale militare, trovano applicazione gli incrementi generali previsti dal decreto interministeriale del 19 dicembre 2025, che determinano un aumento dei requisiti pensionistici pari a 1 mese a decorrere dal 1° gennaio 2027 e complessivamente pari a 3 mesi dal 1° gennaio 2028.NSM è ANCHE SU WHATSAPP

Accanto a tale adeguamento, la circolare richiama le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che prevedono un ulteriore incremento specifico dei requisiti pensionistici per il personale del comparto Difesa e Sicurezza, finalizzato a ridurre progressivamente lo scostamento rispetto ai requisiti previsti nell’Assicurazione generale obbligatoria. In particolare, è stabilito che i requisiti pensionistici del comparto subiranno un incremento aggiuntivo pari a 1 mese nel 2028, a 1 ulteriore mese nel 2029 e a 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030, determinando quindi un progressivo riallineamento nel tempo.

La circolare precisa inoltre che l’applicazione di tali incrementi potrà essere modulata in relazione alla specificità delle funzioni svolte, demandando a un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione delle professionalità o delle categorie di personale che, in ragione della particolare gravosità, operatività o usura connessa agli incarichi, potranno essere escluse o interessate solo parzialmente dagli aumenti dei requisiti pensionistici.

Tale previsione assume particolare rilevanza per il personale militare, in quanto riconosce formalmente la necessità di una valutazione differenziata delle condizioni di impiego, tenendo conto, ad esempio, dell’esposizione al rischio, della continuità dell’impiego operativo, dei turni gravosi e delle responsabilità connesse alle funzioni istituzionali.

Come ASPMI riteniamo che questa fase rappresenti un passaggio decisivo per la tutela previdenziale del personale delle Forze Armate. Sarà quindi nostro preciso compito seguire e monitorare attentamente l’adozione del previsto DPCM, affinché il numero più ampio possibile di militari impegnati in incarichi caratterizzati da elevata gravosità o da condizioni di impiego particolarmente logoranti possa essere ricompreso tra i soggetti destinatari delle misure di esclusione o attenuazione degli incrementi.

Non potranno essere accettate decisioni prive di adeguata motivazione o assunte senza un preventivo confronto con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che rappresentano il personale e possiedono una conoscenza diretta e concreta delle reali condizioni di servizio nei diversi ambiti operativi.

Come ASPMI ci sentiamo di garantire la massima attenzione su questo tema, promuovendo ogni iniziativa utile a salvaguardare la specificità del servizio militare e il riconoscimento delle condizioni di impiego, elementi che devono rimanere centrali nella definizione dei futuri requisiti pensionistici del comparto.

CIRCOLARE

Con riferimento al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’AGO. In particolare, per il personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’incremento aggiuntivo è pari a un mese per l’anno 2028, un ulteriore mese per l’anno 2029 e un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030. Il successivo comma 181 del medesimo articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, non trova applicazione o si applica parzialmente l’incremento aggiuntivo di cui al citato comma 180.

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